§ 3.11.111 - L.R. 4 novembre 2011, n. 24.
Misure urgenti e straordinarie per il rilancio e per il superamento della crisi dell’area industriale di Termini Imerese. Modifiche all’articolo 128 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.11 industria ed energia
Data:04/11/2011
Numero:24


Sommario
Art. 1.  Regime di garanzia ad hoc
Art. 2.  Modifiche all’articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11
Art. 3.  Norma finale


§ 3.11.111 - L.R. 4 novembre 2011, n. 24.

Misure urgenti e straordinarie per il rilancio e per il superamento della crisi dell’area industriale di Termini Imerese. Modifiche all’articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11.

(G.U.R. 11 novembre 2011, n. 47 - S.O.)

 

Art. 1. Regime di garanzia ad hoc

1. La Regione è autorizzata ad intervenire in favore delle imprese che realizzino programmi di investimento destinati alla riqualificazione dell’area industriale di Termini Imerese nonché progetti di sviluppo e riqualificazione produttiva promossi dalle imprese già operanti nell’area, per gli effetti dell’Accordo di Programma sottoscritto con il Ministero dello sviluppo economico in data 16 febbraio 2011, mediante la concessione di garanzie ad hoc a norma del punto 3 della Comunicazione della Commissione sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02).

2. La gestione degli interventi di cui al presente articolo, nel rispetto della normativa comunitaria, può essere affidata a società o enti, anche partecipati dalla Regione, in possesso dei necessari requisiti tecnici e organizzativi.

3. Agli scopi di cui al presente articolo si provvede nell’ambito della dotazione finanziaria regionale destinata agli interventi di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b), dell’Accordo di Programma sottoscritto con il Ministero dello sviluppo economico in data 16 febbraio 2011, nella misura di 100.000 migliaia di euro.

4. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore regionale per l’economia, di concerto con l’Assessore regionale per le attività produttive, previa delibera della Giunta regionale, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.

5. L’Assessore regionale per le attività produttive ogni tre mesi riferisce all’Assemblea regionale siciliana sullo stato di attuazione della presente legge.

 

     Art. 2. Modifiche all’articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11

1. L’applicazione dei principi settoriali e dei connessi criteri e modalità procedurali, determinati dall’articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, decorre dall’1 gennaio 2013 [1].

2. All’articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) del comma 4 è sostituita dalla seguente:

“b) la mancata presentazione del rendiconto delle spese effettuate nei termini di cui al comma 7 comporta la revoca del provvedimento di concessione con la conseguente restituzione delle somme già erogate, nonché l’esclusione dal finanziamento per l’anno successivo. La presentazione del rendiconto è condizione per l’erogazione del saldo.”;

b) al comma 7 le parole “entro il 28 febbraio dell’anno seguente a quello cui si riferisce il contributo, e relativamente all’attività programmata in tale periodo,” sono sostituite dalle seguenti: “contestualmente alla presentazione dei bilanci consuntivi per l’anno precedente, in coerenza con l’attività programmata per l’anno di riferimento”;

c) al punto 2) del comma 7 dopo la parola “svolta” sono inserite le seguenti: “alla data di approvazione dei bilanci consuntivi”.

 

     Art. 3. Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


[1] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 9 maggio 2012, n. 26.