Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.4 cooperazione e lavoro |
Data: | 29/09/2011 |
Numero: | 25 |
Sommario |
Art. 1. Finalità |
Art. 2. Funzioni e competenze |
Art. 3. Definizione dei servizi al lavoro |
Art. 4. Procedure di autorizzazione |
Art. 5. Procedure per l’accreditamento |
Art. 6. Standard minimi dei servizi al lavoro |
§ IV.4.24 - L.R. 29 settembre 2011, n. 25.
Norme in materia di autorizzazione e accreditamento per i servizi al lavoro
(B.U. 7 ottobre 2011, n. 156)
Art. 1. Finalità
1. La Regione Puglia, ferma restando la centralità dei servizi pubblici per l’impiego nella gestione del governo del mercato del lavoro, al fine di garantire ai cittadini la libertà di scelta nell’ambito di una rete di operatori qualificati, favorisce l’integrazione fra sistema pubblico e privato finalizzato alla promozione e allo sviluppo dell’occupazione.
2. A tal fine, la presente legge definisce, in coerenza con quanto stabilito dagli articoli 4 (Agenzie per il lavoro), 6 (Regimi particolari di autorizzazione) e 7 (Accreditamenti) del
a) autorizzazione sul territorio regionale allo svolgimento delle attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione del personale;
b) accreditamento per lo svolgimento di servizi al lavoro.
Art. 2. Funzioni e competenze
1. I servizi pubblici per l’impiego svolgono direttamente e in via esclusiva le funzioni amministrative a essi delegate ai sensi dell’articolo 2 (Funzioni e compiti conferiti), comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h), i), del
2. I servizi pubblici per l’impiego svolgono direttamente tutte le funzioni non contemplate al comma 1 per le quali possono anche avvalersi, nelle ipotesi definite dalla Regione, dei soggetti pubblici e privati accreditati ai sensi della presente legge, da selezionare tramite procedure di evidenza pubblica.
3. I soggetti di cui al comma 2 intervengono in via integrativa e non sostitutiva allo scopo di ampliare la diffusione sul territorio delle funzioni dei servizi e migliorarne la qualità; possono altresì fornire servizi specializzati in favore di particolari categorie di utenti.
Art. 3. Definizione dei servizi al lavoro
1. Ai fini della presente legge, costituiscono servizi al lavoro tutte le attività di orientamento, di incontro fra domanda e offerta di lavoro, di promozione dell’inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati, di prevenzione della disoccupazione di lunga durata, di sostegno alla mobilità geografica, di monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro.
Art. 4. Procedure di autorizzazione
1. La Giunta regionale, acquisito il parere del Comitato istituzionale istituito ai sensi dell’articolo 9 della
2. Le università, i consorzi universitari e gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, autorizzati ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del
Art. 5. Procedure per l’accreditamento
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3 e in conformità a quanto disposto dall’articolo 7 del
2. La Giunta regionale, acquisito il parere del Comitato istituzionale istituito ai sensi dell’articolo 9 della
a) le procedure per l’accreditamento;
b) i requisiti minimi per l’accreditamento, con specifico riferimento alle capacità gestionali e logistiche, alle competenze professionali, alla situazione economica necessari per la concessione dello stesso;
c) le ipotesi e le procedure di revoca dell’accreditamento;
d) le modalità di tenuta dell’elenco dei soggetti accreditati;
e) i criteri di misurazione dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi erogati dai soggetti accreditati;
f) le tipologie di servizi al lavoro per i quali è necessario l’accreditamento.
3. Fermo restando il potere regolamentare attribuito alla Giunta regionale, ai fini della concessione dell’accreditamento costituisce requisito non derogabile l’applicazione integrale, da parte dei soggetti richiedenti l’accreditamento, degli accordi e dei contratti collettivi nazionali.
4. II mancato rispetto di quanto disposto dal comma 3 costituisce presupposto per la revoca immediata dell’accreditamento.
Art. 6. Standard minimi dei servizi al lavoro
1. La Giunta regionale, fermo restando quanto già disciplinato con il Masterplan dei servizi per l’impiego, adotta, ove necessario, gli opportuni provvedimenti correttivi in materia di standard minimi di servizio cui devono attenersi i servizi pubblici e privati per l’impiego.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della