Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.5 cultura, informazione e beni culturali |
Data: | 28/09/2011 |
Numero: | 23 |
Sommario |
Art. 1. Modifica all’articolo 11 della legge regionale 29 aprile 2004, n. 6 |
Art. 2. Integrazione all’articolo 6 della l.r. 6/2004 |
§ III.5.24 - L.R. 28 settembre 2011, n. 23.
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 29 aprile 2004, n. 6 (Norme organiche in materia di spettacolo e norme di disciplina transitoria delle attività culturali), come modificata dall’articolo 3 della legge regionale 12 agosto 2005, n. 12
(B.U. 3 ottobre 2011, n. 152)
Art. 1. Modifica all’articolo 11 della
1. Il comma 2 dell’articolo 11 (Istituzioni e organismi d’interesse regionale) della
“2. Gli enti, le fondazioni, i consorzi e gli altri organismi operanti nell’ambito dello spettacolo cui la Regione partecipa in qualità di socio e il cui statuto prevede la partecipazione di almeno un rappresentante nominato dalla Regione negli organi statutari sono di diritto riconosciuti di interesse regionale. Tali soggetti vengono ricompresi in un apposito elenco approvato annualmente dalla Giunta regionale, previo parere obbligatorio della Commissione consiliare competente.”.
Art. 2. Integrazione all’articolo 6 della
1. Al comma 1 dell’articolo 6 (Osservatorio regionale dello spettacolo) della
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della