§ 4.9.31 - L.R. 11 ottobre 2011, n. 20.
Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro).


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.9 occupazione
Data:11/10/2011
Numero:20


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all'articolo 32 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34)


§ 4.9.31 - L.R. 11 ottobre 2011, n. 20.

Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro).

(B.U. 13 ottobre 2011, n. 41)

 

Art. 1. (Modifiche all'articolo 32 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34)

1. Il comma 5 dell'articolo 32 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro) è sostituito dal seguente:

"5. I soggetti sono utilizzati nel cantiere a distanza di almeno dodici mesi tra la fine di un cantiere e l'inizio dell'altro, fatta eccezione per coloro che raggiungono i requisiti pensionistici di anzianità, vecchiaia o assegno sociale nell'arco di ventiquattro mesi successivi alla fine del cantiere, per coloro che risultano essere stati utilizzati in attività socialmente utili concluse entro il 31 dicembre 2005, nonché per i soggetti utilizzati in progetti di cantiere presentati da enti promotori e utilizzatori compresi in territorio montano.".