§ 4.4.38 - L.R. 4 ottobre 2011, n. 24.
Modifica della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio)


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 caccia e tutela della fauna
Data:04/10/2011
Numero:24


Sommario
Art. 1.  (Modifica dell’articolo 47 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio))
Art. 2.  (Norma transitoria)
Art. 3.  (Dichiarazione di urgenza)


§ 4.4.38 - L.R. 4 ottobre 2011, n. 24.

Modifica della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio)

(B.U. 5 ottobre 2011, n. 17)

 

Art. 1. (Modifica dell’articolo 47 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio))

     1. (Omissis) [1].

 

     Art. 2. (Norma transitoria)

     1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale -Assemblea legislativa della Liguria, su proposta della Giunta regionale, delibera in merito allo studio per l’individuazione dei valichi montani, appenninici e tirrenico-padani interessati dalle rotte di migrazione dell’avifauna.

 

     Art. 3. (Dichiarazione di urgenza)

     (Omissis)


[1] Sostituisce la lettera a) del comma 1 dell'art. 47 della L.R. 1 luglio 1994, n. 29.