Settore: | Codici regionali |
Regione: | Calabria |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.2 consiglio regionale |
Data: | 07/10/2011 |
Numero: | 38 |
Sommario |
Art. 1. (Modifica dell'art. 3) |
Art. 2. (Modifica dell'art. 8) |
Art. 3. (Modifica della rubrica del capo IV) |
Art. 4. (Disposizioni transitorie) |
Art. 5. (Disposizioni abrogative) |
Art. 6. (Efficacia della legge) |
Art. 7. (Entrata in vigore) |
§ 1.2.58 - L.R. 7 ottobre 2011, n. 38.
Modifica della legge regionale 14 febbraio 1996. n. 3.
(B.U. 1 ottobre 2011, n. 18 - S.S. 14 ottobre 2011, n. 5)
Art. 1. (Modifica dell'art. 3)
1. Al comma 2 dell'articolo 3 della
Art. 2. (Modifica dell'art. 8)
1. L'articolo 8 (Trattenute per fine mandato e assegno vitalizio) della
"Art. 8 (Trattenute per indennità di fine mandato)
1. Sull'indennità di carica di cui all'articolo 1, punto f), è disposta, al netto delle ritenute fiscali, una trattenuta obbligatoria del 4 per cento, quale contributo per la corresponsione dell'indennità di fine mandato.".
Art. 3. (Modifica della rubrica del capo IV)
1. La rubrica del capo IV della
Art. 4. (Disposizioni transitorie)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 8 della
2. Il Consigliere che alla fine della nona legislatura non ha maturato, ai sensi della
Art. 5. (Disposizioni abrogative)
1. Gli articoli dal 14 al 23 della
Art. 6. (Efficacia della legge)
1. La presente legge, ad eccezione dell'articolo 1, produce i suoi effetti a decorrere dalla decima legislatura del Consiglio regionale della Calabria.
Art. 7. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.