§ 1.4.4 - L.P. 19 settembre 2011, n. 10.
Modifica della legge provinciale 4 febbraio 2010, n. 3, “Difesa civica della Provincia auto-noma di Bolzano”


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:1. assetto istituzionale
Capitolo:1.4 difensore civico
Data:19/09/2011
Numero:10


Sommario
Art. 1.  Modifica della legge provinciale 4 febbraio 2010, n. 3, "Difesa civica della Provincia autonoma di Bolzano"
Art. 2.  Norma transitoria


§ 1.4.4 - L.P. 19 settembre 2011, n. 10.

Modifica della legge provinciale 4 febbraio 2010, n. 3, “Difesa civica della Provincia auto-noma di Bolzano”

(B.U. 27 settembre 2011, n. 39)

 

Art. 1. Modifica della legge provinciale 4 febbraio 2010, n. 3, "Difesa civica della Provincia autonoma di Bolzano"

1. Il comma 1 dell’articolo 9 della legge provinciale 4 febbraio 2010, n. 3, è modificato come segue:

"1. La durata in carica del Difensore civico/della Difensora civica coincide con la durata della legislatura del Consiglio provinciale. Il Difensore civico/la Difensora civica continua ad esercitare provvisoriamente le sue funzioni fino alla nomina del successore/della successora, salvo quanto disposto dal comma 2 e dall’articolo 8."

 

     Art. 2. Norma transitoria

1. In prima applicazione della presente legge la durata in carica del Difensore civico/della Difensora civica in carica è limitata alla legislatura in corso, indipendentemente dalla data della sua elezione.