Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 09/11/2011 |
Numero: | 38 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche e integrazioni all’art. 11 della l.r. 27/2006) |
Art. 2. (Entrata in vigore) |
§ 4.4.234 - L.R. 9 novembre 2011, n. 38.
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 9 agosto 2006, n. 27 (Disposizioni in materia ambientale).
(B.U. 10 novembre 2011, n. 71 Speciale)
Art. 1. (Modifiche e integrazioni all’art. 11 della
1. I commi 3, 4 e 5 dell’articolo 11 della
“3. Al fine di migliorare le modalità di organizzazione e di espletamento dei servizi di valutazione ambientale strategica dell’Autorità ambientale regionale, le risorse relative all’assistenza tecnica affidata alla Autorità medesima per la partecipazione alla realizzazione di Piani e Programmi, sono anticipate a carico del bilancio regionale a valere sul capitolo di spesa 05.01.021 – 151593, denominato “Oneri per il funzionamento dell’Autorità ambientale”.
4. La Direzione regionale competente in materia di Autorità ambientale regionale procede all’erogazione della spesa di cui al comma 3 previa verifica e accertamento degli introiti destinati all’Autorità ambientale a titolo di assistenza tecnica del Piano o Programma, da disporre sul capitolo di entrata 03.05.001 – 35108, di nuova istituzione, denominato “Rimborsi per l’attività di assistenza tecnica svolta dall’Autorità ambientale regionale”.
5. Al bilancio di previsione 2011 sono apportate le seguenti modifiche in termini di competenza e cassa:
a) lo stanziamento del capitolo di entrata 03.05.001 – 35108, di nuova istituzione, denominato “Rimborsi per l’attività di assistenza tecnica svolta dall’Autorità ambientale regionale” è incrementato di Euro 400.000,00;
b) lo stanziamento del capitolo di spesa 05.01.021 – 151593, denominato “Oneri per il funzionamento dell’Autorità ambientale” è incrementato di Euro 400.000,00”.
2. Dopo il comma 5 dell’articolo 11 della
5 bis. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni di bilancio conseguenti all’applicazione del presente articolo con le modalità di cui all’articolo 25 della
Art. 2. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.