Settore: | Normativa europea |
Materia: | 9. affari fiscali |
Capitolo: | 9.5 lotta contro la frode e l'evasione fiscale |
Data: | 04/12/2001 |
Numero: | 97 |
Sommario |
Art. 1. La direttiva n. 91/308/CEE è così modificata |
Art. 2. Tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione procede, nel contesto della relazione prevista dall'art. 17 della direttiva n. 91/308/CEE, ad un esame particolare degli [...] |
Art. 3. 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 15 giugno 2003. Essi ne informano [...] |
Art. 4. La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee |
Art. 5. Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva |
§ 9.5.15 - Direttiva 4 dicembre 2001, n. 97.
Direttiva n. 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva n. 91/308/CEE del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite.
(G.U.C.E. 28 dicembre 2001, n. L 344).
Il Parlamento europeo ed il Consiglio dell'Unione europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'art. 47, paragrafo 2, prima e terza frase, e l'art. 95,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
deliberando secondo la procedura di cui all'art. 251 del trattato, visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 18 settembre 2001,
considerando quanto segue:
(1) E’ opportuno che la
(2) L'Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) consente ai suoi membri di adottare i provvedimenti necessari per proteggere la morale pubblica e per ragioni prudenziali, tra l'altro per garantire la stabilità e l'integrità del sistema finanziario. Tali provvedimenti non dovrebbero imporre restrizioni che vadano al di là di quanto sia giustificato per garantire il raggiungimento dei predetti obiettivi.
(3) La direttiva non stabilisce chiaramente quale sia lo Stato membro alle cui autorità le succursali di enti creditizi e finanziari aventi la loro sede centrale in un altro Stato membro devono presentare le segnalazioni di operazioni sospette, né quale sia lo Stato membro le cui autorità sono competenti a garantire che tali succursali si conformino alla direttiva. Spetta alle autorità dello Stato membro nel quale è ubicata la succursale ricevere le segnalazioni ed esercitare le responsabilità predette.
(4) E’ opportuno che questa assegnazione di competenza venga recepita nella direttiva tramite una modifica delle definizioni di "ente creditizio "e "ente finanziario".
(5) Il Parlamento europeo ha espresso preoccupazione per il fatto che le attività degli uffici dei cambiavalute ("bureaux de change") e delle imprese di trasferimento di fondi (money remittance offices) sono suscettibili di utilizzo a fini di riciclaggio. Queste attività dovrebbero già rientrare nel campo di applicazione della direttiva. Per fugare qualunque dubbio in materia, la direttiva dovrebbe confermare chiaramente l'inclusione di queste attività.
(6) Per garantire la copertura massima possibile del settore finanziario, si dovrebbe chiarire che la direttiva si applica alle attività delle imprese di investimento come definite nella
(7) La direttiva obbliga gli Stati membri a combattere unicamente il riciclaggio dei proventi di reati connessi al traffico di stupefacenti. Negli anni più recenti è emersa la tendenza ad una definizione molto più ampia del riciclaggio, fondata su una gamma più vasta di reati "base"o "presupposto", tendenza manifestatasi ad esempio nel 1996 con la revisione delle 40 raccomandazioni del GAFI (Gruppo di azione finanziaria internazionale) ossia del più importante organismo internazionale per la lotta contro il riciclaggio.
(8) L'ampliamento della gamma dei reati di base agevola la segnalazione delle operazioni sospette nonché la cooperazione internazionale in questo settore. Pertanto, la direttiva dovrebbe essere adeguata in tal senso.
(9) Nell'azione comune 98/699/GAI adottata dal Consiglio il 3 dicembre 1998, sul riciclaggio di denaro e sull'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato, gli Stati membri hanno convenuto che tutti i reati gravi, secondo la definizione data nell'azione comune, costituiscono reati base ai fini della criminalizzazione del riciclaggio dei proventi di attività illecite.
(10) L'eliminazione della criminalità organizzata in particolare è strettamente collegata con la lotta al riciclaggio di capitali. Pertanto il catalogo dei reati presupposti dovrebbe essere aggiornato di conseguenza.
(11) La direttiva impone obblighi in particolare per quanto concerne la segnalazione di operazioni sospette. Ampliare il divieto di riciclaggio contenuto nella direttiva è più appropriato ed in linea con la filosofia del piano d'azione del gruppo ad alto livello contro la criminalità organizzata.
(12) In data 21 dicembre 1998 il Consiglio ha adottato l'azione comune 98/733/GAI relativa alla punibilità della partecipazione a un'organizzazione criminale negli Stati membri dell'Unione europea. La predetta azione comune rispecchia l'accordo degli Stati membri sulla necessità di un'impostazione comune in questo settore.
(13) In ogni Stato membro il settore finanziario, ed in particolare gli enti creditizi, provvedono a segnalare le operazioni sospette in ottemperanza alla direttiva. Da indizi certi risulta che l'intensificazione dei controlli ha indotto i riciclatori a sperimentare metodi alternativi al fine di occultare l'origine dei proventi di attività criminose.
(14) I riciclatori di denaro hanno manifestato la tendenza ad avvalersi di enti non finanziari. Tale tendenza è stata confermata dai lavori del GAFI sulle tecniche e tipologie del riciclaggio.
(15) Gli obblighi stabiliti dalla direttiva in materia di identificazione dei clienti, tenuta delle registrazioni e segnalazione delle operazioni sospette dovrebbero essere estesi ad un numero limitato di attività e di professioni che si sono rivelate suscettibili di utilizzo a fini di riciclaggio.
(16) I notai ed i professionisti legali indipendenti, quali definiti dagli Stati membri, dovrebbero essere assoggettati alle disposizioni della direttiva quando partecipano a operazioni di natura finanziaria o societaria, inclusa la consulenza tributaria, per le quali è particolarmente elevato il rischio che i servizi dei predetti professionisti vengano utilizzati a fini di riciclaggio dei proventi di attività criminali.
(17) Tuttavia, quando dei professionisti indipendenti che forniscono consulenza legale, i quali siano legalmente riconosciuti e controllati come gli avvocati, esaminano la posizione giuridica di un cliente o rappresentano un cliente in un procedimento giudiziario, non sarebbe appropriato che per quanto riguarda tali attività la direttiva imponesse loro l'obbligo di comunicare eventuali operazioni sospette di riciclaggio. Deve sussistere l'esenzione da qualsiasi obbligo di comunicare le informazioni ottenute prima, durante o dopo il procedimento giudiziario, o nel corso dell'esame della posizione giuridica di un cliente. Di conseguenza, la consulenza legale è soggetta al vincolo del segreto professionale a meno che il consulente giuridico partecipi alle attività di riciclaggio dei proventi illeciti, che la consulenza sia fornita a fini di riciclaggio o l'avvocato sia a conoscenza che il cliente chiede consulenza giuridica ai fini del riciclaggio dei proventi illeciti.
(18) I servizi direttamente comparabili devono essere trattati allo stesso modo se forniti da un qualsiasi professionista incluso nella direttiva. Al fine di preservare i diritti sanciti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e dal trattato sull'Unione europea, nel caso di revisori dei conti, contabili esterni e consulenti tributari che, in alcuni Stati membri, possono difendere o rappresentare un cliente nell'ambito di procedimenti giudiziari o accertare la posizione giuridica di un cliente, le informazioni che questi ottengono nell'espletamento di tali compiti non dovrebbero essere soggette all'obbligo di segnalazione a norma della direttiva.
(19) La direttiva fa riferimento, da un lato, alle "autorità responsabili per la lotta contro il riciclaggio" alle quali devono essere presentate le segnalazioni delle operazioni sospette e, dall'altro, alle autorità responsabili, in forza di leggi o regolamenti, della vigilanza sull'attività degli enti e delle persone cui si applica la presente direttiva ("autorità competenti"). E’ inteso che la direttiva non obbliga gli Stati membri a istituire dette "autorità competenti" qualora non esistano, e che gli ordini degli avvocati e gli altri organismi di autoregolamentazione dei liberi professionisti non rientrano fra le "autorità competenti".
(20) Nel caso dei notai e dei professionisti legali indipendenti, per tenere debitamente conto dell'obbligo di riservatezza che vincola detti professionisti ai loro clienti, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a designare l'ordine degli avvocati o qualunque altro organismo di autoregolamentazione dei liberi professionisti come organo a cui questi professionisti segnalano eventuali casi di riciclaggio. Le regole riguardanti il trattamento di tali segnalazioni e la loro eventuale trasmissione alle autorità responsabili per la lotta contro il riciclaggio e, in generale, le forme appropriate di cooperazione tra gli ordini degli avvocati o altri organismi professionali e dette autorità devono essere determinate dagli Stati membri,
hanno adottato la presente direttiva:
La
1) L'art. 1 è sostituito dal seguente:
(Omissis).
2) E’ inserito il seguente articolo:
(Omissis).
3) L'art. 3 è sostituito dal seguente:
(Omissis).
4) Negli articoli 4, 5, 8 e 10 i termini "gli enti creditizi e finanziari" sono sostituiti da "gli enti e le persone cui si applica la presente direttiva".
5) L'art. 6 è sostituito dal seguente:
(Omissis).
6) L'art. 7 è sostituito dal seguente:
(Omissis).
7) Il testo attuale diventa il paragrafo 1 e all'art. 8 è aggiunto il testo seguente:
(Omissis).
8) L'art. 9 è sostituito dal seguente:
(Omissis).
9) All'art. 10 è aggiunto il seguente comma:
(Omissis).
10) L'art. 11 è sostituito dal seguente:
(Omissis).
11) Nell'art. 12, i termini "enti creditizi e finanziari di cui all'art. 1" sono sostituiti da
(Omissis).
Tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione procede, nel contesto della relazione prevista dall'art. 17 della
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 15 giugno 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Dichiarazione della Commissione
La Commissione rinnova l'impegno, assunto nel suo programma di lavoro per il 2001, di presentare prima della fine di quest'anno una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio diretta ad istituire un meccanismo di cooperazione tra le autorità nazionali competenti degli Stati membri e la Commissione per garantire la tutela degli interessi finanziari delle Comunità contro le attività illegali, anche in materia di IVA e di riciclaggio dei capitali. Questo impegno è stato confermato nella comunicazione della Commissione "Tutela degli interessi finanziari della Comunità - Lotta contro le frodi: programma d'azione 2001-2003" del 15 maggio 2001 [1].
[1] COM(2001) 254 defin.: cfr. punto 2.2.1.