Settore: | Normativa europea |
Materia: | 9. affari fiscali |
Capitolo: | 9.4 altre imposte |
Data: | 15/05/2006 |
Numero: | 389 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
§ 9.4.61 - Decisione 15 maggio 2006, n. 389.
Decisione n. 2006/389/CE del Consiglio che autorizza la Repubblica di Lituania ad introdurre una misura di deroga all’articolo 11 e all’articolo 28 sexies della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari
(G.U.U.E. 3 giugno 2006, n. L 150).
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la sesta
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) A norma dell’articolo 27, paragrafo 1, della
(2) Con lettere datate 3 agosto 2004 e 16 dicembre 2004, la Repubblica di Lituania (di seguito «Lituania») ha chiesto l’autorizzazione ad introdurre una misura di deroga alle disposizioni della
(3) A norma dell’articolo 27, paragrafo 2, della
(4) A norma dell’articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera a), della
(5) La misura che necessita della concessione di una deroga mira a contrastare le perdite di gettito dovute alla manipolazione della base imponibile delle cessioni di beni, delle prestazioni di servizi e degli acquisti intracomunitari soggetti ad IVA laddove una delle parti non ha diritto all'intera deduzione.
(6) La misura dovrebbe essere mirata e quindi essere applicata soltanto in caso di frode o evasione dell’IVA e soltanto quando sono soddisfatte alcune condizioni. La misura è pertanto commisurata all’obiettivo perseguito.
(7) Deroghe analoghe sono state concesse ad altri Stati membri per contrastare la frode o l’evasione fiscale e sono risultate efficaci.
(8) Le deroghe ai sensi dell’articolo 27 della
(9) La deroga permetterà di garantire il versamento dell’IVA dovuta allo stadio del consumo finale e non incide negativamente sulle risorse proprie delle Comunità provenienti dall’IVA,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
In deroga all’articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 28 sexies della
a) se il corrispettivo è notevolmente inferiore al valore normale e il cessionario o committente, o, nel caso di un acquisto intracomunitario, l’acquirente, non ha diritto all'intera deduzione ai sensi dell’articolo 17 della
b) se il corrispettivo è notevolmente superiore al valore normale e il cedente o prestatore non ha diritto all'intera deduzione ai sensi dell’articolo 17 della
La misura può essere utilizzata soltanto allo scopo di impedire la frode o l’evasione fiscale e qualora il corrispettivo su cui sarebbe altrimenti basata la base imponibile sia influenzato da vincoli familiari, gestionali, di proprietà, finanziari o giuridici quali definiti dalla normativa nazionale. A tal fine, i vincoli giuridici comprendono il rapporto formale tra datore di lavoro e lavoratore dipendente.
L’autorizzazione concessa ai sensi dell’articolo 1 scade alla data di entrata in vigore di una direttiva che razionalizzi le deroghe concesse in virtù dell’articolo 27 della
La Repubblica di Lituania è destinataria della presente decisione.