§ 9.4.60 - Decisione 15 maggio 2006, n. 388.
Decisione n. 2006/388/CE del Consiglio che autorizza la Repubblica di Lituania ad applicare una misura di deroga all'articolo 21 della sesta [...]


Settore:Normativa europea
Materia:9. affari fiscali
Capitolo:9.4 altre imposte
Data:15/05/2006
Numero:388


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     


§ 9.4.60 - Decisione 15 maggio 2006, n. 388.

Decisione n. 2006/388/CE del Consiglio che autorizza la Repubblica di Lituania ad applicare una misura di deroga all'articolo 21 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari

(G.U.U.E. 3 giugno 2006, n. L 150).

 

     IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la sesta direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, in particolare l’articolo 27,

     vista la proposta della Commissione,

     considerando quanto segue:

      (1) A norma dell’articolo 27, paragrafo 1, della direttiva n. 77/388/CEE, il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro ad introdurre misure particolari di deroga a detta direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell’imposta o di evitare talune frodi o evasioni fiscali.

      (2) Con lettera protocollata dal segretariato generale della Commissione il 28 giugno 2005, la Repubblica di Lituania (di seguito «Lituania») ha chiesto l’autorizzazione ad introdurre misure di deroga all’articolo 21 della direttiva n. 77/388/CEE.

      (3) Conformemente all'articolo 27, paragrafo 2, della direttiva n. 77/388/CEE, la Commissione, con lettera del 22 agosto 2005, ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dalla Lituania. Con lettera del 23 agosto 2005, la Commissione ha comunicato alla Lituania che disponeva di tutti i dati da essa ritenuti necessari per valutare la richiesta.

      (4) L'articolo 21, paragrafo 1, della direttiva n. 77/388/CEE, nella versione dell'articolo 28 octies, stabilisce che, in regime interno, il soggetto passivo che fornisce beni o servizi è di norma tenuto al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).

      (5) La deroga richiesta dalla Lituania mira a designare il destinatario, a determinate condizioni, quale debitore dell'IVA dovuta sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi in caso di procedure concorsuali o procedure di risanamento soggette a controllo giurisdizionale, operazioni relative al legname, cessioni di materiali di scarto ferrosi e non ferrosi e fornitura di lavori di costruzione.

      (6) A causa delle loro difficoltà finanziarie, i soggetti passivi sottoposti a procedure concorsuali o a procedure di risanamento soggette a controllo giurisdizionale spesso non riescono a pagare l’IVA fatturata sulle cessioni e prestazioni effettuate. Il destinatario tuttavia può detrarre l’IVA anche se non è stata pagata dal fornitore.

      (7) Nel mercato del legname lituano si riscontrano problemi dovuti alla natura del mercato e delle sue imprese. Il mercato è dominato da piccoli operatori locali, spesso rivenditori o intermediari, difficilmente controllabili dalle autorità fiscali. La forma più diffusa di evasione consiste nella fatturazione dell’operazione da parte dell’impresa, che poi scompare senza versare l’imposta, lasciando tuttavia al cliente una fattura valida ai fini della detrazione fiscale.

      (8) Problemi analoghi di mancato versamento dell’IVA fatturata si riscontrano in Lituania nel settore del riciclaggio dei metalli ferrosi e non ferrosi.

      (9) Simili problemi si rilevano anche nel settore edile lituano, in particolare in relazione all’IVA fatturata da subappaltatori che successivamente scompaiono.

      (10) Designando il destinatario quale debitore dell'IVA nei casi sopra citati, in cui è recato pregiudizio alle finanze pubbliche, la deroga permette di superare i problemi incontrati senza modificare l'importo dell'imposta dovuta. Ne conseguono una semplificazione del lavoro di riscossione dell’imposta da parte delle autorità fiscali e l’eliminazione di talune frodi o evasioni fiscali.

      (11) La misura è commisurata agli obiettivi perseguiti, in quanto non è destinata ad applicarsi generalmente, ma solo a operazioni e settori specifici in cui sussistono notevoli problemi di riscossione dell’imposta o di frodi o evasioni fiscali.

      (12) Deroghe analoghe sono state concesse ad altri Stati membri e sono risultate efficaci.

      (13) È opportuno limitare l’autorizzazione al 31 dicembre 2009, in modo da poter valutare se la deroga rimane giustificata in base ai dati raccolti fino a quel momento. Il 16 marzo 2005, tuttavia, la Commissione ha presentato una proposta di direttiva che razionalizza alcune delle deroghe concesse in virtù dell’articolo 27 della direttiva n. 77/388/CEE. È pertanto necessario che il periodo di applicazione delle parti della decisione che rientrano nell’oggetto della proposta giunga a termine all’entrata in vigore di tale direttiva.

      (14) La deroga non incide negativamente sulle risorse proprie delle Comunità provenienti dall'IVA,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     In deroga all’articolo 21, paragrafo 1, lettera a), della direttiva n. 77/388/CEE, nella versione dell'articolo 28 octies, la Lituania è autorizzata a designare quale debitore dell'IVA il soggetto passivo destinatario di una cessione di beni o di una prestazione di servizi ai sensi dell’articolo 2.

 

          Art. 2.

     Il destinatario della cessione di beni o della prestazione di servizi può essere designato quale debitore dell'IVA nei seguenti casi:

     1) cessione di beni o prestazione di servizi effettuata da un soggetto passivo sottoposto a procedura concorsuale o a procedura di risanamento soggetta a controllo giurisdizionale;

     2) cessione di legname;

     3) cessione di materiali di scarto e di rottami ferrosi, residui ed altri materiali riciclabili costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi;

     4) fornitura di lavori di costruzione da parte di un subappaltatore a un appaltatore principale, a un altro subappaltatore o a un’impresa che esegue i propri lavori di costruzione.

 

          Art. 3.

     L'autorizzazione concessa a norma dell'articolo 1 scade il 31 dicembre 2009. Tuttavia i punti 3 e 4 dell’articolo 2 cessano di avere effetto alla data di entrata in vigore di una direttiva che razionalizzi le deroghe concesse in virtù dell’articolo 27 della direttiva n. 77/388/CEE e che includa un regime specifico per l’applicazione dell’IVA nel settore in questione, sempre che tale data sia anteriore al 31 dicembre 2009.

 

          Art. 4.

     La Repubblica di Lituania è destinataria della presente decisione.