Settore: | Normativa europea |
Materia: | 9. affari fiscali |
Capitolo: | 9.4 altre imposte |
Data: | 27/02/2006 |
Numero: | 181 |
Sommario |
Art. 1. In deroga all’articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera a), della direttiva n. 77/388/CEE, il Regno dei Paesi Bassi è autorizzato ad utilizzare il valore normale delle operazioni, quale [...] |
Art. 2. L’autorizzazione concessa ai sensi dell’articolo 1 scade alla data di entrata in vigore della direttiva che razionalizza le deroghe concesse ai sensi dell’articolo 27 della direttiva n. [...] |
Art. 3. Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione. |
§ 9.4.58 - Decisione 27 febbraio 2006, n. 181.
Decisione n. 2006/181/CE del Consiglio che autorizza il Regno dei Paesi Bassi ad applicare una deroga all’articolo 11 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari
(G.U.U.E. 7 marzo 2006, n. L 65).
(Il testo in lingua neerlandese è il solo facente fede)IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la sesta
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) Con lettera protocollata dal segretariato generale della Commissione il 4 ottobre 2004, il Regno dei Paesi Bassi ha chiesto di essere autorizzato ad introdurre una misura particolare di deroga all’articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera a), della
(2) Ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 2, della
(3) La deroga mira ad impedire l’elusione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) attraverso la sottovalutazione di alcune prestazioni di servizi tra parti collegate, il destinatario delle quali non è autorizzato a dedurre l’IVA, o lo è soltanto in parte. Essa è intesa a contrastare pratiche abusive in materia di cessione di beni d’investimento e prestazioni di servizi relativi a tale tipo di beni, come ad esempio la concessione in uso o la locazione o qualsiasi altro accordo attraverso il quale i beni vengono messi a disposizione del destinatario. Dato che esiste una relazione tra le parti, il corrispettivo viene spesso fissato a un prezzo inferiore al valore normale, con ingenti perdite di gettito IVA.
(4) La misura particolare dovrebbe essere applicata soltanto quando l’amministrazione sia in grado di stabilire che l’esistenza di una relazione tra le parti ha influito sulla base imponibile determinata conformemente all’articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera a), della
(5) È pertanto opportuno e adeguato consentire al Regno dei Paesi Bassi di considerare il valore normale di tali cessioni o prestazioni come base imponibile.
(6) Le deroghe ai sensi dell’articolo 27 della
(7) La misura di deroga non incide negativamente sulle risorse proprie delle Comunità provenienti dall’IVA,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
In deroga all’articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera a), della
1) il destinatario non ha totalmente o parzialmente diritto a detrazione;
2) il fornitore o prestatore e il destinatario sono persone collegate direttamente o indirettamente conformemente alla legislazione nazionale;
3) dall’esame del caso emergono alcuni elementi che permettono di concludere che la relazione tra le parti collegate ha influito sulla base imponibile determinata in conformità dell’articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera a), della
Ai fini del presente articolo, per beni d’investimento si intendono i beni definiti dal Regno dei Paesi Bassi in conformità delle disposizioni dell’articolo 20, paragrafo 4, della
L’autorizzazione concessa ai sensi dell’articolo 1 scade alla data di entrata in vigore della direttiva che razionalizza le deroghe concesse ai sensi dell’articolo 27 della
Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.