Settore: | Normativa europea |
Materia: | 9. affari fiscali |
Capitolo: | 9.4 altre imposte |
Data: | 14/03/2005 |
Numero: | 259 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
§ 9.4.41 – Decisione 14 marzo 2005, n. 259.
Decisione n. 2005/259/CE del Consiglio che autorizza la Repubblica di Cipro ad introdurre una misura particolare di deroga all’articolo 11 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari.
(G.U.U.E. 24 marzo 2005, n. L 78).
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la sesta
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) Con una lettera registrata dal segretariato generale della Commissione l’11 novembre 2004, la Repubblica di Cipro ha chiesto di essere autorizzata a mantenere una misura già in vigore prima della sua adesione all’Unione europea, in deroga all’articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera a), della
(2) La misura che necessita la concessione di una deroga mira a lottare contro le forme di evasione fiscale che consistono nel manipolare il valore delle operazioni assoggettate all’imposta sul valore aggiunto (IVA).
(3) Questa misura dovrebbe applicarsi soltanto nei casi in cui l’amministrazione sia in grado di concludere, sulla base dei fatti, che la determinazione della base imponibile di cui all’articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera a), di detta direttiva è influenzata dall’esistenza di legami di natura familiare, commerciale o giuridica tra le parti. Infatti, l’amministrazione non dovrebbe agire sulla base di semplici supposizioni e le parti interessate dovrebbero avere la possibilità di fornire prove contrarie in caso di contestazione del livello del valore normale stabilito dall’amministrazione.
(4) La misura è estremamente mirata e può essere applicata soltanto quando è rispettata una serie di condizioni ed è accertata una perdita di entrate fiscali; essa è pertanto proporzionata all’obiettivo perseguito.
(5) Deroghe analoghe, accordate ad altri Stati membri per lottare contro l’evasione fiscale, si sono rivelate efficaci.
(6) La deroga permetterà di garantire il versamento dell’IVA dovuta allo stadio del consumo finale e non inciderà negativamente sulle risorse proprie delle Comunità provenienti dall’IVA,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1.
In deroga all’articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera a), della
Art. 2.
Il valore normale può essere applicato soltanto quando sono rispettate tutte le seguenti condizioni:
1) il corrispettivo versato è inferiore al valore normale dell’operazione;
2) il destinatario dell’operazione non beneficia del diritto a detrarre integralmente l’IVA;
3) esistono legami di natura familiare, commerciali o giuridica, ai sensi della normativa nazionale, tra la persona che effettua l’operazione e il destinatario;
4) una serie di elementi permette di giungere alla conclusione che questi legami di natura familiare, commerciale o giuridica hanno influenzato la determinazione della base imponibile di cui all’articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera a), della
Art. 3.
L’autorizzazione concessa in virtù dell’articolo 1 scade alla data di entrata in vigore di una direttiva che razionalizzi le deroghe ai sensi dell’articolo 27 della
Art. 4.
La Repubblica di Cipro è destinataria della presente decisione.