Settore: | Normativa europea |
Materia: | 9. affari fiscali |
Capitolo: | 9.4 altre imposte |
Data: | 14/03/2005 |
Numero: | 258 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
§ 9.4.40 – Decisione 14 marzo 2005, n. 258.
Decisione n. 2005/258/CE del Consiglio che autorizza la Danimarca ad applicare una misura di deroga all’articolo 14, paragrafo 1, lettera d), della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari.
(G.U.U.E. 24 marzo 2005, n. L 78).
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la sesta
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) Con lettera registrata il 17 maggio 2004 presso il segretariato generale della Commissione, le autorità danesi hanno informato la Commissione della loro volontà di introdurre misure particolari di deroga alle disposizioni dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera d), della direttiva, per prevenire alcuni tipi di evasione o elusione fiscale. Esse hanno fornito alla Commissione tutte le pertinenti informazioni. Gli altri Stati membri sono stati informati della richiesta il 15 ottobre 2004.
(2) La misura di deroga è intesa ad escludere alcuni periodici e riviste importati in Danimarca dal beneficio dell’esenzione ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera d), della sesta direttiva, assoggettandoli all’IVA. Tale articolo è stato attuato dalla
(3) Le autorità danesi hanno scoperto che alcune società editoriali inoltrano la distribuzione delle loro pubblicazioni agli abbonati in Danimarca attraverso territori ai quali non si applica la sesta direttiva IVA, con conseguenti perdite di reddito per la Danimarca e un’incidenza negativa sulle risorse proprie della Comunità. Se la Danimarca non è autorizzata a prevenire questo tipo di elusione fiscale, vi è il rischio che le perdite di reddito aumentino.
(4) La richiesta di deroga si riferisce solo alle spedizioni e alle situazioni connesse con questo sistema di evasione e non intende escludere tutte le spedizioni relative ad acquisti per corrispondenza dall’esenzione ai sensi dell’articolo 22 della
(5) La deroga permette di evitare perdite di gettito dell’IVA e di conseguenza non avrà un effetto negativo sulle risorse proprie della Comunità,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
La Danimarca è autorizzata, in deroga alle disposizioni dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera d), della
La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2010.
Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.