§ 9.4.33 – Decisione 27 novembre 2000, n. 746.
Decisione n. 2000/746/CE del Consiglio che autorizza la Repubblica francese ad applicare una misura di deroga all'articolo 11 della sesta [...]


Settore:Normativa europea
Materia:9. affari fiscali
Capitolo:9.4 altre imposte
Data:27/11/2000
Numero:746


Sommario
Art. 1.  
Art. 2. 
Art. 3.  


§ 9.4.33 – Decisione 27 novembre 2000, n. 746.

Decisione n. 2000/746/CE del Consiglio che autorizza la Repubblica francese ad applicare una misura di deroga all'articolo 11 della sesta direttiva (77/388/CEE) relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto

(G.U.C.E. 1 dicembre 2000, n. L 302).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la sesta direttiva (77/388/CEE) del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, in seguito denominata "sesta direttiva IVA", in particolare l'articolo 27,

     vista la proposta della Commissione,

     considerando quanto segue:

     (1) Con lettera registrata presso il segretario generale della Commissione il 17 maggio 2000, il governo francese ha chiesto, ai sensi dell'articolo 27 della sesta direttiva IVA, l'autorizzazione ad applicare una misura di deroga all'articolo 11, punto A, paragrafo 1, lettera a), di detta direttiva.

     (2) Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, della sesta direttiva sull'IVA, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a introdurre misure particolari di deroga a detta direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune frodi o evasioni fiscali.

     (3) Ai sensi di detto articolo 27, gli altri Stati membri sono stati informati della domanda della Repubblica francese con lettera del 14 giugno 2000.

     (4) L'articolo 11, punto A, paragrafo 1, lettera a), della sesta direttiva IVA prevede, in linea di massima, che la base imponibile per le forniture di beni e le prestazioni di servizi sia formata da tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore o al prestatore per tali operazioni da parte dell'acquirente, del destinatario o di un terzo.

     (5) In deroga a tali disposizioni, la Repubblica francese ha chiesto l'autorizzazione a includere, nella base imponibile delle transazioni che implicano la trasformazione di oro da investimento, il valore della materia prima fornita dall'acquirente del servizio e che è stata utilizzata per la fabbricazione del prodotto finito.

     (6) Questa deroga è volta ad evitare l'uso indebito dell'esenzione concessa all'oro da investimento nonché talune frodi ed evasioni fiscali. Essa risponde pertanto ai requisiti di cui all'articolo 27 della sesta direttiva IVA.

     (7) Le forme di frodi o di evasioni fiscali consistono principalmente nell'acquisto, in un primo tempo, di oro da investimento esente da IVA che, in seguito, viene trasformato in gioielli o in altri beni. L'IVA non grava infatti sul valore dell'oro da investimento compreso nella transazione in corso.

     (8) La deroga è concessa fino al 31 dicembre 2004, il che consentirà di valutare l'opportunità della misura di deroga tendendo conto dell'andamento dell'applicazione del regime particolare applicabile all'oro da investimento istituito dalla direttiva 98/80/CE.

     (9) La misura di deroga non ha alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie delle Comunità europee derivanti dall'imposta sul valore aggiunto,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     In deroga all'articolo 11, punto A, paragrafo 1, lettera a), della sesta direttiva IVA, la Repubblica francese è autorizzata ad includere, nella base imponibile dell'imposta dovuta sulla fornitura di beni o di servizi comprendente la lavorazione di oro da investimento esente, il valore dell'oro contenuto nel prodotto finito, corrispondente al valore corrente di mercato dell'oro da investimento.

 

          Art. 2. [1]

     L'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 1 scade alla data di entrata in vigore di una direttiva che razionalizzi le deroghe ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 77/388/CEE relative alle frodi fiscali in materia di IVA connesse all'esenzione dell'oro da investimento, o il 31 dicembre 2009, se quest'ultima data è anteriore.

 

          Art. 3.

     La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.


[1] Articolo così sostituito dall’art. 1 della decisione n. 2004/856/CE.