Settore: | Normativa europea |
Materia: | 9. affari fiscali |
Capitolo: | 9.4 altre imposte |
Data: | 07/12/2004 |
Numero: | 853 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
§ 9.4.30 – Decisione 7 dicembre 2004, n. 853.
Decisione n. 2004/853/CE del Consiglio che autorizza la Repubblica francese e la Repubblica italiana ad applicare una misura di deroga all'articolo 3, paragrafo 1, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari.
(G.U.U.E. 16 dicembre 2004, n. L 369).
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la sesta
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) Ai sensi dell'articolo 27 della
(2) In una richiesta presentata alla Commissione e registrata dal Segretariato generale della Commissione il 24 marzo 2004, il governo francese e il governo italiano hanno chiesto l’autorizzazione per una deroga all’articolo 3 della
(3) A norma dell'articolo 27, paragrafo 2, della
(4) Tra la Francia e l’Italia sono stati costruiti due tunnel: il tunnel del Monte Bianco e quello del Fréjus. Il confine tra i due Stati corre all’interno dei tunnel, ma non sarebbe pratico organizzare la riscossione del pedaggio all’interno di questi ultimi. L’articolo 3, paragrafo 1, primo trattino della
(5) Scopo della richiesta presentata da Francia e Italia è di ottenere l’autorizzazione ad applicare una deroga all’articolo 3 della
(6) I due Stati desiderano che, per entrambi i tunnel, si consideri l’intera lunghezza di un senso della carreggiata del tunnel come territorio dello Stato nel quale ha inizio il transito attraverso il tunnel in quella direzione. Così l’ufficio/ente di gestione francese applicherà l’IVA francese al pedaggio intero di tutti i transiti che iniziano nella parte francese. Lo stesso meccanismo sarà applicato dall’ufficio/ ente di gestione italiano ai transiti che iniziano nella parte italiana.
(7) La deroga in questione ha effetto solo per quanto riguarda la riscossione del pedaggio ed è intesa a semplificare le modalità di calcolo e di contabilizzazione dell’IVA. Essa non ha alcuna incidenza sui territori dell’Italia e della Francia ai fini dell’IVA su qualsiasi altro prodotto.
(8) La misura in questione è destinata a risolvere i problemi sopra esposti attraverso una semplificazione delle disposizioni di pagamento dell’imposta ed è essenzialmente di carattere tecnico. Essa non ha ripercussioni negative sulle risorse proprie delle Comunità provenienti dall’IVA, né ha effetti sull'importo dell'imposta dovuta allo stadio del consumo finale.
(9) Poiché la materia oggetto della richiesta riguarda la definizione del territorio ai fini dell’IVA, alla quale non dovrebbero essere apportate modifiche, la deroga dovrebbe essere concessa per un periodo indeterminato,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
In deroga all’articolo 3 della
L’articolo 1 si applica unicamente ai pedaggi dei due tunnel.
La Repubblica francese e la Repubblica italiana sono destinatarie della presente decisione.