Settore: | Normativa europea |
Materia: | 9. affari fiscali |
Capitolo: | 9.4 altre imposte |
Data: | 19/11/2004 |
Numero: | 817 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
§ 9.4.29 – Decisione 19 novembre 2004, n. 817.
Decisione n. 2004/817/CE del Consiglio che autorizza la Germania ad applicare una misura di deroga all'articolo 17 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari.
(G.U.U.E. 2 dicembre 2004, n. L 357).
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la sesta
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) Con lettera registrata il 22 marzo 2004 presso il Segretariato generale della Commissione, le autorità tedesche hanno chiesto l'autorizzazione a prorogare l'applicazione di una deroga concessa loro dall'articolo 1 della
(2) Gli altri Stati membri sono stati informati della richiesta il 6 agosto 2004.
(3) La misura di deroga è volta ad escludere totalmente dal diritto a deduzione dell'IVA di cui sono gravate, le spese relative a taluni beni e servizi, quando la percentuale della loro utilizzazione per esigenze private del soggetto passivo o per quelle del suo personale o, più in generale, per fini estranei alla sua azienda, è superiore al 90 % del loro uso complessivo. Questa misura è una deroga all'articolo 17 della
(4) L’autorizzazione è scaduta il 30 giugno 2004, benché gli elementi di diritto e di fatto che hanno giustificato l'applicazione della misura di semplificazione in questione non siano mutati e sussistano tuttora.
(5) Nella recente sentenza del 29 aprile 2004 (causa C-17/01) la Corte ha statuito che la verifica del procedimento che ha portato all’adozione della
(6) La deroga non avrà un’incidenza negativa sulle risorse proprie da IVA delle Comunità,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
In deroga all'articolo 17, paragrafo 2, della
La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2009.
La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.