Settore: | Normativa europea |
Materia: | 9. affari fiscali |
Capitolo: | 9.4 altre imposte |
Data: | 29/04/2004 |
Numero: | 75 |
§ 9.4.27 – Direttiva 29 aprile 2004, n. 75. [1]
Direttiva n. 2004/75/CE del Consiglio che modifica la direttiva 2003/96/CE per quanto riguarda la possibilità che Cipro applichi ai prodotti energetici e all’elettricità esenzioni o riduzioni temporanee dei livelli di tassazione.
(G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 157).
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 93,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
considerando quanto segue:
(1) La
(2) Le aliquote minime stabilite dalla
(3) E quindi opportuno consentire a Cipro di applicare temporaneamente determinate ulteriori esenzioni o riduzioni del livello di tassazione quando ciò non pregiudichi il corretto funzionamento del mercato interno e non comporti distorsioni della concorrenza. Inoltre, in conformità dei principi in base ai quali i periodi transitori sono stati inizialmente concessi ai sensi della
(4) La presente direttiva lascia impregiudicato l’esito di eventuali procedimenti in materia di distorsioni del funzionamento del mercato unico, che potrebbero essere intentati in particolare conformemente agli articoli 87 e 88 del trattato. Essa non esonera gli Stati membri, a norma dell’articolo 88 del trattato, dall’obbligo di comunicare alla Commissione gli aiuti di Stato eventualmente istituiti.
(5) Occorre rendere più chiara la formulazione dell’articolo 30 della
(6) Le disposizioni della presente direttiva devono applicarsi dalla data di adesione dei nuovi Stati membri. L’urgenza della questione giustifica un’eccezione al periodo di sei settimane di cui al punto I.3 del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea.
(7) La
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1.
La
1) E inserito il seguente articolo:
“Articolo 18 ter
1. In deroga ai periodi fissati nel paragrafo 2 del presente articolo, e purché ciò non comporti una significativa distorsione della concorrenza, agli Stati membri che incontrano difficoltà nell’applicare i nuovi livelli minimi di tassazione e concesso un periodo transitorio fino al 1o gennaio 2007, in particolare per non pregiudicare la stabilita dei prezzi.
2. La Repubblica di Cipro può applicare un periodo transitorio fino al 1o gennaio 2008 per adeguare il livello nazionale di tassazione del gasolio e del kerosene utilizzati come propellenti al nuovo livello minimo di 302 EUR per 1 000 litri e fino al 1o gennaio 2010 per arrivare a 330 EUR. A decorrere dal 1o maggio 2004, tuttavia, il livello di tassazione del gasolio e del kerosene utilizzati come propellenti non potrà essere inferiore a 245 EUR per 1 000 litri.
La Repubblica di Cipro può applicare un periodo transitorio fino al 1o gennaio 2010 per adeguare il livello nazionale di tassazione della benzina senza piombo utilizzata come propellente al nuovo livello minimo di 359 EUR per 1 000 litri. A decorrere dal 1o maggio 2004, tuttavia, il livello di tassazione della benzina senza piombo non potrà essere inferiore a 287 EUR per 1 000 litri.
3. Entro i periodi transitori stabiliti, gli Stati membri riducono progressivamente il loro divario rispetto ai nuovi livelli minimi di tassazione. Tuttavia, quando la differenza tra il livello di tassazione nazionale e il livello minimo non e superiore al 3 % di detto livello minimo, lo Stato membro interessato può rimandare l’adeguamento del proprio livello nazionale fino al termine del periodo transitorio.”
2) All’articolo 30 viene aggiunto il paragrafo seguente:
“I riferimenti alle direttive abrogate vanno interpretati come riferimenti alla presente direttiva.”
Art. 2.
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, necessarie per conformarsi alla presente direttiva a partire dalla data di entrata in vigore della presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni e una tabella di correlazione fra tali disposizioni e la presente direttiva.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalita del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni della legislazione nazionale che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Art. 3.
La presente direttiva entra in vigore con riserva dell’entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, e alla data di detta entrata in vigore. Essa e recepita dagli Stati membri nella loro legislazione nazionale a partire dalla stessa data. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Art. 4.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
[1] Direttiva così interamente rettificata con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 2 giugno 2004, n. L 195.