Settore: | Normativa europea |
Materia: | 9. affari fiscali |
Capitolo: | 9.4 altre imposte |
Data: | 21/10/2004 |
Numero: | 738 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
§ 9.4.23 – Decisione 21 ottobre 2004, n. 738.
Decisione n. 2004/738/CE del Consiglio che autorizza il Portogallo ad applicare un provvedimento di deroga all’articolo 21, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 22 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari.
(G.U.U.E. 28 ottobre 2004, n. L 325).
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la sesta
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) Con lettera registrata presso il segretariato generale della Commissione il 19 febbraio 2004, il Portogallo ha chiesto di essere autorizzata ad introdurre un provvedimento derogativo per il settore delle vendite a domicilio.
(2) Gli altri Stati membri sono stati informati il 26 marzo 2004 in merito a tale richiesta.
(3) La Commissione ha comunicato al Portogallo, il 30 marzo 2004, di disporre di tutti i dati ritenuti necessari per la valutazione.
(4) Detto provvedimento mira a far sì che talune imprese operanti nel settore della vendita a domicilio possano essere autorizzate ad assolvere, al posto dei rivenditori diretti dei loro prodotti, l’IVA gravante sui prodotti venduti, sempre che il fatturato dell’impresa sia interamente ottenuto dalle vendite a domicilio realizzate da rivenditori operanti in nome e per conto proprio e che gli elenchi recanti il prezzo di vendita al consumatore finale siano fissati anticipatamente e rispettati per tutti i prodotti.
(5) L’autorizzazione ad introdurre il regime derogativo è limitata ai casi in cui l’impresa venda direttamente i propri prodotti ai rivenditori e questi ultimi li rivendano direttamente ai consumatori finali.
(6) Le imprese rispondenti a tali condizioni e debitamente autorizzate dall’amministrazione fiscale versano l’IVA all’erario in base ad un prezzo di vendita al minuto fissato anticipatamente.
(7) In questo caso i rivenditori interessati non saranno più tenuti ad assolvere l’imposta sulle proprie vendite e non avranno pertanto diritto ad alcuna deduzione.
(8) Il presente regime costituisce una deroga all’articolo 21, paragrafo 1, lettera a), della sesta direttiva, in quanto il grossista è considerato debitore dell’imposta per le cessioni di beni al consumatore finale effettuate dai rivenditori.
(9) Gli obblighi inerenti a tali cessioni, come la dichiarazione, la fatturazione, il pagamento, ecc., incombono in questo caso al grossista. I rivenditori che si approvvigionano presso quest’ultimo sono quindi esonerati, in deroga all’articolo 22, da tali obblighi riguardanti le cessioni dei prodotti al consumatore finale.
(10) Il regime in questione ha già formato oggetto di un’autorizzazione precedentemente concessa alla Repubblica portoghese con
(11) La Commissione ritiene che la presente deroga costituisca una misura di semplificazione e risponda alle condizioni prescritte dall’articolo 27 della sesta direttiva.
(12) È opportuno concedere la deroga sino al 31 dicembre 2009.
(13) La misura derogativa non modifica l’importo dell’IVA riscosso allo stadio del consumo finale e non inciderà sulle risorse proprie delle Comunità europee provenienti dall’imposta sul valore aggiunto,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Il Portogallo è autorizzato, sino al 31 dicembre 2009, ad applicare nel settore delle vendite a domicilio un regime impositivo particolare contenente disposizioni derogative alla sesta
Le imprese che ottengono l’intero fatturato da vendite a domicilio realizzate da rivenditori operanti in nome e per conto proprio possono chiedere all’amministrazione di essere autorizzate ad applicare le disposizioni degli articoli 2 e 3 purché:
a) tutti i prodotti venduti dall’impresa siano indicati in un elenco precostituito dei prezzi al consumo finale;
b) l'impresa venda direttamente i propri prodotti ai rivenditori e questi li vendano direttamente al consumatore finale.
In deroga all’articolo 21, paragrafo 1, lettera a), della sesta
I rivenditori che si approvvigionano presso imprese autorizzate ad applicare il regime derogativo sono esonerati dagli obblighi stabiliti dall’articolo 22 della sesta
Il Portogallo è destinatario della presente decisione.