§ 9.4.19 – Direttiva 20 gennaio 2004, n. 7.
Direttiva n. 2004/7/CE del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, per quanto [...]


Settore:Normativa europea
Materia:9. affari fiscali
Capitolo:9.4 altre imposte
Data:20/01/2004
Numero:7


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 9.4.19 – Direttiva 20 gennaio 2004, n. 7.

Direttiva n. 2004/7/CE del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, per quanto riguarda la procedura di adozione di provvedimenti di deroga e il conferimento di competenze di esecuzione.

(G.U.U.E. 30 gennaio 2004, n. L 27).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

     considerando quanto segue:

     (1) Gli articoli 27 e 30 della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, prevedono procedure che possono comportare la tacita approvazione da parte del Consiglio di provvedimenti di deroga.

     (2) A fini di trasparenza e di certezza del diritto, è opportuno far sì che ogni deroga autorizzata a norma degli articoli 27 o 30 della direttiva 77/388/CEE sia oggetto di una decisione esplicita adottata dal Consiglio su proposta della Commissione.

     (3) È opportuno pertanto sopprimere la possibilità di una tacita approvazione da parte del Consiglio allo scadere di un determinato termine.

     (4) Per evitare che uno Stato membro resti nell'incertezza in merito al seguito che la Commissione intende dare alla sua domanda di deroga, è opportuno prevedere un termine entro il quale la Commissione sia tenuta a presentare al Consiglio o una proposta di autorizzazione o una comunicazione nella quale siano esposte le sue obiezioni.

     (5) Al fine di consentire allo Stato membro richiedente di seguire meglio la procedura d'istruzione della sua domanda, è opportuno prevedere l'obbligo per la Commissione di procedere, appena dispone di tutti i dati da essa ritenuti utili alla valutazione, ad informarne lo Stato richiedente e a trasmettere la domanda, in lingua originale, agli altri Stati membri.

     (6) L'articolo 27, paragrafo 1, seconda frase, della direttiva 77/388/CEE sottolinea che la valutazione dell'incidenza più o meno trascurabile delle misure di semplificazione sull'importo dell'imposta dovuto a livello di consumo finale è effettuata globalmente in riferimento alle previsioni macroeconomiche relative all'impatto prevedibile delle misure sulle risorse proprie IVA della Comunità.

     (7) In assenza di un procedimento per l'adozione di misure vincolanti d'applicazione delle disposizioni della direttiva 77/388/CEE, gli Stati membri applicano in maniera divergente le regole fissate da quest'ultima.

     (8) Per migliorare il funzionamento del mercato interno è essenziale garantire un'applicazione più uniforme dell'attuale sistema di IVA. L'introduzione di una procedura per l'adozione di misure intese a garantire la corretta applicazione delle disposizioni vigenti costituirebbe un importante passo avanti in questa direzione.

     (9) In particolare, dette misure dovrebbero regolare il problema della doppia imposizione sulle operazioni transfrontaliere che può derivare da un'applicazione non uniforme, da parte degli Stati membri, delle disposizioni della direttiva 77/388/CEE relative al luogo di prestazione.

     (10) L'ambito d'applicazione di ciascuna misura di applicazione dovrebbe, tuttavia, restare circoscritto e il loro obiettivo dovrebbe essere quello di chiarire il contenuto di una disposizione della direttiva 77/388/CEE senza potere derogarvi.

     (11) Malgrado la natura circoscritta di tale ambito d'applicazione, tali misure avranno un'incidenza finanziaria che per uno o più Stati membri potrebbe risultare non trascurabile.

     (12) L'incidenza di tali misure sui bilanci degli Stati membri giustifica che il Consiglio si riservi il diritto di esercitare le competenze di esecuzione della direttiva 77/388/CEE.

     (13) Tenuto conto del loro ambito di applicazione circoscritto, è opportuno prevedere che le misure di applicazione della direttiva 77/388/CEE siano adottate dal Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione.

     (14) Poiché gli scopi della presente direttiva non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri per i motivi sopracitati e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

     (15) La direttiva 77/388/CEE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

     Art. 1.

     La direttiva 77/388/CEE è così modificata:

     1) All'articolo 27, i paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

     «1. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro ad introdurre misure particolari di deroga alla presente direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune frodi o evasioni fiscali. Le misure aventi lo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta non devono influire, se non in misura trascurabile, sull'importo complessivo delle entrate fiscali dello Stato membro riscosso allo stadio del consumo finale.

     2. Lo Stato membro che desidera introdurre le misure di cui al paragrafo 1 invia una domanda alla Commissione fornendole tutti i dati necessari. Se la Commissione ritiene di non essere in possesso di tutti i dati necessari, essa contatta lo Stato membro interessato entro due mesi dal ricevimento della domanda, specificando di quali dati supplementari necessiti. Non appena la Commissione dispone di tutti i dati che ritiene utili per la valutazione, ne informa lo Stato membro richiedente entro un mese e trasmette la domanda, nella lingua originale, agli altri Stati membri.

     3. Entro i tre mesi successivi all'invio dell'informazione di cui all'ultima frase del paragrafo 2, la Commissione presenta al Consiglio una proposta appropriata o, qualora la domanda di deroga susciti obiezioni da parte sua, una comunicazione nella quale espone tali obiezioni.

     4. In ogni caso la procedura di cui ai paragrafi 2 e 3 dev'essere completata entro otto mesi dal ricevimento della domanda da parte della Commissione.»;

     2) Al capo XVII, è aggiunto l'articolo seguente:

     «Articolo 29 bis Misure di applicazione

     Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, adotta le misure necessarie per l'applicazione della presente direttiva.»;

     3) l'articolo 30 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 30 Accordi internazionali

     1. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare uno Stato membro a concludere con un paese terzo o con un'organizzazione internazionale un accordo che contenga deroghe alla presente direttiva.

     2. Lo Stato membro che intende concludere tale accordo invia una domanda alla Commissione fornendole tutti i dati necessari. Se la Commissione ritiene di non essere in possesso di tutti i dati necessari, essa contatta lo Stato membro interessato entro due mesi dal ricevimento della domanda, specificando di quali dati supplementari necessiti. Non appena la Commissione dispone di tutti i dati che ritiene necessari per la valutazione, ne informa lo Stato membro richiedente entro un mese e trasmette la domanda, nella lingua originale, agli altri Stati membri.

     3. Entro i tre mesi successivi all'invio dell'informazione di cui all'ultima frase del paragrafo 2, la Commissione presenta al Consiglio una proposta appropriata o, qualora la domanda di deroga susciti obiezioni da parte sua, una comunicazione nella quale espone tali obiezioni.

     4. In ogni caso la procedura di cui ai paragrafi 2 e 3 dev'essere completata entro otto mesi dal ricevimento della domanda da parte della Commissione.»

 

          Art. 2.

     La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

          Art. 3.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.