§ 9.3.136 - Direttiva 14 ottobre 2010, n. 66.
Direttiva n. 2010/66/UE del Consiglio, recante modifica della direttiva 2008/9/CE che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell’imposta [...]


Settore:Normativa europea
Materia:9. affari fiscali
Capitolo:9.3 imposte indirette
Data:14/10/2010
Numero:66


Sommario
Art. 1. All’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva n. 2008/9/CE è aggiunto il comma seguente
Art. 2. 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva con effetto al 1 ottobre 2010. Essi ne informano [...]
Art. 3. La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
Art. 4. Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva


§ 9.3.136 - Direttiva 14 ottobre 2010, n. 66.

Direttiva n. 2010/66/UE del Consiglio, recante modifica della direttiva 2008/9/CE che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro

(G.U.U.E. 20 ottobre 2010, n. L 275)

 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

 

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 113,

 

vista la proposta della Commissione europea,

 

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

 

visto il parere del Parlamento europeo [1],

 

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [2],

 

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

 

considerando quanto segue:

 

(1) La direttiva 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008 che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro [3], si applica alle richieste di rimborso presentate anteriormente al 31 dicembre 2009.

 

(2) Al fine di applicare la direttiva 2008/9/CE, gli Stati membri hanno l’obbligo di predisporre portali elettronici mediante il quale i soggetti passivi stabiliti in uno Stato membro inoltrano le richieste di rimborso dell’IVA addebitata loro in uno Stato nel quale non sono stabiliti. Tali portali elettronici dovrebbero essere stati messi in funzione a decorrere dal 1 gennaio 2010.

 

(3) In un numero limitato di Stati membri la messa a punto e il funzionamento dei portali elettronici sono stati inficiati da una serie di gravi ritardi e da svariati problemi tecnici, impedendo così la presentazione nei tempi previsti di alcune richieste di rimborso. A norma della direttiva 2008/9/CE, le richieste di rimborso devono essere presentate allo Stato membro di stabilimento al più tardi il 30 settembre dell’anno civile successivo al periodo di riferimento. In considerazione di detto termine e del mancato funzionamento di alcuni portali elettronici, taluni soggetti passivi rischiano di non poter esercitare il loro diritto a detrarre l’IVA sulle spese sostenute nel 2009. In via eccezionale è opportuno pertanto prorogare al 31 marzo 2011 il termine per le richieste di rimborso relative ai periodi di riferimento del 2009.

 

(4) Conformemente al punto 34 dell’accordo interistituzionale "Legiferare meglio" [4], gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e a rendere pubblici, nell’interesse proprio e dell’Unione, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di attuazione.

 

(5) Per permettere ai soggetti passivi di non rispettare il termine del 30 settembre 2010 per le richieste relative ai periodi di riferimento del 2009, la presente direttiva dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1 ottobre 2010.

 

(6) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2008/9/CE,

 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

Art. 1.

All’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva n. 2008/9/CE è aggiunto il comma seguente:

 

"Le richieste di rimborso relative a periodi di riferimento del 2009 sono presentate allo Stato membro di stabilimento entro il 31 marzo 2011."

 

     Art. 2.

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva con effetto al 1 ottobre 2010. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

 

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

     Art. 3.

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

Essa si applica a decorrere dal 1 ottobre 2010.

 

     Art. 4.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

[1] Parere del 22 settembre 2010 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

 

[2] Parere del 15 settembre 2010 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

 

[3] GU L 44 del 20.2.2008, pag. 23.

 

[4] GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.