§ 9.3.93 – Direttiva 5 dicembre 2003, n. 117.
Direttiva n. 2003/117/CE del Consiglio che modifica le direttive 92/79/CEE e 92/80/CEE e autorizza la Repubblica francese a prorogare [...]


Settore:Normativa europea
Materia:9. affari fiscali
Capitolo:9.3 imposte indirette
Data:05/12/2003
Numero:117

§ 9.3.93 – Direttiva 5 dicembre 2003, n. 117.

Direttiva n. 2003/117/CE del Consiglio che modifica le direttive 92/79/CEE e 92/80/CEE e autorizza la Repubblica francese a prorogare l'applicazione di un'aliquota di accisa ridotta ai prodotti del tabacco immessi al consumo in Corsica.

(G.U.U.E. 20 dicembre 2003, n. L 333).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

     previa consultazione del Comitato delle regioni,

     considerando quanto segue:

     (1) Ai sensi della direttiva 92/79/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle imposte sulle sigarette, e della direttiva 92/80/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle imposte sui tabacchi lavorati diversi dalle sigarette, la Francia è stata autorizzata ad applicare fino al 31 dicembre 2002, alle sigarette e ai prodotti del tabacco venduti in Corsica, le stesse aliquote di deroga in vigore al 31 dicembre 1997.

     (2) Considerando necessario disporre di un termine supplementare per adeguare il regime di accisa applicato in Corsica ai tabacchi lavorati, al regime di accisa in vigore sul continente, nel memorandum «Per un riconoscimento della specificità insulare della Corsica nell'Unione europea» del 26 luglio 2000, la Francia ha in particolare sollecitato di poter applicare fino al 31 dicembre 2009, un regime di accisa che deroghi alle disposizioni comunitarie in materia di accisa sui prodotti del tabacco.

     (3) L'attività economica legata ai tabacchi lavorati contribuisce al mantenimento dell'equilibrio economico e sociale in Corsica. In effetti, tale attività procura in particolare un'occupazione a circa 350 dettaglianti che impiegano un numero quasi equivalente di dipendenti. Questi dettaglianti sono perlopiù situati in zone di montagna molto poco popolate, dove garantiscono un servizio zonale, e contribuiscono pertanto così, indirettamente, al mantenimento in loco della popolazione.

     (4) Un adeguamento completo immediato al regime di accisa sul tabacco, in vigore sul continente, avrebbe un impatto negativo in Corsica sull'attività economica legata ai tabacchi lavorati, cui garantisce in particolare il mantenimento della menzionata occupazione.

     (5) Per non nuocere all'equilibrio economico e sociale dell'isola, è pertanto necessario e giustificato concedere, dal 1° gennaio 2003 e fino al 31 dicembre 2009, una deroga che permette alla Francia di applicare un'aliquota di accisa inferiore all'aliquota di accisa nazionale sulle sigarette e gli altri tabacchi lavorati immessi al consumo in Corsica.

     (6) Tenuto conto che al termine del detto periodo di deroga il regime di accisa sui tabacchi lavorati, immessi al consumo in Corsica, dovrà essere completamente adeguato al regime di accisa in vigore sul continente, per evitare un passaggio troppo brusco verso quest'ultimo regime, è opportuno procedere ad un aumento intermedio dell'accisa sulle sigarette in vigore in Corsica.

     (7) Per non pregiudicare il corretto funzionamento del mercato interno, il quantitativo di sigarette che può beneficiare della presente misura di deroga è limitato ad un contingente annuo di 1 200 tonnellate.

     (8) È opportuno che le direttive 92/79/CEE e 92/80/CEE siano modificate di conseguenza,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

     Art. 1.

     All'articolo 3 della direttiva 92/79/CEE, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

     «4. In deroga all'articolo 2, la Repubblica francese è autorizzata ad applicare, dal 1° gennaio 2003 fino al 31 dicembre 2009, un'aliquota di accisa ridotta sulle sigarette immesse al consumo in Corsica. L'applicazione di tale aliquota è limitata ad un contingente annuo pari a 1 200 tonnellate.

     Per il periodo che va dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2007, l'aliquota ridotta deve perlomeno corrispondere al 35 % del prezzo delle sigarette appartenenti alla classe di prezzo più richiesta in Corsica.

     Per il periodo che va dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009, l'aliquota ridotta deve perlomeno corrispondere al 44 % del prezzo delle sigarette appartenenti alla classe di prezzo più richiesta in Corsica.»

 

     Art. 2.

     All'articolo 3 della direttiva 92/80/CEE, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

     «4. In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, la Repubblica francese è autorizzata ad applicare, dal 1° gennaio 2003 fino al 31 dicembre 2009, un'aliquota di accisa ridotta sui tabacchi lavorati diversi dalle sigarette immessi al consumo in Corsica. Tale aliquota è fissata come segue:

     a) per i sigari e i sigaretti, essa deve perlomeno corrispondere al 10 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, applicato in Corsica;

     b) per i tabacchi da fumo trinciati a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, essa deve perlomeno corrispondere al 25 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, applicato in Corsica;

     c) per gli altri tabacchi da fumo, essa deve perlomeno corrispondere al 22 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, applicato in Corsica.»

 

     Art. 3.

     Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° gennaio 2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

     Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

     Art. 4.

     La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

     Art. 5.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.