§ 8.5.86 - Decisione 8 novembre 2005, n. 370.
Decisione n. 2006/370/CE del Consiglio concernente la firma e l’applicazione provvisoria dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:8. trasporti
Capitolo:8.5 trasporti aerei
Data:08/11/2005
Numero:370


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     


§ 8.5.86 - Decisione 8 novembre 2005, n. 370.

Decisione n. 2006/370/CE del Consiglio concernente la firma e l’applicazione provvisoria dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

(G.U.U.E. 24 maggio 2006, n. L 136).

 

     IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

     vista la proposta della Commissione,

     considerando quanto segue:

      (1) Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.

      (2) La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con la Repubblica di Croazia su taluni aspetti dei servizi aerei conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all’allegato della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.

      (3) Occorre firmare e applicare in via provvisoria l’accordo negoziato dalla Commissione, con riserva della sua eventuale conclusione in una data successiva,

     DECIDE:

 

     Art. 1.

     La firma dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei è approvata a nome della Comunità, con riserva della decisione del Consiglio relativa alla conclusione di tale accordo.

     Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

 

          Art. 2.

     Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare l'accordo a nome della Comunità, con riserva della sua conclusione.

 

          Art. 3.

     In attesa della sua entrata in vigore, l’accordo è applicato in via provvisoria a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate l’avvenuto completamento delle procedure necessarie a tal fine.

 

          Art. 4.

     Il presidente del Consiglio è autorizzato ad effettuare la notifica di cui all’articolo 8, paragrafo 2, dell’accordo.

 

 

ACCORDO

tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

 

     LA COMUNITÀ EUROPEA

     da una parte, e

     LA REPUBBLICA DI CROAZIA (di seguito «Croazia»)

     dall’altra

      (di seguito «le parti»)

     CONSTATANDO che tra vari Stati membri della Comunità europea e la Croazia sono stati conclusi accordi bilaterali in materia di servizi aerei che contengono disposizioni in contrasto con la legislazione comunitaria recepita da tali Stati membri della Comunità europea,

     CONSTATANDO che la Comunità europea dispone di una competenza esclusiva in relazione a diversi aspetti che possono essere disciplinati dagli accordi bilaterali in materia di servizi aerei conclusi dagli Stati membri della Comunità europea con i paesi terzi,

     CONSTATANDO che, in virtù della legislazione comunitaria, i vettori della Comunità stabiliti in uno Stato membro hanno il diritto all’accesso non discriminatorio alle rotte aeree fra gli Stati membri della Comunità europea e i paesi terzi,

     VISTI gli accordi fra la Comunità europea ed alcuni paesi terzi che prevedono, per i cittadini di tali paesi terzi, la possibilità di acquisire la proprietà di vettori aerei titolari di una licenza rilasciata in conformità con la legislazione comunitaria,

     RICONOSCENDO che determinate disposizioni degli accordi bilaterali in materia di servizi aerei conclusi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Croazia che sono in contrasto con la legislazione comunitaria devono essere rese conformi a quest’ultima, in modo da istituire un fondamento giuridico valido per la prestazione dei servizi aerei tra la Comunità europea e la Croazia e per garantire la continuità di tali servizi aerei,

     CONSTATANDO che la Comunità europea non ha l’intenzione, nell’ambito del presente negoziato, di accrescere il volume totale del traffico aereo fra la Comunità europea e la Croazia, di alterare l’equilibrio fra i vettori comunitari e i vettori della Croazia, né di negoziare emendamenti delle disposizioni dei vigenti accordi bilaterali in materia di servizi aerei, in relazione ai diritti di traffico,

     CONSTATANDO che, poiché la maggior parte degli accordi bilaterali in materia di servizi aerei conclusi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Croazia non prevedono restrizioni di capacità, il volume del traffico da ambo le parti potrebbe aumentare al di sopra del livello attuale,

     HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

 

     Articolo 1. Disposizioni generali

     1. Ai fini del presente accordo, si intendono per «Stati membri» gli Stati membri della Comunità europea.

     2. In ciascuno degli accordi indicati nell’allegato I, i riferimenti ai cittadini dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea.

     3. In ciascuno degli accordi indicati nell’allegato I, i riferimenti ai vettori o alle compagnie aeree dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai vettori o alle compagnie aeree designate da tale Stato membro.

 

     Articolo 2. Designazione da parte di uno Stato membro

     1. Le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo sostituiscono le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all’allegato II, lettere a) e b), in relazione alla designazione dei vettori aerei da parte dello Stato membro interessato, alle autorizzazioni e permessi ad essi rilasciati dalla Croazia, nonché al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione di tali autorizzazioni o permessi.

     2. Una volta ricevuta la designazione da parte di uno Stato membro, la Croazia rilascia gli opportuni permessi e autorizzazioni con tempi procedurali minimi, a condizione che:

     i) il vettore aereo sia stabilito, a norma del trattato che istituisce la Comunità europea, nel territorio dello Stato membro che ha fatto sia in possesso di una licenza di esercizio valida ai sensi della legislazione comunitaria,

     ii) lo Stato membro competente per il rilascio del certificato di operatore aereo eserciti e mantenga l’effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo e l’autorità aeronautica competente sia chiaramente indicata nella designazione, e

     iii) il vettore aereo appartenga e continui ad appartenere, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri, ovvero ad altri Stati indicati nell’allegato III e/o a cittadini di questi altri Stati, e sia da questi effettivamente e costantemente controllato.

     3. La Croazia può rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni o i permessi rilasciati ad un vettore aereo designato da uno Stato membro qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:

     i) il vettore aereo non sia stabilito a norma del trattato che istituisce la Comunità europea, nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione ovvero non possieda una licenza di esercizio valida conforme alle prescrizioni della legislazione comunitaria,

     ii) il controllo regolamentare effettivo del vettore aereo non sia esercitato o non sia mantenuto dallo Stato membro responsabile del rilascio del suo certificato di operatore aereo, ovvero se l’autorità aeronautica competente non è chiaramente indicata nella designazione, o

     iii) il vettore aereo non appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri o ad altri Stati indicati nell’allegato III e/o a cittadini di questi altri Stati, e non sia da questi effettivamente controllato.

     La Croazia esercita i diritti di cui al presente paragrafo senza discriminare i vettori aerei comunitari in base alla loro nazionalità.

     4. La concessione di diritti di traffico continua ad essere effettuata mediante accordi bilaterali.

 

     Articolo 3. Diritti relativi ai controlli regolamentari

     1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 integrano gli articoli indicati all’allegato II, lettera c).

     2. Se uno Stato membro ha designato un vettore aereo il cui controllo regolamentare è esercitato e mantenuto da un altro Stato membro, i diritti spettanti alla Croazia ai sensi delle disposizioni sulla sicurezza contenute nell’accordo fra lo Stato membro che ha designato il vettore e la Croazia si applicano parimenti all’adozione, all’esercizio o al mantenimento delle norme di sicurezza da parte dell’altro Stato membro e per quanto riguarda l’autorizzazione all’esercizio rilasciata a tale vettore aereo.

 

     Articolo 4. Tassazione del carburante per aerei

     1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all’allegato II, lettera d).

     2. Nonostante qualsiasi altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi indicati nell’allegato II, lettera d), osta a che uno Stato membro imponga tasse, prelievi, imposte, diritti o canoni sul carburante fornito sul suo territorio per essere utilizzato dagli aeromobili di un vettore aereo designato dalla Croazia che operano tra due punti situati nel territorio di tale Stato membro o fra un punto situato nello stesso Stato membro e un punto situato in un altro Stato membro.

 

     Articolo 5. Tariffe di trasporto all’interno della Comunità europea

     1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 integrano gli articoli di cui all’allegato II, lettera e).

     2. Le tariffe praticate dal vettore o dai vettori aerei designati dalla Croazia in forza di un accordo di cui all’allegato I che contenga una disposizione indicata all’allegato II, lettera e), per quanto concerne i trasporti effettuati interamente all'interno della Comunità europea, sono soggette alla legislazione della Comunità europea.

 

     Articolo 6. Allegati dell’accordo

     Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

 

     Articolo 7. Revisione o modifica

     Le parti possono rivedere o modificare il presente accordo in qualsiasi momento mediante reciproco consenso.

 

     Articolo 8. Entrata in vigore e applicazione provvisoria

     1. Il presente Accordo entra in vigore alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate per iscritto l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

     2. Fermo restando il paragrafo 1, le parti convengono di applicare in via provvisoria il presente accordo a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate l’avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

     3. Gli accordi e le altre intese concluse tra Stati membri e la Croazia che, alla data della firma del presente accordo non siano ancora entrati in vigore e non siano applicati in via provvisoria sono indicati all’allegato I, lettera b). Il presente accordo si applica a tutti questi accordi e intese alla data della loro entrata in vigore o della loro applicazione provvisoria.

 

     Articolo 9. Denuncia

     1. La denuncia di uno degli accordi di cui all’allegato I comporta automaticamente l’inefficacia di tutte le disposizioni del presente accordo relative all’accordo in questione.

     2. La denuncia di tutti gli accordi di cui all’allegato I comporta automaticamente l’inefficacia delle disposizioni del presente accordo.

 

     IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente abilitati a questo fine, hanno firmato il presente accordo.

 

     Fatto a Salisburgo, in duplice esemplare, il cinque maggio duemilasei, in lingua ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e croata.

 

 

ALLEGATO I

Elenco degli accordi di cui all’articolo 1 del presente accordo

 

     a) Accordi in materia di servizi aerei tra la Croazia e Stati membri della Comunità europea conclusi, firmati e/o applicati in via provvisoria alla data della firma del presente accordo

     — Accordo tra il governo della Repubblica federale austriaca e il governo della Repubblica di Croazia in materia di servizi aerei, firmato a Vienna il 23 giugno 1994, di seguito «accordo Croazia-Austria».

     — Accordo tra il governo del Regno del Belgio e il governo della Repubblica di Croazia in materia di trasporti aerei, firmato a Zagabria il 12 marzo 1996, di seguito «accordo Croazia-Belgio».

     Modificato da ultimo dallo scambio di lettere rispettivamente del 28 aprile e del 2 maggio 2003.

     — Accordo tra il governo della Repubblica ceca e il governo della Repubblica di Croazia in materia di servizi aerei, firmato a Praga il 22 gennaio 1999, di seguito «accordo Croazia-Repubblica ceca».

     — Accordo tra il governo del Regno di Danimarca e il governo della Repubblica di Croazia in materia di servizi aerei, firmato a Oslo il 6 marzo 1996, di seguito «accordo Croazia-Danimarca».

     — Accordo tra il governo della Repubblica di Estonia e il governo della Repubblica di Croazia in materia di servizi aerei, firmato a Zagabria il 31 marzo 2004, di seguito «accordo Croazia-Estonia».

     — Accordo tra il governo della Repubblica francese e il governo della Repubblica di Croazia in materia di trasporti aerei, firmato a Zagabria il 27 gennaio 1997, di seguito «accordo Croazia-Francia».

     Da leggere in combinato disposto con il memorandum d’intesa concluso a Dubrovnik il 29 agosto 1996.

     — Accordo tra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica di Croazia in materia di trasporti aerei, siglato e allegato come allegato 2 al memorandum d’intesa concluso a Bonn il 23 luglio 1997, di seguito «accordo Croazia-Germania».

     Completato da ultimo dal memorandum d’intesa concluso a Dubrovnik il 4 giugno 1998.

     — Accordo tra il governo della Repubblica ellenica e il governo della Repubblica di Croazia in materia di servizi aerei, firmato a Atene il 27 febbraio 2001, di seguito «accordo Croazia-Grecia».

     — Accordo tra il governo della Repubblica di Ungheria e il governo della Repubblica di Croazia in materia di trasporti aerei, firmato a Vienna il 7 giugno 1995, di seguito «accordo Croazia-Ungheria».

     — Accordo tra il governo della Repubblica di Croazia e il governo dell’Irlanda in materia di trasporti aerei, siglato a Dublino l’11 dicembre 1995, di seguito «accordo Croazia-Irlanda».

     — Accordo tra il governo della Repubblica italiana e il governo della Repubblica di Croazia in materia di servizi aerei, firmato a Roma l’8 luglio 1998o, di seguito «accordo Croazia-Italia».

     — Accordo tra il governo della Repubblica di Lettonia e il governo della Repubblica di Croazia in materia di servizi aerei, firmato a Riga il 18 ottobre 1999, di seguito «accordo Croazia-Lettonia».

     — Accordo tra il governo del Granducato di Lussemburgo e il governo della Repubblica di Croazia in materia di servizi aerei, firmato a Dubrovnik il 24 luglio 1996, di seguito «accordo Croazia-Lussemburgo».

     — Accordo tra il governo di Malta e il governo della Repubblica di Croazia in materia di servizi aerei tra e oltre i rispettivi territori, firmato a Valletta il 13 ottobre 1995, di seguito «accordo Croazia-Malta».

     — Accordo tra il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica di Croazia in materia di servizi aerei, firmato a Zagabria il 30 aprile 1996, di seguito «accordo Croazia-Paesi Bassi».

     — Accordo tra il governo della Repubblica di Polonia e il governo della Repubblica di Croazia in materia di trasporto aereo civile, firmato a Varsavia il 19 giugno 1996, di seguito «accordo Croazia-Polonia».

     Da leggere in combinato disposto con il verbale concordato sottoscritto a Varsavia il 28 aprile 1995.

     — Accordo tra la Repubblica di Croazia e la Repubblica del Portogallo in materia di trasporti aerei, siglato e allegato come appendice 2 al memorandum d’intesa concluso a Zagabria il 27 giugno 2002, di seguito «accordo Croazia-Portogallo».

     — Accordo tra il governo della Repubblica slovacca e il governo della Repubblica di Croazia in materia di trasporti aerei, firmato a Zagabria il 12 febbraio 1996, di seguito «accordo Croazia-Slovacchia».

     — Accordo tra la Repubblica di Slovenia e la Repubblica di Croazia in materia di servizi aerei di linea, firmato a Brdo pri Kranju l’8 luglio 1994, di seguito «Accordo Croazia-Slovenia».

     Modificato da ultimo dall’allegato concordato in data 5 luglio 1999.

     — Accordo tra il Regno di Spagna e la Repubblica di Croazia in materia di trasporti aerei, firmato a Madrid il 21 luglio 1997, di seguito «Accordo Croazia-Spagna».

     — Accordo tra il governo del Regno di Svezia e il governo della Repubblica di Croazia in materia di servizi aerei, firmato a Oslo il 6 marzo 1996, di seguito «Accordo Croazia-Svezia».

     — Accordo tra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il governo della Repubblica di Croazia in materia di servizi aerei, firmato a Zagabria il 21 febbraio 1996, di seguito «Accordo Croazia-Regno Unito».

 

     b) Accordi ed altre intese in materia di servizi aerei siglati o firmati tra la Croazia e Stati membri della Comunità europea, che non sono ancora entrati in vigore e non formano oggetto di applicazione provvisoria alla data della firma del presente accordo

     — Accordo tra il governo della Repubblica di Lituania e il governo della Repubblica di Croazia in materia di servizi aerei, siglato a Zagabria il 4 dicembre 2002, di seguito «Accordo Croazia-Lituania».

 

 

ALLEGATO II

Elenco degli articoli contenuti negli accordi indicati nell’allegato I

a cui si fa riferimento negli articoli da 2 a 5 del presente accordo

 

     a) Designazione da parte di uno Stato membro:

     — articolo 3 dell'accordo Croazia-Austria,

     — articoli 3 e 4 dell'accordo Croazia-Belgio,

     — articolo 3 dell'accordo Croazia-Repubblica ceca,

     — articolo 3 dell'accordo Croazia-Danimarca,

     — articolo 3 dell'accordo Croazia-Estonia,

     — articolo 4 dell'accordo Croazia-Francia,

     — articolo 3 dell'accordo Croazia-Grecia,

     — articolo 3 dell'accordo Croazia-Ungheria,

     — articolo 3 dell'accordo Croazia-Irlanda,

     — articolo 4 dell'accordo Croazia-Italia,

     — articolo 3 dell'accordo Croazia-Lettonia,

     — articolo 3 dell'accordo Croazia-Lituania,

     — articolo 3 dell'accordo Croazia-Lussemburgo,

     — articolo 3 dell'accordo Croazia-Malta,

     — articolo 3 dell'accordo Croazia-Paesi Bassi,

     — articolo 3 dell'accordo Croazia-Polonia,

     — articolo 3 dell'accordo Croazia-Portogallo,

     — articolo 3 dell'accordo Croazia-Slovacchia,

     — articolo 3 dell'accordo Croazia-Slovenia,

     — articolo 3 dell'accordo Croazia-Spagna,

     — articolo 3 dell'accordo Croazia-Svezia,

     — articolo 4 dell'accordo Croazia-Regno Unito;

 

     b) Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione di autorizzazioni o permessi:

     — articolo 4 dell'accordo Croazia-Austria,

     — articolo 5 dell'accordo Croazia-Belgio,

     — articolo 4 dell'accordo Croazia-Repubblica ceca,

     — articolo 4 dell'accordo Croazia-Danimarca,

     — articolo 4 dell'accordo Croazia-Estonia,

     — articolo 5 dell'accordo Croazia-Francia,

     — articolo 4 dell'accordo Croazia-Grecia,

     — articolo 4 dell'accordo Croazia-Ungheria,

     — articolo 4 dell'accordo Croazia-Irlanda,

     — articolo 5 dell'accordo Croazia-Italia,

     — articolo 4 dell'accordo Croazia-Lettonia,

     — articolo 4 dell'accordo Croazia-Lituania,

     — articolo 4 dell'accordo Croazia-Lussemburgo,

     — articolo 4 dell'accordo Croazia-Malta,

     — articolo 4 dell'accordo Croazia-Paesi Bassi,

     — articolo 4 dell'accordo Croazia-Polonia,

     — articolo 4 dell'accordo Croazia-Portogallo,

     — articolo 4 dell'accordo Croazia-Slovacchia,

     — articolo 7 dell'accordo Croazia-Slovenia,

     — articolo 4 dell'accordo Croazia-Spagna,

     — articolo 4 dell'accordo Croazia-Svezia,

     — articolo 5 dell'accordo Croazia-Regno Unito;

 

     c) Controllo regolamentare:

     — articolo 6 dell'accordo Croazia-Repubblica ceca,

     — articolo 15 dell'accordo Croazia-Estonia,

     — articolo 12 dell'accordo Croazia-Germania,

     — articolo 7 dell'accordo Croazia-Grecia,

     — articolo 16 dell'accordo Croazia-Lettonia,

     — articolo 15 dell'accordo Croazia-Lituania,

     — articolo 15 dell'accordo Croazia-Portogallo;

 

     d) Tassazione del carburante per aerei:

     — articolo 7 dell'accordo Croazia-Austria,

     — articolo 10 dell'accordo Croazia-Belgio,

     — articolo 9 dell'accordo Croazia-Repubblica ceca,

     — articolo 6 dell'accordo Croazia-Danimarca,

     — articolo 7 dell'accordo Croazia-Estonia,

     — articolo 11 dell'accordo Croazia-Francia,

     — articolo 6 dell'accordo Croazia-Germania,

     — articolo 8 dell'accordo Croazia-Grecia,

     — articolo 7 dell'accordo Croazia-Ungheria,

     — articolo 13 dell'accordo Croazia-Irlanda,

     — articolo 6 dell'accordo Croazia-Italia,

     — articolo 7 dell'accordo Croazia-Lettonia,

     — articolo 7 dell'accordo Croazia-Lituania,

     — articolo 8 dell'accordo Croazia-Lussemburgo,

     — articolo 5 dell'accordo Croazia-Malta,

     — articolo 9 dell'accordo Croazia-Paesi Bassi,

     — articolo 7 dell'accordo Croazia-Polonia,

     — articolo 6 dell'accordo Croazia-Portogallo,

     — articolo 8 dell'accordo Croazia-Slovacchia,

     — articolo 6 dell'accordo Croazia-Slovenia,

     — articolo 5 dell'accordo Croazia-Spagna,

     — articolo 6 dell'accordo Croazia-Svezia,

     — articolo 8 dell'accordo Croazia-Regno Unito;

 

     e) Tariffe di trasporto all’interno della Comunità europea:

     — articolo 10 dell'accordo Croazia-Austria,

     — articolo 13 dell'accordo Croazia-Belgio,

     — articolo 13 dell'accordo Croazia-Repubblica ceca,

     — articolo 11 dell'accordo Croazia-Danimarca,

     — articolo 13 dell'accordo Croazia-Estonia,

     — articolo 17 dell'accordo Croazia-Francia,

     — articolo 10 dell'accordo Croazia-Germania,

     — articolo 14 dell'accordo Croazia-Grecia,

     — articolo 13 dell'accordo Croazia-Ungheria,

     — articolo 7 dell'accordo Croazia-Irlanda,

     — articolo 8 dell'accordo Croazia-Italia,

     — articolo 13 dell'accordo Croazia-Lettonia,

     — articolo 13 dell'accordo Croazia-Lituania,

     — articolo 11 dell'accordo Croazia-Lussemburgo,

     — articolo 10 dell'accordo Croazia-Malta,

     — articolo 5 dell'accordo Croazia-Paesi Bassi,

     — articolo 11 dell'accordo Croazia-Polonia,

     — articolo 19 dell'accordo Croazia-Portogallo,

     — articolo 12 dell'accordo Croazia-Slovacchia,

     — articolo 9 dell'accordo Croazia-Slovenia,

     — articolo 7 dell'accordo Croazia-Spagna,

     — articolo 11 dell'accordo Croazia-Svezia,

     — articolo 7 dell'accordo Croazia-Regno Unito.

 

 

ALLEGATO III

Elenco degli altri Stati di cui all’articolo 2 del presente accordo

 

     a) Repubblica d’Islanda (ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo);

     b) Principato del Liechtenstein (ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo);

     c) Regno di Norvegia (ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo);

     d) Confederazione svizzera (ai sensi dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera in materia di trasporti aerei).