Settore: | Normativa europea |
Materia: | 8. trasporti |
Capitolo: | 8.5 trasporti aerei |
Data: | 29/06/2001 |
Numero: | 1324 |
Sommario |
Art. 1. All'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1617/93, il secondo comma è sostituito dal seguente: |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2001. |
§ 8.5.37 - Regolamento 29 giugno 2001, n. 1324.
Regolamento (CE) n. 1324/2001 della Commissione recante modifica del regolamento (CEE) n. 1617/93 per quanto riguarda le consultazioni sulle tariffe per i passeggeri e l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti
(G.U.C.E. 30 giugno 2001, n. L 177)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Con regolamento (CEE) n. 1617/93 della Commissione, modificato da ultimo dal
(2) La Commissione ha avviato una consultazione sull'opportunità di mantenere l'esenzione per categoria relativa alle consultazioni sulle tariffe per il trasporto di passeggeri nella sua versione attuale. La consultazione sarà conclusa nel 2001. A seguito di detta consultazione, la Commissione potrà presentare proposte per una nuova esenzione per categoria, ovvero avviare procedure di esenzione individuale. Di conseguenza, è opportuno prorogare di un anno l'attuale esenzione per categoria relativa alle consultazioni sulle tariffe per il trasporto di passeggeri.
(3) Restano tuttora pienamente validi i motivi su cui si è basata, nel 1993, la concessione di un'esenzione per categoria agli accordi e pratiche concordate riguardanti l'assegnazione di bande orarie e la fissazione degli orari dei servizi aerei che collegano gli aeroporti all'interno della Comunità. È quindi opportuno prorogare tale esenzione per categoria. Affinché sia possibile adeguare questa esenzione per categoria, dopo l'adozione delle previste modifiche del
(4) Il regolamento (CEE) n. 1617/93 deve quindi essere modificato,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
All'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1617/93, il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Esso si applica fino al 30 giugno 2002, per quanto concerne l'esenzione relativa alle consultazioni sulle tariffe per il trasporto dei passeggeri e dei loro bagagli, nonché fino al 30 giugno 2004, per quanto concerne l'esenzione relativa all'assegnazione di bande orarie e alla fissazione degli orari negli aeroporti."
Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2001.