Settore: | Normativa europea |
Materia: | 8. trasporti |
Capitolo: | 8.5 trasporti aerei |
Data: | 04/06/2002 |
Numero: | 980 |
Sommario |
Art. 1. Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 2082/2000 sono modificati conformemente a quanto stabilito dall'allegato del presente regolamento. |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 8.5.28 - Regolamento 4 giugno 2002, n. 980.
Regolamento (CE) n. 980/2002 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2082/2000, che adotta le norme Eurocontrol. Testo rilevante ai fini del SEE.
(G.U.C.E. 8 giugno 2002, n. L 150).
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) La direttiva 97/15/CE che adotta le norme Eurocontrol e che modifica la direttiva 93/65/CEE relativa alla definizione e all'utilizzazione di specifiche tecniche compatibili per l'acquisto di apparecchiature e di sistemi per la gestione del traffico aereo, modificata dal
(2) Il
(3) Eurocontrol nel frattempo ha adottato alla norma OLDI, edizione 2.2 e alla norma ADEXP, edizione 2.0.
(4) Queste modifiche alle norme Eurocontrol rientrano nel campo di applicazione della direttiva 93/65/CEE e contribuiscono all'armonizzazione dei sistemi nazionali di gestione del traffico aereo degli Stati membri, soprattutto per quanto riguarda il trasferimento dei voli tra centri di controllo del traffico aereo (OLDI), la gestione del flusso del traffico aereo (ADEXP).
(5) Le suddette modifiche contengono in particolare un'indicazione delle capacità delle apparecchiature di volo e sono necessarie ai fini di un'introduzione regolare e sicura di diversi programmi di aumento delle capacità.
(6) Occorre pertanto modificare il
(7) Le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/65/CEE,
ha adottato il presente regolamento:
Gli allegati I e II del
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Allegato
Gli allegati I e II sono modificati come segue:
1) L'allegato I è modificato come segue:
a) Il punto 6.2.2 è sostituito dal testo seguente:
(Omissis).
b) I punti 6.2.5.1 e 6.2.5.2 sono così modificati:
(Omissis).
c) Il punto 6.3.2 è sostituito dal seguente testo:
(Omissis).
d) I punti 6.3.5.1 e 6.3.5.2 sono sostituiti dal seguente testo:
(Omissis).
e) Il testo del punto 7.3.2 è sostituito dal seguente testo:
(Omissis).
f) Il testo dei punti 7.3.3.1.2, 7.3.3.1.3 e 7.3.3.1.4 è sostituito dal seguente testo:
(Omissis).
g) Il testo dei punti 7.3.3.2.1 e 7.3.3.2.2 è sostituito dal testo seguente:
(Omissis).
h) Il testo dei punti 7.3.5.1 e 7.3.5.2 è sostituito dal testo seguente:
(Omissis).
i) L'allegato A è modificato come segue.
- Nell'indice sono aggiunti i seguenti punti A.29 e A.30:
(Omissis).
- È aggiunto il seguente punto A.2.2.a:
(Omissis).
- Il testo del punto A.14 è sostituito dal testo seguente:
(Omissis).
- Sono aggiunti i seguenti punti A.29 e A.30:
(Omissis).
2) L'allegato A dell'allegato II è modificato come segue.
a) Al punto A.2 sono aggiunti i seguenti elementi:
(Omissis).
b) Al punto A.3 sono aggiunti i seguenti elementi:
(Omissis).
c) Al punto A.4 sono aggiunti i seguenti elementi:
(Omissis).