Settore: | Normativa europea |
Materia: | 8. trasporti |
Capitolo: | 8.5 trasporti aerei |
Data: | 27/05/2002 |
Numero: | 894 |
Sommario |
Art. 1. L'articolo seguente è inserito nel regolamento (CEE) n. 95/93: |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 8.5.27 - Regolamento 27 maggio 2002, n. 894.
Regolamento (CE) n. 894/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità.
(G.U.C.E. 31 maggio 2002, n. L 142).
Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando seconda la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,
considerando quanto segue:
(1) Gli attacchi terroristici che hanno colpito gli Stati Uniti l'11 settembre 2001 e i successivi sviluppi sul piano politico hanno avuto gravi ripercussioni sull'attività dei vettori aerei ed hanno determinato un significativo calo della domanda nell'ultima parte della stagione estiva 2001 e nella stagione invernale 2001-2002.
(2) Per garantire che il mancato utilizzo delle bande orarie assegnate per le stagioni suddette non si traduca per le compagnie in una perdita di diritti sulle bande stesse, appare necessario precisare in modo chiaro e inequivoco che i due periodi suddetti hanno subito l'impatto negativo degli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001.
(3) È dunque necessario modificare di conseguenza il
hanno adottato il presente regolamento:
L'articolo seguente è inserito nel regolamento (CEE) n. 95/93:
(Omissis).
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.