Settore: | Normativa europea |
Materia: | 8. trasporti |
Capitolo: | 8.4 trasporti marittimi |
Data: | 14/04/2003 |
Numero: | 24 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
§ 8.4.71 - Direttiva 14 aprile 2003, n. 24.
Direttiva n. 2003/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva n. 98/18/CE del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri.
(G.U.U.E. 17 maggio 2003, n. L 123).
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,
considerando quanto segue:
(1) La
(2) La definizione di tratto di mare è essenziale per determinare l'applicazione della direttiva 98/18/CE alle diverse categorie di navi da passeggeri. Detta direttiva prevede una procedura di pubblicazione dell'elenco dei tratti di mare che si è rivelata difficile da attuare. È pertanto necessario stabilire una procedura funzionale e trasparente, che consenta di controllare effettivamente l'attuazione della suddetta direttiva.
(3) Per armonizzare il livello di sicurezza delle navi da passeggeri nella Comunità, è opportuno sopprimere la deroga concessa alla Grecia circa il calendario di applicazione dei requisiti di sicurezza.
(4) La
(5) Tenuto conto delle modifiche strutturali che potrebbe rendersi necessario apportare alle navi Ro-Ro da passeggeri esistenti per renderle conformi ai requisiti specifici di stabilità, i requisiti stessi dovrebbero essere introdotti progressivamente in modo da lasciare alle industrie del settore un sufficiente lasso di tempo per conformarvisi. Andrebbe a tal fine fissato un calendario in base al quale scaglionare la progressiva applicazione alle navi esistenti. Detto calendario non dovrebbe pregiudicare l'applicazione dei requisiti specifici di stabilità nei tratti di mare di cui agli allegati dell'accordo di Stoccolma del 28 febbraio 1996.
(6) È necessario tener conto, in maniera rapida e flessibile, delle modifiche apportate ai pertinenti strumenti internazionali, come convenzioni, protocolli, codici e risoluzioni dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO).
(7) In virtù della direttiva 98/18/CE, il codice internazionale di sicurezza per le unità veloci contenuto nella risoluzione MSC 36 (63) del comitato per la sicurezza marittima dell'IMO del 20 maggio 1994 si applica a tutte le unità veloci da passeggeri adibite a servizi nazionali. L'IMO ha adottato un nuovo codice per le unità veloci, il codice internazionale di sicurezza per le unità veloci del 2000, contenuto nella risoluzione MSC 97 (73) del comitato per la sicurezza marittima dell'IMO del 5 dicembre 2000, che si applica a tutte le unità veloci costruite il 1° luglio 2002 o in data successiva. È importante garantire che la direttiva 98/18/CE possa essere aggiornata in maniera flessibile, in modo da applicare anche alle unità veloci da passeggeri adibite a servizi nazionali gli sviluppi intervenuti a livello internazionale.
(8) È importante applicare opportune misure al fine di garantire condizioni di accesso sicure alle persone a mobilità ridotta che viaggiano su navi da passeggeri e unità veloci da passeggeri adibite a servizi nazionali negli Stati membri.
(9) La direttiva 98/18/CE andrebbe pertanto modificata di conseguenza,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
La direttiva n. 98/18/CE è modificata come segue:
1) all'articolo 2 sono aggiunte le lettere seguenti:
«e bis) “nave Ro/Ro da passeggeri”: una nave che trasporti più di 12 passeggeri e disponga di locali da carico Ro/Ro o di locali di categoria speciale, come definiti nella regola II-2/A/2 di cui all'allegato I»;
«h bis) “età”: età della nave, espressa in numero di anni dalla data della sua consegna»;
«w) “persona a mobilità ridotta”: le persone che abbiano una particolare difficoltà nell'uso dei trasporti pubblici, compresi gli anziani, i disabili, le persone con disturbi sensoriali e quanti impiegano sedie a rotelle, le gestanti e chi accompagna bambini piccoli.»;
2) l'articolo 4, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:
«2. Ciascuno Stato membro:
a) elabora e, ove necessario, aggiorna un elenco dei tratti di mare soggetti alla sua giurisdizione, delimitando le zone nelle quali le classi di navi possono operare tutto l'anno o, eventualmente, per un periodo specifico, applicando i criteri per le classi di cui al paragrafo 1;
b) pubblica tale elenco in una banca dati pubblica, accessibile sul sito Internet della competente autorità marittima;
c) notifica alla Commissione dove si trovano tali informazioni e la informa quando sono apportate modifiche all'elenco.»;
3) sono inseriti gli articoli seguenti:
«Art. 6 bis. Requisiti di stabilità e ritiro progressivo dal servizio delle navi Ro/Ro da passeggeri
1. Tutte le navi Ro/Ro da passeggeri di classe A, B e C, la cui chiglia è stata impostata o si trova a un equivalente stadio di costruzione il 1° ottobre 2004 o in data successiva, devono essere conformi agli articoli 6, 8 e 9 della
2. Tutte le navi Ro/Ro da passeggeri delle classi A e B, la cui chiglia è stata impostata o si trova a un equivalente stadio di costruzione anteriormente al 1° ottobre 2004, devono essere conformi agli articoli 6, 8 e 9 della
Art. 6 ter. Requisiti di sicurezza per le persone a mobilità ridotta
1. Gli Stati membri provvedono a che siano adottate le misure appropriate, ove fattibile, sulla base degli orientamenti contenuti nell'allegato III, al fine di garantire un accesso sicuro alle persone a mobilità ridotta che viaggiano su tutte le navi da passeggeri di classe A, B, C e D e su tutte le unità veloci da passeggeri adibite al trasporto pubblico la cui chiglia è stata impostata o si trova a un equivalente stadio di costruzione il 1° ottobre 2004 o in data successiva.
2. Gli Stati membri si consultano e cooperano con le associazioni che rappresentano le persone a mobilità ridotta in merito all'attuazione degli orientamenti contenuti nell'allegato III.
3. Per le modifiche alle navi da passeggeri di classe A, B, C e D e alle unità veloci da passeggeri adibite al trasporto pubblico la cui chiglia è stata impostata o si trova a un equivalente stadio di costruzione anteriormente al 1° ottobre 2004, gli Stati membri applicano gli orientamenti di cui all'allegato III per quanto ragionevole e possibile, in termini economici.
Gli Stati membri elaborano un piano d'azione nazionale per l'applicazione degli orientamenti a dette navi e unità. Essi comunicano tale piano alla Commissione entro il 17 maggio 2005.
4. Gli Stati membri informano la Commissione in merito all'attuazione del presente articolo, per tutte le navi da passeggeri di cui al paragrafo 1, le navi da passeggeri di cui al paragrafo 3 autorizzate a trasportare più di 400 passeggeri e tutte le unità veloci da passeggeri, entro il 17 maggio 2006.»;
4) è aggiunto l'allegato III figurante in allegato.
L'articolo 6, paragrafo 3, lettera g), della direttiva 98/18/CE è abrogato con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2005.
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 17 novembre 2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
ALLEGATO
«ALLEGATO III
Orientamenti sui requisiti di sicurezza delle navi da passeggeri e
delle unità veloci da passeggeri per le persone a mobilità ridotta
(come previsto dall'articolo 6 ter)
Nell'applicare gli orientamenti del presente allegato gli Stati membri si attengono alla
1. Accesso alla nave
Le navi dovrebbero essere costruite ed attrezzate in modo tale da consentire alle persone a mobilità ridotta di compiere le operazioni di imbarco e sbarco facilmente e in tutta sicurezza, e da garantire loro l'accesso ai diversi ponti o autonomamente o mediante rampe o ascensori. Indicazioni su tale accesso devono essere apposte negli altri punti di accesso alla nave e in altre opportune zone in tutta la nave.
2. Cartelli indicatori
I cartelli indicatori apposti nella nave per informare i passeggeri dovrebbero essere collocati in modo da risultare visibili e facilmente leggibili da persone a mobilità ridotta (tra cui le persone con disabilità sensoriali) e posizionati in punti chiave.
3. Mezzi per comunicare messaggi
L'operatore dovrebbe disporre, a bordo della nave, di mezzi per trasmettere sia visualmente che oralmente a tutte le persone che presentano forme diverse di mobilità ridotta annunci concernenti, ad esempio, ritardi, cambi di programma e servizi di bordo.
4. Segnali di allarme
Il sistema di allarme e i pulsanti di chiamata devono essere concepiti in modo tale da allertare e da essere accessibili a tutti i passeggeri a mobilità ridotta, comprese le persone con disabilità sensoriali e quelle con disturbi dell'apprendimento.
5. Requisiti supplementari per assicurare la mobilità all'interno della nave
Corrimani, corridoi e passaggi, porte ed accessi devono essere realizzati in modo tale da permettere il passaggio di una persona su sedia a rotelle. Ascensori, ponti garage, locali passeggeri, alloggi e servizi igienici devono essere progettati in modo da essere accessibili in maniera ragionevole e proporzionata per le persone a mobilità ridotta.»