Settore: | Normativa europea |
Materia: | 8. trasporti |
Capitolo: | 8.4 trasporti marittimi |
Data: | 02/09/2002 |
Numero: | 75 |
Sommario |
Art. 1. La direttiva 96/98/CE è modificata come segue |
Art. 2. L'equipaggiamento indicato come nuova voce nella colonna “denominazione” dell'allegato A.1 che sia stato costruito anteriormente alla data di cui all'articolo 3, paragrafo 1, in conformità con [...] |
Art. 3. 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro sei mesi dalla sua entrata in vigore |
Art. 4. La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee |
Art. 5. Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva |
§ 8.4.63 - Direttiva 2 settembre 2002, n. 75.
Direttiva n. 2002/75/CE della commissione che modifica la direttiva 96/98/CE del Consiglio sull'equipaggiamento marittimo.
Testo rilevante ai fini del SEE.
(G.U.C.E. 23 settembre 2002, n. L 254).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA’ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,
vista la
dalla
(1) Ai fini della direttiva 96/98/CE, le convenzioni internazionali, compresa la convenzione SOLAS del 1974 e le norme di prova sono quelle in vigore, con le rispettive modificazioni, alla data del 1o gennaio 2001.
(2) Le modificazioni della convenzione SOLAS e delle altre convenzioni internazionali, come pure le nuove norme di prova, sono entrate in vigore dopo il 1o gennaio 2001 o entreranno in vigore a breve scadenza.
(3) Gli strumenti sopra citati hanno istituito nuove norme sull'equipaggiamento a bordo delle navi.
(4) La direttiva 96/98/CE deve pertanto essere modificata di conseguenza.
(5) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 12 della direttiva 93/75/CEE del Consiglio,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
La direttiva 96/98/CE è modificata come segue:
1) L'articolo 2 è modificato come segue:
alle lettere c), d) e n), la data “1° gennaio 2001” è sostituita dalla data
(Omissis);
2) l'allegato A è sostituito dal testo di cui all'allegato della presente direttiva.
L'equipaggiamento indicato come nuova voce nella colonna “denominazione” dell'allegato A.1 che sia stato costruito anteriormente alla data di cui all'articolo 3, paragrafo 1, in conformità con le procedure di omologazione già in vigore nello Stato membro in questione prima della data di adozione della presente direttiva, nonché l'equipaggiamento indicato nell'allegato A.1., sezioni 4 e 5, recante il marchio e costruito prima della data di cui all'articolo 3, paragrafo 1, possono essere commercializzati e utilizzati a bordo delle navi comunitarie i cui certificati siano stati rilasciati da uno Stato membro o per conto di uno Stato membro in conformità delle convenzioni internazionali nei due anni successivi alla data di cui all'articolo 3, paragrafo 1.
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.
Essi le comunicano immediatamente alla Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni legislative nazionali da essi adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
(Omissis).