§ 8.3.238 - Decisione 12 aprile 2007, n. 230.
Decisione n. 2007/230/CE della Commissione relativo ad un modulo in materia sociale nel settore dei trasporti su strada [notificata con il [...]


Settore:Normativa europea
Materia:8. trasporti
Capitolo:8.3 trasporti terrestri
Data:12/04/2007
Numero:230


Sommario
Art. 1.      Il modulo di cui all’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2006/22/CE è riportato nell’allegato alla presente decisione
Art. 2.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione


§ 8.3.238 - Decisione 12 aprile 2007, n. 230.

Decisione n. 2007/230/CE della Commissione relativo ad un modulo in materia sociale nel settore dei trasporti su strada [notificata con il numero C(2007) 1470]

(G.U.U.E. 14 aprile 2007, n. L 99)

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l’applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio, in particolare l’articolo 11, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) A norma della direttiva 2006/22/CE, la Commissione deve elaborare un modulo in formato elettronico e stampabile da utilizzare in caso di assenza per malattia o ferie annuali di un conducente oppure quando il conducente abbia guidato un altro veicolo escluso dal campo di applicazione del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni sociali nel settore del trasporto stradale e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio.

(2) Le misure contemplate dalla presente decisione sono conformi al parere del Comitato istituito dall’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

Art. 1.

     Il modulo di cui all’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2006/22/CE è riportato nell’allegato alla presente decisione.

 

     Art. 2.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO