§ 8.3.214 – Decisione 29 aprile 2004, n. 581.
Decisione n. 2004/581/CE del Consiglio che determina le indicazioni minime da usare sulla segnaletica usata presso i valichi di frontiera esterna.


Settore:Normativa europea
Materia:8. trasporti
Capitolo:8.3 trasporti terrestri
Data:29/04/2004
Numero:581


Sommario
Art.  1.
Art.  2.
Art.  3.
Art.  4.
Art.  5.
Art.  6.
Art.  7.
Art.  8.


§ 8.3.214 – Decisione 29 aprile 2004, n. 581. [1]

Decisione n. 2004/581/CE del Consiglio che determina le indicazioni minime da usare sulla segnaletica usata presso i valichi di frontiera esterna.

(G.U.U.E. 6 agosto 2004, n. L 261).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, punto 2, lettera a),

     vista l'iniziativa della Repubblica ellenica,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     considerando quanto segue:

     (1) È necessario attualizzare le indicazioni esistenti che figurano sulla segnaletica usata presso i valichi di frontiera esterna aeroportuale per contrassegnare le corsie per i passeggeri che entrano nel territorio degli Stati membri, prevista dalla decisione del comitato esecutivo Schengen SCH/Com-ex (94) 17, 4 rev., del 22 dicembre 1994, riguardante l'introduzione e l'applicazione del regime Schengen negli aeroporti principali e negli aeroporti minori, al fine di tener conto dell'accordo sullo Spazio economico europeo e dell'accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone.

     (2) È altresì necessario determinare in modo uniforme le indicazioni che figureranno sulla nuova segnaletica volta a contrassegnare le corsie per i passeggeri, ove esistano, alle frontiere esterne terrestri e marittime.

     (3) Per evitare d'imporre agli Stati membri un onere finanziario sproporzionato, è opportuno prevedere un periodo transitorio di cinque anni durante il quale le disposizioni della presente decisione si applicano solo se gli Stati membri installano una nuova segnaletica o sostituiscono quella esistente.

     (4) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata e non è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente decisione si basa sull'acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni della parte terza, titolo IV, del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca decide, a norma dell'articolo 5 del succitato protocollo, entro un periodo di sei mesi dall'adozione della presente decisione da parte del Consiglio, se intende recepirla nel proprio diritto interno.

     (5) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione di detto accordo.

     (6) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen al quale il Regno Unito non partecipa, ai sensi della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen. Il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato e non è soggetto alla sua applicazione.

     (7) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen al quale l'Irlanda non partecipa ai sensi della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen. L'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata e non è soggetta alla sua applicazione.

     (8) La presente decisione costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

Art. 1.

     Gli Stati membri prevedono corsie separate presso i valichi aeroportuali autorizzati alle rispettive frontiere esterne per eseguire i necessari controlli di frontiera delle persone che entrano nel loro territorio. Le corsie sono contrassegnate dalla segnaletica di cui all'articolo 2.

     La medesima segnaletica è utilizzata se gli Stati membri prevedono corsie separate presso i rispettivi valichi di frontiera esterna terrestre e marittima.

 

     Art. 2.

     Le indicazioni destinate a figurare sulla segnaletica, anche in forma elettronica, sono quelle riportate negli allegati. Tali indicazioni possono essere nella lingua o nelle lingue ritenute appropriate da ciascuno Stato membro.

 

     Art. 3.

     1. a) I cittadini dell'Unione europea;

     b) i cittadini degli Stati parti dell'accordo sullo Spazio economico europeo;

     c) i cittadini della Confederazione svizzera; e

     d) i familiari delle persone di cui alle lettere a), b) e c) che non sono cittadini di uno di tali Stati e che beneficiano delle disposizioni del diritto comunitario sulla libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea

     possono usare la corsia contrassegnata dalla segnaletica di cui all'allegato I. Essi possono usare altresì la corsia contrassegnata dalla segnaletica di cui all'allegato II.

     2. Tutti gli altri cittadini di paesi terzi usano la corsia contrassegnata dalla segnaletica di cui all'allegato II.

     3. Tuttavia, laddove si verifichi uno squilibrio temporaneo dei flussi di traffico presso un determinato valico di frontiera, le autorità competenti possono derogare alle norme relative all'uso di corsie distinte per il tempo necessario alla eliminazione di tale squilibrio.

 

     Art. 4.

     Presso i valichi di frontiera terrestre e marittima, gli Stati membri possono separare i flussi di veicoli prevedendo corsie distinte per veicoli leggeri e automezzi pesanti e autobus, contrassegnate dalla segnaletica di cui all'allegato III.

     Gli Stati membri possono variare le indicazioni su tale segnaletica, se ciò è opportuno in considerazione delle circostanze locali.

 

     Art. 5.

     Il punto 2 dell'allegato SCH/I-front (94) 39, 9 rev. della decisione del comitato esecutivo Schengen SCH/Com-ex (94) 17, 4 rev., del 22 dicembre 1994, nonché il punto 2 della decisione acclusa a tale allegato riguardante l'introduzione e l'applicazione del regime Schengen negli aeroporti principali e negli aeroporti minori, sono abrogati.

 

     Art. 6.

     La presente decisione si applica a decorrere dal 1° giugno 2004, sempreché gli Stati membri abbiano installato una nuova segnaletica o sostituito quella esistente ai valichi di frontiera contemplati dalla presente decisione. In tutti gli altri casi, la presente decisione si applica a decorrere dal 1° giugno 2009.

 

     Art. 7.

     La presente decisione non si applica alle frontiere tra gli Stati membri contemplati all'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003.

 

     Art. 8.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

 

 

ALLEGATO I

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO II

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO III

 

     (Omissis)


[1] Decisione abrogata dall’art. 39 del regolamento (CE) n. 562/2006, con effetto dal 13 ottobre 2006.