§ 8.3.192 - Direttiva 6 giugno 2002, n. 50.
Direttiva n. 2002/50/CE della Commissione che adegua al progresso tecnico la direttiva n. 1999/36/CE del Consiglio in materia di attrezzature a [...]


Settore:Normativa europea
Materia:8. trasporti
Capitolo:8.3 trasporti terrestri
Data:06/06/2002
Numero:50

§ 8.3.192 - Direttiva 6 giugno 2002, n. 50.

Direttiva n. 2002/50/CE della Commissione che adegua al progresso tecnico la direttiva n. 1999/36/CE del Consiglio in materia di attrezzature a pressione trasportabili.

(G.U.C.E. 7 giugno 2002, n. L 149).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 1999/36/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, in materia di attrezzature a pressione trasportabili, in particolare l’articolo 14,

     considerando quanto segue:

     (1) La direttiva 2001/2/CE della Commissione ha modificato le procedure di certificazione previste dalla direttiva 1999/36/CE per quanto riguarda la combinazione dei moduli da seguire per la valutazione della conformità dei recipienti e delle cisterne di nuova fabbricazione.

     (2) I moduli devono essere modificati per assicurarne una migliore coerenza reciproca.

     (3) L’allegato IV della direttiva 1999/36/CE va quindi modificato di conseguenza.

     (4) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato in materia di trasporto di merci pericolose,

     ha adottato la presente direttiva:

 

Art. 1.

     All’allegato IV, parte I, nel modulo D, punto 1, prima frase, punto 3.1, secondo paragrafo, terzo trattino e punto 3.2, primo paragrafo, i termini “un attestato di esame “CE del tipo”“ sono sostituiti con i termini “un attestato di esame “CE del tipo” o un attestato di esame “CE del progetto”.

 

Art. 2.

     Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

     Quando gli Stati membri adottano dette disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva oppure sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del suddetto riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

 

Art. 3.

     La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

Art. 4.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.