§ 7.4.67 – Direttiva 18 settembre 2000, n. 55.
Direttiva n. 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti di efficienza energetica degli alimentatori per lampade fluorescenti.


Settore:Normativa europea
Materia:7. consumatori
Capitolo:7.4 tutela degli interessi economici
Data:18/09/2000
Numero:55


Sommario
Art. 1.      1. La presente direttiva si applica agli alimentatori per lampade fluorescenti, alimentati dalla rete elettrica, definiti nella norma europea EN 50294, del dicembre 1998, punto 3.4, e denominati [...]
Art. 2.      1. Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti necessari per garantire che in una prima fase gli alimentatori possano essere immessi sul mercato, come singoli componenti o integrati in [...]
Art. 3.      1. Gli Stati membri non possono vietare, limitare o ostacolare l'immissione sul mercato nel loro territorio di alimentatori, come singoli componenti o integrati in apparecchi di illuminazione, [...]
Art. 4.      1. Fatti salvi gli articoli 5 e 6, le procedure di valutazione della conformità degli alimentatori come singoli componenti o integrati in apparecchi di illuminazione e le norme per l'apposizione [...]
Art. 5.      Quando sono immessi sul mercato, gli alimentatori come singoli componenti o integrati in apparecchi di illuminazione, recano la marcatura "CE". Questa è costituita dalle iniziali "CE". La [...]
Art. 6.      1. Se uno Stato membro constata che la marcatura "CE" è stata apposta impropriamente, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità sono tenuti a rendere conforme alla presente [...]
Art. 7.      1. Gli eventuali provvedimenti adottati da uno Stato membro ai sensi della presente direttiva nel senso di vietare l'immissione sul mercato o la vendita di alimentatori, come singoli componenti [...]
Art. 8.      1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente direttiva gli Stati membri pubblicano e mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per [...]
Art. 9.      1. Cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, vale a dire in una seconda fase, i livelli massimi di potenza in ingresso del circuito alimentatore-sorgente luminosa devono [...]
Art. 9 bis. 
Art. 10.      La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.
Art. 11.      Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.


§ 7.4.67 – Direttiva 18 settembre 2000, n. 55. [1]

Direttiva n. 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti di efficienza energetica degli alimentatori per lampade fluorescenti.

(G.U.C.E. 1 novembre 2000, n. L 279).

 

     Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Comitato economico e sociale,

     deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

     considerando quanto segue:

     (1) È importante promuovere misure per assicurare il buon funzionamento del mercato interno che, al tempo stesso, promuovano il risparmio energetico, la tutela dell'ambiente e la protezione del consumatore.

     (2) L'energia consumata dalle lampade fluorescenti rappresenta una percentuale significativa del consumo di elettricità nella Comunità e, quindi, del consumo totale di energia. I vari modelli di alimentatori per lampade fluorescenti attualmente disponibili sul mercato comunitario presentano, per un dato tipo di sorgente luminosa, livelli di potenza assorbita molto diversi, vale a dire rendimenti energetici estremamente variabili.

     (3) La presente direttiva è intesa a ridurre il consumo di energia degli alimentatori per lampade fluorescenti passando progressivamente dagli alimentatori a minor rendimento a quelli a maggior rendimento, i quali possono anche offrire considerevoli elementi di risparmio energetico.

     (4) Taluni Stati membri sono in procinto di adottare disposizioni legislative riguardanti l'efficienza energetica degli alimentatori per lampade fluorescenti che potrebbero creare ostacoli al commercio di questi prodotti all'interno della Comunità.

     (5) In sede di ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri in materia di sanità, sicurezza, tutela dell'ambiente e protezione dei consumatori è opportuno basarsi su un livello di protezione elevato. La presente direttiva, oltre a garantire un elevato livello di tutela dell'ambiente e di protezione dei consumatori, si prefigge di aumentare in modo significativo l'efficienza energetica degli alimentatori.

     (6) Nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato, gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono, a motivo delle dimensioni e degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario. La presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi.

     (7) Ai fini di una corretta attuazione della direttiva è importante instaurare un efficace dispositivo di esecuzione, che garantisca eque condizioni di concorrenza per i produttori e la tutela dei diritti dei consumatori.

     (8) Si applica la decisione 93/465/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993, concernente i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della conformità e le norme per l'apposizione e l'utilizzazione della marcatura CE di conformità, da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica, eccetto per quanto riguarda la marcatura e il ritiro dal mercato, in quanto una limitata deroga alla decisione è giustificata dal tipo di prodotto e dalla specifica situazione di mercato.

     (9) Nell'interesse del commercio internazionale, può essere opportuno in alcuni casi applicare norme tecniche internazionali. L'assorbimento elettrico di un alimentatore è definito dal comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica nella norma EN 50294, del dicembre 1998, sulla base di norme internazionali.

     (10) Gli alimentatori per lampade fluorescenti conformi ai requisiti di efficienza energetica della presente direttiva devono recare la marcatura "CE" e le relative informazioni allo scopo di poter circolare liberamente.

     (11) La presente direttiva si applica esclusivamente agli alimentatori per lampade fluorescenti alimentati dalla rete elettrica,

 

     HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

Art. 1.

     1. La presente direttiva si applica agli alimentatori per lampade fluorescenti, alimentati dalla rete elettrica, definiti nella norma europea EN 50294, del dicembre 1998, punto 3.4, e denominati in seguito "alimentatori".

     2. I seguenti tipi di alimentatori sono esclusi dalla presente direttiva:

     - alimentatori integrati nelle sorgenti luminose,

     - alimentatori destinati specificamente a apparecchi di illuminazione da montare in mobili e che costituiscono una parte non sostituibile dell'apparecchio di illuminazione che non può essere sottoposta a test separatamente dall'apparecchio stesso (conformemente alla norma europea EN 60920, punto 2.1.3) e

     - alimentatori che sono esportati dalla Comunità, come singoli componenti o incorporati in apparecchi di illuminazione.

     3. Gli alimentatori sono classificati secondo l'allegato I.

 

     Art. 2.

     1. Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti necessari per garantire che in una prima fase gli alimentatori possano essere immessi sul mercato, come singoli componenti o integrati in apparecchi di illuminazione, soltanto se la loro potenza assorbita in ingresso è inferiore o uguale al valore della potenza in ingresso del circuito alimentatore-sorgente luminosa di cui agli allegati I, II e III per ciascuna categoria di alimentatori.

     2. Il fabbricante degli alimentatori, il suo mandatario stabilito nella Comunità o il responsabile dell'immissione sul mercato di tali dispositivi, come singoli componenti o integrati in apparecchi di illuminazione, provvedono affinché ciascun alimentatore, immesso sul mercato come singolo componente o integrato in apparecchi di illuminazione, sia conforme ai requisiti di cui al paragrafo 1.

 

     Art. 3.

     1. Gli Stati membri non possono vietare, limitare o ostacolare l'immissione sul mercato nel loro territorio di alimentatori, come singoli componenti o integrati in apparecchi di illuminazione, recanti la marcatura "CE" e conformi al disposto della presente direttiva.

     2. Salvo prova contraria, gli Stati membri presumono conformi alla presente direttiva gli alimentatori che recano la marcatura "CE" di cui all'articolo 5, come singoli componenti o integrati in apparecchi di illuminazione.

 

     Art. 4.

     1. Fatti salvi gli articoli 5 e 6, le procedure di valutazione della conformità degli alimentatori come singoli componenti o integrati in apparecchi di illuminazione e le norme per l'apposizione e l'utilizzazione della marcatura CE di conformità, devono attenersi al modulo A della decisione 93/465/CEE del Consiglio, nonché ai criteri fissati in tale decisione e negli orientamenti generali dell'allegato della stessa.

     2. Il periodo di cui al paragrafo 2 del modulo A della decisione 93/465/CEE del Consiglio è di tre anni ai fini della presente direttiva.

     3. a) Il contenuto della documentazione tecnica di cui al paragrafo 3 del modulo A della decisione 93/465/CEE del Consiglio comprende:

     i) nome ed indirizzo del fabbricante;

     ii) una descrizione del modello sufficientemente dettagliata da permetterne l'identificazione univoca;

     iii) informazioni sui principali elementi della progettazione del modello, eventualmente corredate di disegni, con particolare riferimento agli aspetti rilevanti per l'assorbimento elettrico;

     iv) istruzioni per l'uso;

     v) rapporti sulle misurazioni dell'assorbimento elettrico effettuate ai sensi della lettera c);

     vi) particolari sulla conformità di tali misurazioni ai requisiti di consumo energetico di cui all'allegato I.

     b) Se corrisponde a detti requisiti, può essere usata la documentazione tecnica predisposta ai sensi di altre normative comunitarie.

     c) I fabbricanti di alimentatori sono responsabili della determinazione dell'assorbimento elettrico di ciascun alimentatore mediante le procedure descritte dalla norma europea EN 50294 del dicembre 1998, nonché della conformità del dispositivo con i requisiti di cui agli articoli 2 e 9.

 

     Art. 5.

     Quando sono immessi sul mercato, gli alimentatori come singoli componenti o integrati in apparecchi di illuminazione, recano la marcatura "CE". Questa è costituita dalle iniziali "CE". La marcatura "CE" deve essere apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sull'alimentatore e sull'imballaggio. Quando gli alimentatori sono immessi sul mercato incorporati in apparecchi di illuminazione, la marcatura "CE" deve essere apposta anche su tali apparecchi e sul loro imballaggio.

 

     Art. 6.

     1. Se uno Stato membro constata che la marcatura "CE" è stata apposta impropriamente, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità sono tenuti a rendere conforme alla presente direttiva l'alimentatore e a porre fine alla violazione alle condizioni stabilite dallo Stato membro. Nel caso in cui né il fabbricante né il suo mandatario siano stabiliti nella Comunità, tale obbligo incombe alla persona responsabile dell'immissione dell'alimentatore sul mercato, come singolo componente o integrato in apparecchi di illuminazione.

     2. Se gli alimentatori non sono conformi alla presente direttiva, lo Stato membro adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 7, tutti i provvedimenti necessari a vietare l'immissione sul mercato e la vendita degli alimentatori in questione.

 

     Art. 7.

     1. Gli eventuali provvedimenti adottati da uno Stato membro ai sensi della presente direttiva nel senso di vietare l'immissione sul mercato o la vendita di alimentatori, come singoli componenti o integrati in apparecchi di illuminazione, devono essere debitamente motivati. La decisione è tempestivamente comunicata al fabbricante, al suo mandatario stabilito nella Comunità o alla persona responsabile dell'immissione dell'alimentatore sul mercato, che sono contestualmente informati dei possibili mezzi di impugnazione in base alla legislazione vigente nello Stato membro in questione e dei termini per l'esperimento di tali mezzi.

     2. Lo Stato membro interessato informa tempestivamente la Commissione del provvedimento adottato, motivando la decisione. La Commissione trasmette l'informazione agli altri Stati membri.

 

     Art. 8.

     1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente direttiva gli Stati membri pubblicano e mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla stessa. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

     Essi applicano queste misure allo scadere del termine di 18 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

     Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

     3. Per un periodo di 18 mesi a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva, gli Stati membri autorizzano l'immissione sul mercato di alimentatori, come singoli componenti o integrati in apparecchi di illuminazione, che soddisfano i requisiti vigenti nel loro territorio alla data di entrata in vigore della presente direttiva.

 

     Art. 9.

     1. Cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, vale a dire in una seconda fase, i livelli massimi di potenza in ingresso del circuito alimentatore-sorgente luminosa devono essere conformi all'allegato IV, in particolare con riferimento all'articolo 2.

     2. Entro il 31 dicembre 2005 la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione dei risultati ottenuti rispetto a quelli previsti. Nell'ottica di perseguire una terza fase di miglioramento dell'efficienza energetica, in consultazione con le parti interessate essa presenta poi, se necessario, proposte riguardanti l'ulteriore miglioramento dell'efficienza energetica degli alimentatori. Il limite massimo della potenza in ingresso del circuito alimentatore-sorgente luminosa e la data della sua entrata in vigore si baseranno sui livelli economicamente e tecnicamente giustificabili in quel momento contingente. Sarà altresì considerata ogni altra misura ritenuta idonea a migliorare l'efficienza energetica intrinseca degli alimentatori e a promuovere l'uso di sistemi di controllo dell'illuminazione a risparmio energetico.

 

     Art. 9 bis. [2]

     La presente direttiva costituisce una misura di esecuzione ai sensi dell'articolo 15 della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia, con riferimento al rendimento energetico durante l'uso, in conformità di detta direttiva, e può essere modificata o abrogata conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2005/32/CE.

 

     Art. 10.

     La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

 

     Art. 11.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

ALLEGATO I

Categorie di alimentatori

 

     Per calcolare la massima potenza in ingresso del circuito alimentatore-sorgente luminosa di un dato alimentatore, quest'ultimo deve innanzitutto essere classificato nell'opportuna categoria dell'elenco seguente:

 

 

 

Categoria 

Descrizione

 

 

 

 

Alimentatore per sorgente luminosa lineare

Alimentatore per sorgente luminosa compatta a 2 tubi 

3

Alimentatore per sorgente luminosa compatta piatta a 4 tubi

Alimentatore per sorgente luminosa compatta a 4 tubi 

5

Alimentatore per sorgente luminosa compatta a 6 tubi

Alimentatore per sorgente luminosa compatta tipo 2D 

 

 

 

ALLEGATO II

Metodi di calcolo della massima potenza in ingresso del circuito alimentator

-sorgente luminosa per ciascun tipo di alimentatore

 

     L'efficienza energetica di un circuito alimentatore-sorgente luminosa dipende dalla massima potenza in ingresso nel circuito, a sua volta funzione della potenza della sorgente luminosa e del tipo di alimentatore. Per questo motivo il limite massimo della potenza in ingresso del circuito alimentatore-sorgente luminosa di un dato alimentatore è definito quale massima potenza del circuito alimentatore-sorgente luminosa, con livelli diversi definiti per ciascuna potenza di sorgente luminosa e tipo di alimentatore.

     La terminologia utilizzata nel presente allegato corrisponde alle definizioni della norma europea EN 50294, del dicembre 1998, elaborata dal comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica.

 

 

ALLEGATO III

Prima fase

 

     Il livello massimo della potenza in ingresso del circuito alimentatore-sorgente luminosa, espressa in W, è definito dalla seguente tabella:

 

 

 

 

Categoria 

Potenza sorgente luminosa

Livello massimo della potenza in 

dell'alimentatore

 

ingresso del circuito

 

 

 

alimentatore-sorgente

 

50 Hz

HF

luminosa

 

 

 

 

 

 

 

 

15 W 

13,5 W 

25 W

 

18 W 

16 W 

28 W

 

30 W 

24 W 

40 W

 

36 W 

32 W 

45 W

 

38 W 

32 W 

47 W

 

58 W 

50 W 

70 W

 

70 W 

60 W 

83 W

 

 

 

 

 

 

 

 

18 W 

16 W 

28 W

 

24 W 

22 W 

34 W

 

36 W 

32 W 

45 W

 

 

 

 

 

 

 

 

18 W 

16 W 

28 W

 

24 W 

22 W 

34 W

 

36 W 

32 W 

45 W

 

 

 

 

 

 

 

 

10 W 

9,5 W 

18 W

 

13 W 

12,5 W 

21 W

 

18 W 

16,5 W 

28 W

 

26 W 

24 W 

36 W

 

 

 

 

 

 

 

 

18 W 

16 W 

28 W

 

26 W 

24 W 

36 W

 

 

 

 

 

 

 

 

10 W 

9W 

18 W

 

16 W 

14 W 

25 W

 

21 W 

19 W

31 W 

 

28 W 

25 W 

38 W

 

38 W 

34 W 

47 W

 

 

 

 

 

     Qualora un alimentatore sia destinato a una sorgente luminosa che rientri tra due valori indicati nella tabella qui sopra, il livello massimo della potenza in ingresso del circuito alimentatore-sorgente luminosa è calcolato per interpolazione lineare tra i due valori di massima potenza in ingresso per le due potenze di sorgente luminosa più vicine di cui nella tabella.

     Ad esempio se l'alimentatore nella categoria 1 riguarda una sorgente luminosa di 48 W a 50 Hz, il livello massimo della potenza in ingresso del circuito alimentatore-sorgente luminosa è calcolato come segue:

     47 + (48 - 38) * (70 - 47)/(58 - 38) = 58,5 W

 

 

ALLEGATO IV

Seconda fase

 

     Il livello massimo della potenza in ingresso del circuito alimentatore-sorgente luminosa, espressa in W, è definito dalla seguente tabella:

 

 

 

 

Categoria 

Potenza sorgente luminosa

Livello massimo della potenza in 

dell'alimentatore

 

ingresso del circuito

 

 

 

alimentatore-sorgente

 

50 Hz

HF

luminosa

 

 

 

 

 

 

 

 

15 W 

13,5 W 

23 W

 

18 W 

16 W 

26 W

 

30 W 

24 W 

38 W

 

36 W 

32 W 

43 W

 

38 W 

32 W 

45 W

 

58 W 

50 W 

67 W

 

70 W 

60 W 

80 W

 

 

 

 

 

 

 

 

18 W 

16 W 

26 W

 

24 W 

22 W 

32 W

 

36 W 

32 W 

43 W

 

 

 

 

 

 

 

 

18 W 

16 W 

26 W

 

24 W 

22 W 

32 W

 

36 W 

32 W 

43 W

 

 

 

 

 

 

 

 

10 W 

9,5 W 

16 W

 

13 W 

12,5 W 

19 W

 

18 W

16,5 W 

26 W

 

26 W 

24 W 

34 W

 

 

 

 

 

 

 

 

18 W 

16 W 

26 W

 

26 W 

24 W 

34 W

 

 

 

 

 

 

 

 

10 W 

9W 

16 W

 

16 W 

14 W 

23 W

 

21 W 

19 W 

29 W

 

28 W 

25 W 

36 W

 

38 W 

34 W 

45 W

 

 

 

 

 

     Qualora un alimentatore sia destinato a una sorgente luminosa che rientri tra due valori indicati nella tabella qui sopra, il livello massimo della potenza in ingresso del circuito alimentatore-sorgente luminosa è calcolato per interpolazione lineare tra i due valori di massima potenza in ingresso per le due potenze di sorgente luminosa più vicine di cui nella tabella.

     Ad esempio se l'alimentatore nella categoria 1 riguarda una sorgente luminosa di 48 W a 50 Hz, al livello massimo della potenza in ingresso del circuito alimentatore-sorgente luminosa è calcolato come segue:

     45 + (48 - 38) * (67 - 45)/(58 - 38) = 56 W

     Dichiarazioni congiunte del Parlamento europeo, del Consiglio della Commissione

     La Commissione valuta inoltre la quota di produzione comunitaria di alimentatori esportati al di fuori dell'Unione europea, come singoli componenti o integrati in apparecchi di illuminazione. La Commissione valuta altresì la possibilità di applicare il meccanismo di flessibilità definito nel quadro del protocollo di Kyoto. La Commissione promuove, nell'ambito degli adeguati fora internazionali, norme internazionali basate sui principi sanciti dalla presente direttiva.

     Conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, possono essere necessarie proposte per una terza fase se, prima di concludere la valutazione il 31 dicembre 2005, i risultati ottenuti non saranno quelli previsti, vale a dire una quota media di mercato, a livello dell'UE, degli alimentatori corrispondenti alle norme di efficienza energetica CELMA tipo A, superiore al 55%.


[1] Abrogata dall'art. 7 del Regolamento (CE) n. 245/2009, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Articolo inserito dall'art. 21 della direttiva 2005/32/CE.