Settore: | Normativa europea |
Materia: | 7. consumatori |
Capitolo: | 7.3 tutela della salute |
Data: | 18/11/2005 |
Numero: | 1895 |
Sommario |
Art. 1. Campo di applicazione |
Art. 2. BADGE |
Art. 3. BFDGE |
Art. 4. NOGE |
Art. 5. Dichiarazione scritta |
Art. 6. Disposizioni transitorie |
Art. 7. Abrogazione |
Art. 8. Entrata in vigore |
§ 7.3.230 - Regolamento 18 novembre 2005, n. 1895.
Regolamento (CE) n. 1895/2005 della Commissione relativo alla restrizione dell’uso di alcuni derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a entrare in contatto con prodotti alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE)
(G.U.U.E. 19 novembre 2005, n. L 302).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
dopo avere consultato l’Autorità europea per la sicurezza dei prodotti alimentari,
considerando quanto segue:
(1) Per evitare rischi alla salute umana e ostacoli alla libera circolazione delle merci, la
(2) La
(3) I dati tossicologici richiesti per il BADGE sono stati trasmessi. L’Autorità ritiene che BADGE, BADGE.H2O e BADGE.2H2O non dèstino preoccupazioni di cancerogenicità e genotossicità in vivo e che si possa fissare per essi un TDI di 0,15 mg/kg di peso corporeo. Per le stesse sostanze si può pertanto fissare un LMS(T) più elevato. Riguardo alle cloridrine del BADGE, data la mancanza di dati sulla genotossicità in vivo, l’Autorità ritiene adeguato l’attuale LMS di 1 mg/kg di prodotto o simulante alimentare.
(4) Commercio e uso di materiali e oggetti contenenti BADGE ai sensi del presente regolamento saranno dunque permessi in tutta la Comunità dal 1° gennaio 2006.
(5) I dati tossicologici richiesti per NOGE e BFDGE non sono stati trasmessi in tempo per permetterne la valutazione da parte dell’Autorità e continuarne l’uso. Dal 1° gennaio 2005 è perciò vietato l’uso e/o la presenza di BFDGE e NOGE ai sensi della
(6) Per grandi contenitori, è permesso l’uso e/o la presenza di BADGE, NOGE e BFDGE. L’elevato rapporto tra volume e superficie, l’uso prolungato durante la loro esistenza che riduce la migrazione e un contatto con i prodotti alimentari che di solito avviene a temperatura ambiente fa ritenere non necessario fissare un LMS per BADGE, NOGE e BFDGE usati in tali contenitori.
(7) Ai sensi dell’articolo 16 del
(8) Dati gli emendamenti richiesti e in un intento di chiarezza, la
(9) I requisiti relativi a BADGE, BFDGE e NOGE fissati dalla
(10) La
(11) I provvedimenti previsti dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1. Campo di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai materiali e agli oggetti, compresi quelli attivi e intelligenti, di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del
a) 2,2-bis(4-idrossifenil)propano bis(2,3-epossipropil)etere, di seguito denominato «BADGE» (n. CAS 001675-54-3) e alcuni suoi derivati;
b) bis(idrossifenil)metano bis(2,3-epossipropil)etere, di seguito denominato «BFDGE» (n. CAS 039817-09-9);
c) altri glicidil-eteri del novolac, di seguito denominati «NOGE».
2. Ai fini del presente regolamento, per «materiali e oggetti» si intendono:
a) materiali e oggetti composti da qualsiasi tipo di plastica;
b) materiali e oggetti coperti da rivestimenti di superficie; e
c) adesivi.
3. Questo regolamento non si applica a contenitori o serbatoi di stoccaggio con capacità superiore a 10 000 litri né alle tubature ad essi collegate ricoperte da rivestimenti speciali denominati «rivestimenti super resistenti».
Art. 2. BADGE
I materiali e gli oggetti non devono rilasciare le sostanze di cui all’allegato I in quantità superiore ai limiti stabiliti in tale allegato.
Art. 3. BFDGE
È vietato l’uso e/o la presenza di BFDGE nella fabbricazione di materiali e oggetti.
Art. 4. NOGE
È vietato l’uso e/o la presenza di NOGE nella fabbricazione di materiali e oggetti.
Art. 5. Dichiarazione scritta
Nelle fasi di commercializzazione diverse dalla vendita al dettaglio, materiali e oggetti che contengono BADGE e suoi derivati vanno accompagnati da una dichiarazione scritta ai sensi dell’articolo 16 del
Per dimostrare tale conformità, dovrà essere disponibile un’adeguata documentazione. La documentazione deve essere messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.
Art. 6. Disposizioni transitorie
1. Gli articoli 2, 3 e 4 non si applicano a materiali e oggetti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettere b) e c), che siano stati posti in contatto con prodotti alimentari prima del 1° marzo 2003.
2. Gli articoli 3 e 4 non si applicano a materiali e oggetti che soddisfano la
3. L’articolo 5 non si applica a materiali e oggetti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettere a) b) e c), che siano stati posti in contatto con prodotti alimentari prima del 1° gennaio 2007.
4. Materiali e oggetti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 possono essere commercializzati a condizione che sugli stessi figuri la data di riempimento. Quest’ultima può essere sostituita da un’altra indicazione purché tale indicazione permetta di individuare la data di riempimento. La data di riempimento va fornita su richiesta alle autorità competenti e a chiunque sia preposto al controllo del rispetto delle prescrizioni del presente regolamento.
5. I paragrafi da 1 a 4 si applicano fatti salvi i requisiti della
Art. 7. Abrogazione
La
I riferimenti alla direttiva abrogata vanno intesi come riferimenti al presente regolamento ed essere letti secondo la tabella di correlazione di cui all’allegato II.
Art. 8. Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso sarà applicato dal 1° gennaio 2006.
ALLEGATO I
Limiti di migrazione specifica per BADGE e alcuni suoi derivati
1. La somma dei livelli di migrazione delle seguenti sostanze:
a) BADGE [= 2,2-bis(4-idrossifenil)propano bis(2,3-epossipropil)etere] (n. CAS = 001675-54-3)
b) BADGE.H2O (n. CAS = 076002-91-0)
c) BADGE.2H2O (n. CAS = 005581-32-8)
non deve superare i seguenti limiti:
— 9 mg/kg nei prodotti o simulanti alimentari, o
— 9 mg/6 dm2 ai casi di cui all’articolo 7 della
2. La somma dei livelli di migrazione delle seguenti sostanze:
a) BADGE.HCl (n. CAS = 013836-48-1)
b) BADGE.2HCl (n. CAS = 004809-35-2)
c) BADGE.H2O.HCl (n. CAS = 227947-06-0)
non deve superare i seguenti limiti:
— 1 mg/kg nei prodotti o simulanti alimentari, o
— 1 mg/6 dm2 conformemente ai casi di cui all’articolo 7 della
3. La prova di migrazione va effettuata secondo le norme fissate nella
ALLEGATO II
Tabella di correlazione
modificata dalla |
Il presente regolamento |
Articolo 1 |
Articolo 1 |
Articolo 2 |
Articolo 2 |
Articolo 3 |
Articolo 3 |
Articolo 4 |
Articolo 4 |
— |
Articolo 5 |
Articolo 5 |
Articolo 6 |
Articolo 6 |
Articolo 7 |
Articolo 7 |
Articolo 8 |
Articolo 8 |
Articolo 8 |
Articolo 9 |
— |
Allegato I |
Allegato I |
Allegato II |
— |
Allegato III |
Allegato II |