§ 7.3.215 – Regolamento 4 febbraio 2005, n. 208.
Regolamento (CE) n. 208/2005 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 466/2001 per quanto riguarda gli idrocarburi policiclici [...]


Settore:Normativa europea
Materia:7. consumatori
Capitolo:7.3 tutela della salute
Data:04/02/2005
Numero:208


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 7.3.215 – Regolamento 4 febbraio 2005, n. 208.

Regolamento (CE) n. 208/2005 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 466/2001 per quanto riguarda gli idrocarburi policiclici aromatici. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 8 febbraio 2005, n. L 34).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

     sentito il comitato scientifico dell'alimentazione umana,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione  definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nei prodotti alimentari, inclusi i prodotti alimentari per i lattanti e per la prima infanzia, di cui alla direttiva 91/321/CEE della Commissione del 14 maggio 1991 sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento  e alla direttiva 96/5/CE della Commissione del 16 febbraio 1996 sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini.

     (2) Alcuni Stati membri hanno definito i tenori massimi per gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) in determinati prodotti alimentari. Date le disparità esistenti tra le disposizioni nazionali e il conseguente rischio di distorsione della concorrenza, è necessario stabilire disposizioni comunitarie volte a garantire, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'unicità del mercato.

     (3) Il comitato scientifico dell'alimentazione umana ha concluso, nel parere del 4 dicembre 2002, che diversi IPA sono agenti cancerogeni genotossici. I tenori che hanno indotto i tumori negli esperimenti di laboratorio sono molto più elevati dei tenori che possono essere presenti nei prodotti alimentari e quindi assunti con l’alimentazione. Tuttavia, in considerazione degli effetti senza soglia delle sostanze genotossiche è opportuno ridurre il tenore di IPA nei prodotti alimentari per quanto ragionevolmente possibile.

     (4) Secondo il comitato scientifico dell'alimentazione umana, il benzo(a)pirene può essere utilizzato come marcatore della presenza e dell’effetto nei prodotti alimentari di IPA cancerogeni, tra cui il benzo(a)antracene, il benzo(b)- fluorantene, il benzo(j)fluorantene, il benzo(k)fluorantene, il benzo(g,h,i)perilene, il crisene, il ciclopenta(c,d)pirene, il dibenz(a,h)antracene, il dibenzo(a,e)pirene, il dibenzo( a,h)pirene, il dibenzo(a,i)pirene, il dibenzo(a,l)pirene, l’indeno(1,2,3-cd)pirene e il 5-metilcrisene. Sono necessarie ulteriori analisi delle proporzioni relative dei suddetti IPA nei prodotti alimentari per poter valutare l’opportunità di mantenere il benzo(a)pirene come marcatore.

     (5) Gli IPA possono contaminare i prodotti alimentari nel corso dei procedimenti di riscaldamento e di essiccazione, che mettono gli alimenti a contatto diretto con i prodotti della combustione. I procedimenti di essiccazione e di riscaldamento a fuoco aperto, utilizzati nella produzione di oli alimentari, ad esempio l’olio di sansa di oliva, possono avere per effetto un tenore elevato di IPA. È possibile ricorrere al carbonio attivo per eliminare il benzo(a)pirene nella fase di raffinazione degli oli, ma non è chiaro se i processi di raffinazione eliminino effettivamente tutti gli IPA. È opportuno usare metodi di produzione e di lavorazione che impediscano la contaminazione iniziale degli oli da parte degli IPA.

     (6) Per tutelare la sanità pubblica, è necessario fissare i tenori massimi di benzo(a)pirene in taluni prodotti alimentari contenenti grassi e oli e nei prodotti alimentari nei quali processi di affumicatura o di essiccazione possono causare un alto livello di contaminazione. Tenori massimi inferiori devono essere fissati separatamente per gli alimenti destinati all’infanzia; il loro rispetto sarà garantito dal rigoroso controllo della produzione e del confezionamento dei latti per neonati e di proseguimento, degli alimenti per la prima infanzia e degli alimenti a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini. È altresì necessario fissare tenori massimi per i prodotti alimentari che possono presentare livelli elevati di contaminazione per effetto di un inquinamento ambientale, in particolare i pesci e i prodotti della pesca, ad esempio in caso di fuoriuscita di petrolio dalle navi.

     (7) La presenza di benzo(a)pirene è stata riscontrata in taluni prodotti alimentari, quali la frutta secca e gli integratori alimentari; i dati disponibili, tuttavia, non permettono di determinare i tenori che si possono ragionevolmente raggiungere; a tal fine, sono necessarie ulteriori analisi. Nel frattempo, è opportuno fissare tenori massimi di benzo( a)pirene negli ingredienti in questione, quali gli oli e i grassi utilizzati negli integratori alimentari.

     (8) È pertanto opportuno modificare il regolamento (CE) n. 466/2001.

     (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     L'allegato I del regolamento (CE) n. 466/2001 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 2005.

     Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai prodotti immessi sul mercato anteriormente a tale data, conformemente alle norme applicabili. Spetta all'operatore del settore alimentare provare quando i prodotti sono stati immessi sul mercato.

 

 

ALLEGATO

 

     (Omissis)