Settore: | Normativa europea |
Materia: | 7. consumatori |
Capitolo: | 7.3 tutela della salute |
Data: | 13/04/2004 |
Numero: | 684 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 7.3.201 – Regolamento 13 aprile 2004, n. 684.
Regolamento (CE) n. 684/2004 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 466/2001 per quanto riguarda le diossine. (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.U.E. 15 aprile 2004, n. L 106).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) Dal 1° luglio 2002 sono applicabili detti tenori massimi. L'applicazione del testo ha rivelato la necessità di una chiarificazione della descrizione dei prodotti o dei componenti a cui vengono applicati.
(3) I dati disponibili indicano che le uova da allevamento in libertà e all'aperto potrebbero contenere livelli superiori di diossina rispetto alle uova provenienti dall'allevamento in batteria. È opportuno prendere provvedimenti al fine di ridurre il tenore di diossine nelle uova da allevamento in libertà e all'aperto. Il periodo di transizione previsto per l'applicazione dei tenori massimi è scaduto il 1° gennaio 2004. Ora sembra che sia necessario disporre di un periodo di tempo maggiore per eseguire le indagini volte a definire le misure appropriate per ridurre i livelli di diossina nelle uova da allevamento in libertà e all'aperto, nonché per applicare i provvedimenti. È pertanto opportuno prorogare di un anno il periodo di transizione.
(4) Nel frattempo è stata adottata la
(5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il
(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
L'allegato I, parte 5, del
1) Nella prima colonna, punto 5.1.2, il testo «Fegati e prodotti derivati» è sostituito da «Fegato e prodotti derivati provenienti da animali terrestri».
2) Nella prima colonna, punto 5.2, la seguente frase è aggiunta alla nota 5: «Qualora i pesci siano destinati ad essere consumati per intero, il livello massimo si applica al pesce intero».
3) Nella prima colonna, punto 5.4, nota 8 il testo «10 gennaio 2004» è sostituito da «1° gennaio 2005».
4) Nella prima colonna, al punto 5.5 «Oli e grassi», secondo comma, il testo «Olio vegetale» è sostituito da «Oli e grassi vegetali».
5) Nella terza e nella quarta colonna, punti da 5.1.1 a 5.5 il testo «direttiva 2001/…/CE» è sostituito da «
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.