Settore: | Normativa europea |
Materia: | 7. consumatori |
Capitolo: | 7.3 tutela della salute |
Data: | 13/04/2004 |
Numero: | 683 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
§ 7.3.200 – Regolamento 13 aprile 2004, n. 683.
Regolamento (CE) n. 683/2004 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 466/2001 per quanto riguarda le aflatossine e l'ocratossina A negli alimenti per lattanti e prima infanzia. (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.U.E. 15 aprile 2004, n. L 106).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
previa consultazione del comitato scientifico dell'alimentazione umana (SCF),
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) A norma del
(3) Alcuni Stati membri hanno adottato o intendono adottare tenori massimi per l'aflatossina B1, l'aflatossina M1 e l'ocratossina A nei prodotti alimentari destinati a lattanti e prima infanzia. Date le disparità esistenti tra disposizioni nazionali e il conseguente rischio di distorsione della concorrenza, è necessario stabilire disposizioni comunitarie volte a garantire, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'unicità del mercato.
(4) Ai fini della tutela della salute dei lattanti e della prima infanzia, che costituiscono una categoria vulnerabile della popolazione, è opportuno stabilire il tenore massimo al più basso livello conseguibile mediante una selezione rigorosa delle materie prime impiegate per la produzione di alimenti per lattanti, alimenti di proseguimento, alimenti a base di cereali e alimenti per la prima infanzia. È necessario disporre di un metodo di analisi convalidato per assicurare il rispetto dei tenori massimi. Per l'aflatossina M1 la Commissione organizzerà prove interlaboratorio a livello internazionale per verificare se sia possibile determinare in modo affidabile un tenore di aflatossina M1 pari a 0,01 µg/kg. In caso ciò risulti possibile, si considererà la riduzione del tenore massimo di aflatossina M1 a 0,01 µg/kg.
(5) È pertanto opportuno modificare il
(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
L'articolo 2, paragrafo 2, del
«2. I livelli massimi indicati all'allegato I si applicano anche ai prodotti alimentari per lattanti e prima infanzia che rientrano nella sfera d'applicazione della
L'allegato I del
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° novembre 2004. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai prodotti fabbricati e immessi sul mercato comunitario anteriormente a tale data, conformemente alle norme applicabili. Spetta all'operatore del settore alimentare provare quando i prodotti sono stati immessi sul mercato.
ALLEGATO
(Omissis)