§ 7.3.197 – Regolamento 11 marzo 2004, n. 455.
Regolamento (CE) n. 455/2004 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 466/2001 per quanto riguarda la patulina. (Testo rilevante [...]


Settore:Normativa europea
Materia:7. consumatori
Capitolo:7.3 tutela della salute
Data:11/03/2004
Numero:455


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 7.3.197 – Regolamento 11 marzo 2004, n. 455.

Regolamento (CE) n. 455/2004 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 466/2001 per quanto riguarda la patulina. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 12 marzo 2004, n. L 74).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione definisce i tenori massimi di taluni contaminanti nelle derrate alimentari. Tra i valori massimi fissati vi è anche quello della patulina.

     (2) È stato fissato il tenore massimo di 10,0 µg/kg per il succo di frutta e i prodotti solidi a base di mela, tra cui la composta e la purea di mela, destinati alla prima infanzia, nonché per altri alimenti per bambini, a condizione che entro il 1° novembre 2003 una prova interlaboratorio internazionale accerti la validità di un metodo d'analisi che confermi la possibilità di determinare in maniera sicura il valore di 10 µg/kg di patulina. Qualora entro tale data ciò non sia stato comprovato, sarà applicato il valore di 25 µg/kg.

     (3) È stata realizzata in collaborazione una prova per dimostrare che il tenore di 10,0 µg/kg può essere determinato in maniera sicura. Il 27 ottobre 2003 è stata presentata una relazione indicante un metodo che consente di determinare in maniera affidabile tassi di patulina pari o inferiori a 10 µg/kg nel succo di mela filtrato e nella purea di frutta.

     (4) È opportuno adottare disposizioni transitorie per i prodotti confezionati e immessi sul mercato prima della data d'applicazione.

     (5) Il regolamento (CE) n. 466/2001 va pertanto modificato di conseguenza.

     (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 466/2001 è modificato come segue:

     1) All'articolo 7 è aggiunto il seguente paragrafo:

     «I valori massimi fissati al punto 2.3 “Patulina” della sezione 2 (Micotossine) dell'allegato I non si applicano a prodotti legalmente immessi sul mercato comunitario prima del 1° novembre 2003. L'onere della prova della data di messa in circolazione di tali prodotti incombe all'operatore commerciale del settore alimentare.»

     2) La nota 4 al punto 2.3 «Patulina» della sezione 2 (Micotossine) dell'allegato I è soppressa.

     3) Il secondo trattino del punto 2.3.4 della sezione 2 (Micotossine) dell'allegato I si legge come segue:

     «— alimenti per la prima infanzia diversi dai preparati a base di cereali (4)».

     4) La nota 5 a piè pagina del punto 2.3 «Patulina» della sezione 2 (Micotossine) dell'allegato I diventa la nota 4, dal seguente testo:

     «(4) Alimenti per la prima infanzia diversi dai preparati a base di cereali quali definiti nella direttiva 96/5/CE della Commissione, del 16 febbraio 1996, sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (GU L 49 del 28.2.1996, pag. 17), modificata da ultimo dalla direttiva 2003/13/CE (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 33)».

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.