Settore: | Normativa europea |
Materia: | 7. consumatori |
Capitolo: | 7.3 tutela della salute |
Data: | 11/03/2004 |
Numero: | 455 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 7.3.197 – Regolamento 11 marzo 2004, n. 455.
Regolamento (CE) n. 455/2004 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 466/2001 per quanto riguarda la patulina. (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.U.E. 12 marzo 2004, n. L 74).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) È stato fissato il tenore massimo di 10,0 µg/kg per il succo di frutta e i prodotti solidi a base di mela, tra cui la composta e la purea di mela, destinati alla prima infanzia, nonché per altri alimenti per bambini, a condizione che entro il 1° novembre 2003 una prova interlaboratorio internazionale accerti la validità di un metodo d'analisi che confermi la possibilità di determinare in maniera sicura il valore di 10 µg/kg di patulina. Qualora entro tale data ciò non sia stato comprovato, sarà applicato il valore di 25 µg/kg.
(3) È stata realizzata in collaborazione una prova per dimostrare che il tenore di 10,0 µg/kg può essere determinato in maniera sicura. Il 27 ottobre 2003 è stata presentata una relazione indicante un metodo che consente di determinare in maniera affidabile tassi di patulina pari o inferiori a 10 µg/kg nel succo di mela filtrato e nella purea di frutta.
(4) È opportuno adottare disposizioni transitorie per i prodotti confezionati e immessi sul mercato prima della data d'applicazione.
(5) Il
(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il
1) All'articolo 7 è aggiunto il seguente paragrafo:
«I valori massimi fissati al punto 2.3 “Patulina” della sezione 2 (Micotossine) dell'allegato I non si applicano a prodotti legalmente immessi sul mercato comunitario prima del 1° novembre 2003. L'onere della prova della data di messa in circolazione di tali prodotti incombe all'operatore commerciale del settore alimentare.»
2) La nota 4 al punto 2.3 «Patulina» della sezione 2 (Micotossine) dell'allegato I è soppressa.
3) Il secondo trattino del punto 2.3.4 della sezione 2 (Micotossine) dell'allegato I si legge come segue:
«— alimenti per la prima infanzia diversi dai preparati a base di cereali (4)».
4) La nota 5 a piè pagina del punto 2.3 «Patulina» della sezione 2 (Micotossine) dell'allegato I diventa la nota 4, dal seguente testo:
«(4) Alimenti per la prima infanzia diversi dai preparati a base di cereali quali definiti nella
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.