Settore: | Normativa europea |
Materia: | 7. consumatori |
Capitolo: | 7.3 tutela della salute |
Data: | 02/04/2002 |
Numero: | 563 |
Sommario |
Art. 1. Il regolamento (CE) n. 466/2001 è modificato come segue: |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 7.3.131 - Regolamento 2 aprile 2002, n. 563.
Regolamento (CE) n. 563/2002 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 466/2001 che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti nelle derrate alimentari.
(G.U.C.E. 3 aprile 2002, n. L 86).
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CEE) n. 315/93 prevede che occorre stabilire tenori massimi per taluni contaminanti nei prodotti alimentari al fine di tutelare la sanità pubblica.
(2) Il
(3) Si chiede agli Stati membri di comunicare i risultati dei loro controlli e riferire in merito alle misure adottate e dei progressi compiuti per quanto riguarda l'applicazione dei codici di corretta pratica agricola per ridurre i tenori dei nitrati. Sulla base di tali informazioni, la Commissione procede ogni tre anni, ed entro il 1° gennaio 2002 per la prima volta, a una revisione dei livelli massimi dei nitrati nella lattuga e negli spinaci, con l'obiettivo globale di ridurre detti tenori.
(4) I dati dei controlli annuali degli Stati membri mostrano una riduzione dei tenori di nitrati nella lattuga. Si può ottenere una ragionevole diminuzione dei tenori massimi per talune categorie di lattuga mediante pratiche di produzione corrette. In alcune regioni i livelli dei nitrati risultano spesso più elevati di quelli stabiliti nell'allegato del
(5) Il
(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
ha adottato il presente regolamento:
Il
1) L'articolo 3, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:
(Omissis).
2) La parte 1 dell'allegato I è sostituita dal testo dell'allegato al presente regolamento [1].
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Allegato
La sezione 1 dell'allegato I al
(Omissis).
[1] Punto così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 14 giugno 2002, n. L 155.