§ 7.3.125 - Regolamento 6 febbraio 2002, n. 221.
Regolamento (CE) n. 221/2002 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 466/2001 che definisce i tenori massimi di taluni [...]


Settore:Normativa europea
Materia:7. consumatori
Capitolo:7.3 tutela della salute
Data:06/02/2002
Numero:221


Sommario
Art. 1.      L'allegato I del regolamento (CE) n. 466/2001 è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento.
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 7.3.125 - Regolamento 6 febbraio 2002, n. 221.

Regolamento (CE) n. 221/2002 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 466/2001 che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari. Testo rilevante ai fini del SEE.

(G.U.C.E. 7 febbraio 2002, n. L 37).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CEE) n. 315/93 prevede che debbano essere definiti tenori massimi per i contaminanti nei prodotti alimentari al fine di tutelare la sanità pubblica.

     (2) Il regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione, modificato dal regolamento (CE) n. 2375/2001 del Consiglio, definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari in applicazione a decorrere dal 5 aprile 2002. L'allegato I definisce in particolare i tenori di piombo, cadmio e mercurio in taluni prodotti della pesca.

     (3) Per tutelare la sanità pubblica è fondamentalmente importante mantenere i contaminanti a livelli tossicologicamente accettabili. I tenori massimi di piombo, cadmio e mercurio devono essere sicuri e ragionevolmente ottenibili (ALARA) in base a pratiche di manifattura e agricole/ittiche corrette. Sulla scorta di nuovi dati analitici, occorre sottoporre a revisione le relative disposizioni dell'allegato I del regolamento (CE) n. 466/2001 per detti contaminanti in taluni prodotti della pesca. Le disposizioni rivedute mantengono un elevato livello di tutela della salute dei consumatori.

     (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti alimentari,

     ha adottato il presente regolamento:

 

Art. 1.

     L'allegato I del regolamento (CE) n. 466/2001 è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento.

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso si applica a decorrere dal 5 aprile 2002.

 

 

Allegato

 

     La sezione 3 (Metalli pesanti) dell'allegato I del regolamento (CE) n. 466/2001 è modificata come segue:

     a) riguardo al piombo (Pb), i punti 3.1.4, 3.1.4.1 e 3.1.6 sono sostituiti da quelli seguenti:

     (Omissis).

     b) al riguardo al cadmio (Cd), i punti 3.2.5, 3.2.5.1 e 3.2.6 sono sostituiti da quelli seguenti:

     (Omissis).

     c) riguardo al mercurio (Hg), il punto 3.3.1.1 è sostituito da quanto segue:

     (Omissis).