Settore: | Normativa europea |
Materia: | 7. consumatori |
Capitolo: | 7.3 tutela della salute |
Data: | 05/12/2001 |
Numero: | 2379 |
Sommario |
Art. 1. Il regolamento (CE) n. 1148/2001 è modificato come segue: |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 7.3.110 - Regolamento 5 dicembre 2001, n. 2379.
Regolamento (CE) n. 2379/2001 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1148/2001 sui controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi.
(G.U.C.E. 6 dicembre 2001, n. L 321).
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) L'articolo 7 del
(2) A norma dell'articolo 7, paragrafo 3, secondo comma, del
(3) L'articolo 7, paragrafo 5, del
(4) L'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 del
(5) Ove necessario, il riconoscimento delle operazioni di controllo realizzate da taluni paesi terzi può richiedere l'organizzazione di ispezioni in loco al fine di valutare i sistemi di controllo all'esportazione dei paesi terzi suddetti. In tal caso, è opportuno prevedere la possibilità di far ricorso al corpo di ispettori speciale per il mercato degli ortofrutticoli istituito ai sensi dell'articolo 40 del regolamento (CE) n. 2200/96.
(6) Occorre inoltre completare il modello di etichetta di cui all'allegato III del
(7) È pertanto necessario modificare il
(8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,
ha adottato il presente regolamento:
Il
1) l'articolo 7 è modificato come segue:
a) al paragrafo 2, il testo del quarto comma è sostituito dal seguente:
(Omissis).
b) al paragrafo 3, sono aggiunti i commi seguenti:
(Omissis).
c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
(Omissis).
d) dopo il paragrafo 5 è inserito il seguente paragrafo:
(Omissis).
e) è aggiunto il paragrafo seguente:
(Omissis).
2) l'allegato III è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Allegato
(Omissis)