§ 7.3.75 - Direttiva 26 luglio 1999, n. 77.
Direttiva (CE) n. 1999/77 della Commissione che adegua per la sesta volta al progresso tecnico l'allegato I della direttiva 76/769/CEE del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:7. consumatori
Capitolo:7.3 tutela della salute
Data:26/07/1999
Numero:77


Sommario
Art. 1.      L'allegato I della direttiva 76/769/CEE è adeguato al progresso tecnico come specificato nell'allegato alla presente direttiva.
Art. 2.      1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 2005 e ne informano [...]
Art. 3.      La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Art. 4.      La presente direttiva è destinata agli Stati membri.


§ 7.3.75 - Direttiva 26 luglio 1999, n. 77.

Direttiva (CE) n. 1999/77 della Commissione che adegua per la sesta volta al progresso tecnico l'allegato I della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (amianto). (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.C.E. 6 agosto 1999, n. L 207).

 

Art. 1.

     L'allegato I della direttiva 76/769/CEE è adeguato al progresso tecnico come specificato nell'allegato alla presente direttiva.

 

     Art. 2.

     1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 2005 e ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

     3. A decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva e fino al 1° gennaio 2005, gli Stati membri non possono autorizzare l'introduzione di nuove applicazioni di amianto crisotilo sul loro territorio.

 

     Art. 3.

     La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

     Art. 4.

     La presente direttiva è destinata agli Stati membri.