§ 7.3.53 – Direttiva 20 maggio 1997, n. 7.
Direttiva (CE) n. 97/7 del Parlamento europeo e del Consiglio del riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza - [...]


Settore:Normativa europea
Materia:7. consumatori
Capitolo:7.3 tutela della salute
Data:20/05/1997
Numero:7


Sommario
Art. 1.  Oggetto.
Art. 2.  Definizioni.
Art. 3.  Eccezioni.
Art. 4.  Informazioni preliminari.
Art. 5.  Conferma scritta delle informazioni.
Art. 6.  Diritto di recesso.
Art. 7.  Esecuzione del contratto.
Art. 8.  Pagamento mediante carta.
Art. 9.  Fornitura non richiesta.
Art. 10.  Limiti all'impiego di talune tecniche di comunicazione a distanza.
Art. 11.  Ricorso giudiziario o amministrativo.
Art. 12.  Carattere imperativo delle disposizioni.
Art. 13.  Norme comunitarie.
Art. 14.  Clausola minima.
Art. 15.  Attuazione.
Art. 16.  Informazione del consumatore.
Art. 17.  Sistema di reclami.
Art. 18.      La presente direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
Art. 19.      Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva


§ 7.3.53 – Direttiva 20 maggio 1997, n. 7. [1]

Direttiva (CE) n. 97/7 del Parlamento europeo e del Consiglio del riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza - Dichiarazione del Consiglio e del Parlamento europeo sull'articolo 6, paragrafo 1 - Dichiarazione della Commissione sull'articolo 3, paragrafo 1, primo trattino.

(G.U.C.E. 4 giugno 1997, n. L 144).

 

Art. 1. Oggetto.

     La presente direttiva ha come oggetto di ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti i contratti a distanza tra consumatori e fornitori.

 

     Art. 2. Definizioni.

     Ai fini della presente direttiva si intende per:

     1) contratto a distanza: qualunque contratto avente per oggetto beni o servizi stipulato tra un fornitore e un consumatore nell'ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal fornitore che, per tale contratto, impieghi esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso;

     2) consumatore: qualunque persona fisica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisca per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale;

     3) fornitore: qualunque persona fisica o giuridica che nei contratti in parola agisca nel quadro della sua attività professionale;

     4) tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea del fornitore e del consumatore, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra dette parti; un elenco indicativo delle tecniche contemplate dalla presente direttiva è riportato nell'allegato I;

     5) operatore di tecnica di comunicazione: qualunque persona fisica o giuridica, pubblica o privata, la cui attività professionale consista nel mettere a disposizione dei fornitori una o più tecniche di comunicazione a distanza.

 

     Art. 3. Eccezioni.

     1. La presente direttiva non si applica ai contratti:

     - relativi a un servizio finanziario cui si applica la direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica le direttive 90/619/CEE del Consiglio, 97/7/CE e 98/27/CE [2];

     - conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati;

     - conclusi con gli operatori delle telecomunicazioni impiegando telefoni pubblici;

     - conclusi per la costruzione e la vendita di beni immobili, ovvero ai contratti riguardanti altri diritti relativi a beni immobili, ad eccezione della locazione;

     - conclusi in occasione di una vendita all'asta.

     2. Gli articoli 4, 5, 6 e l'articolo 7, paragrafo 1 non si applicano:

     - ai contratti di fornitura di generi alimentari, di bevande o di altri beni per uso domestico di consumo corrente forniti al domicilio di un consumatore, al suo luogo di residenza o al suo luogo di lavoro, da distributori che effettuano giri frequenti e regolari;

     - ai contratti di fornitura di servizi relativi all'alloggio, ai trasporti, alla ristorazione, al tempo libero, quando all'atto della conclusione del contratto il fornitore si impegna a fornire tali prestazioni ad una data determinata o in un periodo prestabilito; in caso di attività ricreative all'aperto il fornitore può, in via d'eccezione, riservarsi il diritto di non applicare l'articolo 7, paragrafo 2, in casi specifici.

 

     Art. 4. Informazioni preliminari.

     1. In tempo utile prima della conclusione di qualsiasi contratto a distanza, il consumatore deve ricevere le seguenti informazioni:

     a) identità del fornitore e, in caso di contratti che prevedono il pagamento anticipato, indirizzo del fornitore;

     b) caratteristiche essenziali del bene o del servizio;

     c) prezzo del bene o del servizio, comprese tutte le tasse o imposte;

     d) eventuali spese di consegna;

     e) modalità di pagamento, consegna o esecuzione del contratto;

     f) esistenza del diritto di recesso, tranne nei casi di cui all'articolo 6, paragrafo 3;

     g) costo dell'utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza, quando è calcolato su una base diversa dalla tariffa di base;

     h) durata della validità dell'offerta o del prezzo;

     i) se del caso, durata minima del contratto in caso di contratti per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi di esecuzione continuata o periodica.

     2. Le informazioni di cui al paragrafo 1, il cui scopo commerciale deve essere inequivocabile, devono essere fornite in modo chiaro e comprensibile, con ogni mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza impiegata, osservando in particolare i principi di lealtà in materia di transazioni commerciali e di protezione di coloro che secondo le disposizioni legislative degli Stati membri sono incapaci di manifestare il loro consenso, come ad esempio i minori.

     3. Inoltre, in caso di comunicazioni telefoniche, l'identità del fornitore e lo scopo commerciale della telefonata devono essere dichiarati in modo inequivocabile all'inizio di qualsiasi conservazione telefonica con il consumatore.

 

     Art. 5. Conferma scritta delle informazioni.

     1. Il consumatore deve ricevere conferma per iscritto o su altro supporto duraturo a sua disposizione ed a lui accessibile delle informazioni previste all'articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) ad f), in tempo utile all'atto dell'esecuzione del contratto e al più tardi al momento della consegna per quanto riguarda i beni non destinati ad essere consegnati a terzi, a meno che esse non gli siano già state fornite, per iscritto o sull'altro supporto duraturo, a sua disposizione ed a lui accessibile prima della conclusione del contratto.

Devono comunque essere forniti:

     - un'informazione scritta sulle condizioni e le modalità di esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'articolo 6, inclusi i casi di cui all'articolo 6, paragrafo 3, primo trattino;

     - l'indirizzo geografico della sede del fornitore a cui il consumatore può presentare reclami;

     - informazioni sui servizi di assistenza e sulle garanzie commerciali esistenti;

     - le condizioni di recesso dal contratto in caso di durata indeterminata o di durata superiore ad un anno.

     2. Il paragrafo 1 non si applica ai servizi la cui esecuzione è effettuata mediante una tecnica di comunicazione a distanza, qualora siano forniti in un'unica soluzione e siano fatturati dall'operatore della tecnica di comunicazione. Ciò nondimeno, il consumatore deve comunque poter disporre dell'indirizzo geografico della sede del fornitore a cui può presentare reclami.

 

     Art. 6. Diritto di recesso.

     1. Per qualunque contratto negoziato a distanza il consumatore ha diritto di recedere entro un termine di almeno sette giorni lavorativi senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo. Le uniche spese eventualmente a carico del consumatore dovute all'esercizio del suo diritto di recesso sono le spese dirette di spedizione dei beni al mittente. Per l'esercizio di questo diritto, il termine decorre:

     - per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore ove siano stati soddisfatti gli obblighi di cui all'articolo 5;

     - per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto o dal giorno in cui sono stati soddisfatti gli obblighi di cui all'articolo 5, qualora ciò avvenga dopo la conclusione del contratto purché il termine non superi il termine di tre mesi di cui al comma seguente.

Nel caso in cui il fornitore non abbia soddisfatto gli obblighi di cui all'articolo 5, il termine sarà di tre mesi. Tale termine decorre:

     - per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore;

     - per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto. Se le informazioni di cui all'articolo 5 sono fornite entro tale termine di tre mesi, il consumatore disporrà da tale momento del termine di almeno sette giorni lavorativi, di cui al primo comma.

     2. Se il diritto di recesso è stato esercitato dal consumatore conformemente al presente articolo, il fornitore è tenuto al rimborso delle somme versate dal consumatore, che dovrà avvenire gratuitamente. Le uniche spese eventualmente a carico del consumatore dovute all'esercizio del suo diritto di recesso sono le spese dirette di spedizione dei beni al mittente. Tale rimborso deve avvenire nel minor tempo possibile e in ogni caso entro trenta giorni.

     3. Salvo diverso accordo tra le parti, il consumatore non può esercitare il diritto di recesso previsto nel paragrafo 1 per i contratti:

     - di fornitura di servizi la cui esecuzione sia iniziata, con l'accordo del consumatore, prima della scadenza del termine di sette giorni lavorativi, previsto al paragrafo 1;

     - di fornitura di beni o servizi il cui prezzo è legato a fluttuazioni dei tassi del mercato finanziario che il fornitore non è in grado di controllare;

     - di fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati o che, per loro natura, non possono essere rispediti o rischiano di deteriorarsi o alterarsi rapidamente;

     - di fornitura di registrazioni audio e video, o di software informatici sigillati, aperti dal consumatore;

     - di fornitura di giornali, periodici e riviste;

     - di servizi di scommesse e lotterie.

     4. Gli Stati membri prevedono nella loro legislazione che:

     - se il prezzo di un bene o di un servizio è interamente o parzialmente coperto da un credito, concesso dal fornitore, o

     - se il prezzo è interamente o parzialmente coperto da un credito concesso al consumatore da terzi in base ad un accordo tra questi e il fornitore,

il contratto di credito sia risolto di diritto, senza alcuna penalità, qualora il consumatore eserciti il diritto di recesso conformemente al paragrafo 1.

Gli Stati membri determinano le modalità di risoluzione del contratto di credito.

 

     Art. 7. Esecuzione del contratto.

     1. Salvo diverso accordo tra le parti, il fornitore deve eseguire l'ordinazione entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il consumatore ha trasmesso l'ordinazione al fornitore.

     2. In caso di mancata esecuzione del contratto da parte di un fornitore, dovuta alla mancata disponibilità del bene o del servizio richiesto, il consumatore ne deve essere informato e deve poter essere rimborsato quanto prima delle somme eventualmente pagate ed in ogni caso entro trenta giorni.

     3. Tuttavia gli Stati membri possono prevedere che il fornitore possa consegnare al consumatore un bene o un servizio di qualità e prezzo equivalenti, qualora sia stata prevista questa possibilità prima della conclusione del contratto, o nel contratto. Il consumatore deve essere informato di tale possibilità in modo chiaro e comprensibile. Le spese di rinvio conseguenti all'esercizio del diritto di recesso sono, in questo caso, a carico del fornitore ed il consumatore deve esserne informato. In al caso la fornitura di un bene o di un servizio non può essere assimilata ad una fornitura non richiesta ai sensi dell'articolo 9.

 

     Art. 8. Pagamento mediante carta.

     Gli Stati membri accertano che esistano misure appropriate affinché:

     - il consumatore possa chiedere l'annullamento di un pagamento in caso di utilizzazione fraudolenta della sua carta di pagamento nell'ambito di contratti a distanza cui si applica la presente direttiva;

     - in caso di utilizzazione fraudolenta, le somme versate a titolo di pagamento vengano riaccreditate o restituite al consumatore.

 

     Art. 9. Fornitura non richiesta. [3]

     Considerato il divieto delle pratiche di fornitura non richiesta stabilito dalla direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno, gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per dispensare il consumatore da qualsiasi prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta, fermo restando che l’assenza di risposta non implica consenso.

 

     Art. 10. Limiti all'impiego di talune tecniche di comunicazione a distanza.

     1. L'impiego da parte di un fornitore delle tecniche riportate in appresso richiede il consenso preventivo del consumatore:

     - sistema automatizzato di chiamata senza intervento di un operatore (dispositivo automatico di chiamata),

     - fax (telecopia).

     2. Gli Stati membri si accertano che le tecniche di comunicazione a distanza diverse da quelle di cui al paragrafo 1, qualora consentano una comunicazione individuale, possano essere impiegate solo se il consumatore non si dichiara esplicitamente contrario.

 

     Art. 11. Ricorso giudiziario o amministrativo.

     1. Gli Stati membri accertano che esistano mezzi adeguati ed efficaci per assicurare il rispetto delle disposizioni nazionali per l'attuazione della presente direttiva nell'interesse dei consumatori.

     2. I mezzi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni che permettano di adire secondo il diritto nazionale i tribunali o gli organi amministrativi competenti per fare applicare le disposizioni nazionali per l'attuazione della presente direttiva ad uno o più dei seguenti organismi:

     a) organismi pubblici o loro rappresentanti,

     b) organizzazioni di consumatori aventi un legittimo interesse a tutelare i consumatori,

     c) organizzazioni professionali aventi un legittimo interesse ad agire.

     3. a) Gli Stati membri possono stabilire che l'onere della prova dell'esistenza di un'informazione preliminare, di una conferma scritta, o del rispetto dei termini e del consenso del consumatore può essere a carico del fornitore.

     b) Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché i fornitori e gli operatori di tecniche di comunicazione pongano fine alle pratiche non conformi alle disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva quando siano in grado di farlo.

     4. Gli Stati membri possono prevedere che il controllo volontario del rispetto delle disposizioni della presente direttiva da parte di organismi autonomi ed il ricorso a tali organismi per la composizione di controversie si aggiungano ai mezzi che gli Stati membri debbono prevedere per assicurare il rispetto delle disposizioni della presente direttiva.

 

     Art. 12. Carattere imperativo delle disposizioni.

     1. Il consumatore non può rinunciare ai diritti conferitigli in virtù del recepimento della presente direttiva nel diritto nazionale.

     2. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché il consumatore non sia privato della tutela assicurata dalla presente direttiva a motivo della scelta della legge di un paese terzo come legislazione applicabile al contratto, laddove il contratto presenti un legame stretto con il territorio di uno o più Stati membri.

 

     Art. 13. Norme comunitarie.

     1. Le disposizioni della presente direttiva si applicano nella misura in cui non esistano, nell'ambito della normativa comunitaria, disposizioni particolari che disciplinano globalmente taluni contratti a distanza.

     2. Quando una normativa comunitaria specifica contiene disposizioni che disciplinano solo determinati aspetti della fornitura di beni o della prestazione di servizi, tali disposizioni, e non le disposizioni della presente direttiva, sono applicabili per detti aspetti specifici del contratto negoziato a distanza.

 

     Art. 14. Clausola minima.

     Gli Stati membri possono adottare o mantenere, nel settore disciplinato dalla presente direttiva, disposizioni più severe compatibili con il trattato, per garantire al consumatore un livello di protezione più elevato. Dette disposizioni comprendono, se del caso, il divieto, per ragioni d'interesse generale, della commercializzazione nel loro territorio di taluni beni o servizi, in particolare i medicinali, mediante contratti a distanza, nel rispetto del trattato.

 

     Art. 15. Attuazione.

     1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro tre anni dalla sua entrata in vigore. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

     2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

     3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni legislative interne che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

     4. Al più tardi entro un termine di quattro anni dall'entrata in vigore della presente direttiva la Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione sull'applicazione della stessa, corredata, se del caso, di una proposta di revisione.

 

     Art. 16. Informazione del consumatore.

     Gli Stati membri adottano misure appropriate per informare il consumatore della legge nazionale che recepisce la presente direttiva ed incoraggiano, se del caso, le organizzazioni professionali ad informare i consumatori dei loro codici di autoregolazione.

 

     Art. 17. Sistema di reclami.

     La Commissione studia l'attuabilità dell'istituzione di mezzi efficaci per rispondere ai reclami dei consumatori in materia di vendite a distanza. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'esito dello studio e presenta, se del caso, proposte in merito.

 

     Art. 18.

     La presente direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

     Art. 19.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

ALLEGATO I

Tecniche di comunicazione di cui all'articolo 2, punto 4

 

     - Stampati senza indirizzo

     - Stampati con indirizzo

     - Lettera circolare

     - Pubblicità stampa con buono d'ordine

     - Catalogo

     - Telefono con intervento di un operatore

     - Telefono senza intervento di un operatore (dispositivo automatico di chiamata, audiotext)

     - Radio

     - Videotelefono (telefono con immagine)

     - Teletext (microcomputer, schermo di televisore) con tastiera o schermo sensibile al tatto

     - Posta elettronica

     - Fax

     - Televisione (teleacquisto, televendita)

 

 

ALLEGATO II

Servizi finanziari di cui all'articolo 3, paragrafo 1 [4]


[1] Abrogata dall'art. 31 della Direttiva 2011/83/UE, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Trattino così sostituito dall’art. 18 della direttiva n. 2002/65/CE.

[3] Articolo così sostituito dall’art. 15 della direttiva n. 2005/29/CE.

[4] Allegato soppresso dall’art. 18 della direttiva n. 2002/65/CE.