§ 6.6.25 – Regolamento 26 aprile 2004, n. 776.
Regolamento (CE) n. 776/2004 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 349/2004 che sospende l'introduzione nella Comunità di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:6. ambiente e tutela della salute
Capitolo:6.6 protezione degli animali
Data:26/04/2004
Numero:776


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 6.6.25 – Regolamento 26 aprile 2004, n. 776.

Regolamento (CE) n. 776/2004 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 349/2004 che sospende l'introduzione nella Comunità di esemplari di talune specie di fauna e flora selvatiche.

(G.U.U.E. 27 aprile 2004, n. L 123).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, in particolare l'articolo 19, punto 2,

     sentito il parere del gruppo di consulenza scientifica,

     considerando quanto segue:

     (1) A norma dell'articolo 4, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 338/97, la Commissione può stabilire restrizioni all'introduzione di alcune specie nella Comunità, alle condizioni ivi previste alle lettere da a) a d).

     (2) L'elenco delle specie la cui introduzione nella Comunità è sospesa è stato da ultimo stabilito dal regolamento (CE) n. 349/2003 della Commissione, del 25 febbraio 2003, che sospende l'introduzione nella Comunità di esemplari di talune specie di fauna e flora selvatiche.

     (3) Sulla scorta di recenti informazioni, il gruppo di consulenza scientifica è giunto alla conclusione che lo stato di conservazione di alcune specie elencate negli allegati A e B del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio potrebbe essere messo seriamente in pericolo qualora non ne venisse sospesa l'introduzione nella Comunità a partire da alcuni paesi di origine.

     (4) Sulla scorta di altre recenti informazioni, il gruppo di consulenza scientifica è inoltre giunto alla conclusione che la sospensione dell'introduzione nella Comunità del Lama guanicoe proveniente dal Cile non è più giustificata dallo stato di conservazione di questa specie.

     (5) I paesi di origine delle specie soggette alle nuove restrizioni di cui al considerando 3 sono stati consultati.

     (6) L'articolo 41 del regolamento (CE) n. 1808/2001 della Commissione del 30 agosto 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, stabilisce le disposizioni per l'applicazione da parte degli Stati membri delle restrizioni stabilite dalla Commissione.

     (7) Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 349/2003.

     (8) La necessità di evitare ripercussioni sugli scambi commerciali giustifica l'entrata in vigore del regolamento il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione.

     (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato sul commercio delle specie di fauna e flora selvatiche,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     L'allegato al regolamento (CE) n. 349/2003 è sostituito dall'allegato al presente regolamento.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

 

ALLEGATO

 

(Omissis)