§ 6.5.139 - Regolamento 20 giugno 2006, n. 907.
Regolamento (CE) n. 907/2006 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai [...]


Settore:Normativa europea
Materia:6. ambiente e tutela della salute
Capitolo:6.5 tutela della salute
Data:20/06/2006
Numero:907


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.  Entrata in vigore


§ 6.5.139 - Regolamento 20 giugno 2006, n. 907.

Regolamento (CE) n. 907/2006 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai detergenti ai fini di un adeguamento degli allegati III e VII (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.U.E. 21 giugno 2006, n. L 168).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo ai detergenti, in particolare l’articolo 13, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

      (1) Il regolamento (CE) n. 648/2004 provvede alla libera circolazione dei detergenti sul mercato interno garantendo, al contempo, un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana, fissando norme in materia di biodegradazione completa dei tensioattivi presenti nei detergenti, nonché di etichettatura degli ingredienti dei detergenti.

     (2) Alcuni dei metodi figuranti nell'allegato III del regolamento (CE) n. 648/2004, ad esempio il metodo di riferimento ISO 14593, possono essere adatti per testare le sostanze scarsamente solubili in acqua purché sia garantita la dispersione adeguata della sostanza analizzata. La norma ISO 10634 fornisce informazioni più dettagliate sulle prove relative alle sostanze scarsamente solubili in acqua. Occorre, tuttavia, aggiungere un metodo di prova supplementare da utilizzare per i tensioattivi scarsamente solubili in acqua. Il nuovo metodo di prova proposto è la norma ISO 10708:1997 «Qualità dell'acqua — Valutazione della biodegradabilità aerobica completa dei composti organici in mezzo acquoso». Il comitato scientifico dei rischi sanitari e ambientali (CSRSA) ha concluso che la norma ISO 10708 è equiparata ai metodi di prova già figuranti nell'allegato III del regolamento e si è detto favorevole al suo utilizzo.

     (3) Al fine di garantire un elevato livello di protezione della salute, il grande pubblico deve poter accedere più facilmente alle informazioni relative alla composizione dei detergenti. Sull'imballaggio del detergente va pertanto indicato l'indirizzo di un sito web in cui sia facilmente reperibile l'elenco degli ingredienti di cui alla sezione D dell'allegato VII del regolamento (CE) n. 648/2004.

     (4) È obbligatorio dichiarare le fragranze allergizzanti qualora aggiunte sotto forma di sostanze pure. Tuttavia, tale obbligo non è previsto se tali fragranze sono aggiunte in quanto sostanze costituenti di ingredienti complessi quali oli essenziali o profumi. Al fine di migliorare la trasparenza per il consumatore vanno dichiarate tutte le fragranze allergizzanti contenute nei detergenti a prescindere dal modo in cui esse sono state aggiunte.

     (5) L'elenco degli ingredienti destinato al pubblico in generale che figura nella sezione D dell'allegato VII del regolamento (CE) n. 648/2004 impone il ricorso ad una nomenclatura scientifica specializzata, suscettibile più di confondere che di aiutare il grande pubblico. Inoltre, le informazioni messe a disposizione del pubblico non sempre corrispondono a quelle ad uso del personale medico figuranti nella sezione C dello stesso allegato. Occorre facilitare la comprensione delle informazioni sugli ingredienti destinate al grande pubblico utilizzando la nomenclatura INCI, già in uso per gli ingredienti cosmetici; le sezioni C e D vanno pertanto rese compatibili tra loro.

     (6) La definizione della nozione di «detergente» contenuta nel regolamento specifica chiaramente che le norme in materia di etichettatura si applicano a tutti i detergenti sia che essi contengano o non contengano tensioattivi. Tuttavia, la sezione D dell’allegato VII del regolamento (CE) n. 648/2004 fissa norme diverse applicabili ai detergenti industriali o istituzionali che contengono tensioattivi e a quelli che non ne contengono. Tale discordanza negli obblighi di etichettatura non è di alcuna utilità e va pertanto eliminata.

     (7) Gli allegati III e VII del regolamento (CE) n. 648/2004 vanno pertanto modificati di conseguenza. A fini di chiarezza è opportuno sostituire tali allegati.

     (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei detergenti,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 648/2004 è modificato come segue:

     1) l'allegato III è sostituito dal testo riportato nell'allegato I del presente regolamento;

     2) l'allegato VII è sostituito dal testo riportato nell'allegato II del presente regolamento.

 

     Art. 2. Entrata in vigore

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Le disposizioni dell’articolo 1, paragrafo 2, si applicano a decorrere dal giorno che cade sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

    

 

ALLEGATO I

«ALLEGATO III

METODI DI PROVA DELLA “BIODEGRADABILITÀ COMPLETA” (MINERALIZZAZIONE)

DEI TENSIOATTIVI CONTENUTI NEI DETERGENTI

 

     A. Il metodo di riferimento utilizzato per le prove di laboratorio sulla biodegradabilità completa dei tensioattivi nel presente regolamento si basa sulla norma ISO Standard 14593:1999 (CO2 headspace test).

     La biodegradabilità dei tensioattivi nei detergenti si considera soddisfacente se il livello di biodegradabilità (mineralizzazione), misurato in base ad una delle prove seguenti (1), è almeno del 60 % entro un termine di ventotto giorni:

     1) ISO Standard 14593:1999. Qualità dell'acqua — Valutazione della biodegradabilità completa dei composti organici in mezzo acquoso — Metodo dell'analisi del carbonio inorganico in recipiente chiuso (CO2 headspace test). Non occorre effettuare il preadattamento. Il principio del periodo dei 10 giorni (“time window”) non si applica. (Metodo di riferimento);

     2) metodo della direttiva n. 67/548/CEE, allegato V.C.4.C [evoluzione del biossido di carbonio (CO2): metodo di Sturm modificato]. Non occorre effettuare il preadattamento. Il principio del periodo dei 10 giorni (“time window”) non si applica;

     3) metodo della direttiva n. 67/548/CEE, allegato V.C.4.E (metodo della bottiglia chiusa). Non occorre effettuare il preadattamento. Il principio del periodo dei 10 giorni (“time window”) non si applica;

     4) metodo della direttiva n. 67/548/CEE, allegato V.C.4.D (respirometria manometrica). Non occorre effettuare il preadattamento.

     Il principio del periodo dei 10 giorni (“time window”) non si applica;

     5) metodo della direttiva 67/548/CEE, allegato V.C.4.F (MITI, ministero del Commercio internazionale e dell'industria, Giappone). Non occorre effettuare il preadattamento. Il principio del periodo dei 10 giorni (“time window”) non si applica;

     6) ISO 10708:1997. Qualità dell’acqua — Valutazione della biodegradabilità aerobica completa dei composti organici in mezzo acquoso — Determinazione della domanda chimica in ossigeno col metodo bifase della bottiglia chiusa.

     Non occorre effettuare il preadattamento. Il principio del periodo dei 10 giorni (“time window”) non si applica.

 

     B. A seconda delle caratteristiche fisiche del tensioattivo è possibile usare uno dei metodi di seguito elencati, purché adeguatamente giustificato (2). Si noti che la soglia minima del 70 % di questi metodi deve essere considerata equivalente alla soglia minima del 60 % di cui ai metodi elencati alla lettera A. L'adeguatezza della scelta dei metodi elencati in appresso viene decisa mediante conferma caso per caso conformemente all'articolo 5 del presente regolamento.

     1) Metodo della direttiva n. 67/548/CEE, allegato V.C.4.A [esaurimento del carbonio organico disciolto (COD)]. Non occorre effettuare il preadattamento. Il principio del periodo dei 10 giorni (“time window”) non si applica. La soglia di biodegradabilità misurata in base al test deve essere almeno del 70 % entro 28 giorni;

     2) metodo della direttiva n. 67/548/CEE, allegato V.C.4.B (screening test OCSE modificato — esaurimento del COD). Non occorre effettuare il preadattamento. Il principio del periodo dei 10 giorni (“time window”) non si applica. La soglia di biodegradabilità misurata in base al test deve essere almeno del 70 % entro 28 giorni.

 

     NB: Tutti i suddetti metodi previsti dalla direttiva 67/548/CEE possono essere consultati nella pubblicazione “Classification, Packaging and Labelling of Dangerous Substances in the European Union. Part 2: Testing Methods”, Commissione europea, 1997, ISBN 92-828-0076-8.

 

(1) Queste prove sono state individuate come le più adatte per i tensioattivi.

(2) I metodi COD possono fornire risultati sull’eliminazione ma non sulla biodegradazione completa. La respirometria manometrica, il procedimento MITI e il metodo della BOD (domanda di ossigeno biologico) a due fasi non sarebbero adeguati in taluni casi poiché l’elevata concentrazione iniziale potrebbe risultare inibitoria.»

 

 

ALLEGATO II

«ALLEGATO VII

ETICHETTATURA E SCHEDA TECNICA DEGLI INGREDIENTI

 

     A. Indicazione del contenuto

     Le seguenti disposizioni di etichettatura si applicano alle confezioni di detergenti vendute al pubblico.

     Le seguenti percentuali in termini di peso:

     — inferiore al 5 %,

     — uguale o superiore al 5 % ma inferiore al 15 %,

     — uguale o superiore al 15 % ma inferiore al 30 %,

     — 30 % ed oltre,

     vengono utilizzate per indicare il contenuto dei componenti elencati di seguito, qualora presenti in concentrazioni superiori allo 0,2 % in peso:

     — fosfati,

     — fosfonati,

     — tensioattivi anionici,

     — tensioattivi cationici,

     — tensioattivi anfoteri,

     — tensioattivi non ionici,

     — sbiancanti a base di ossigeno,

     — sbiancanti a base di cloro,

     — EDTA ed i sali,

     — NTA (acido nitrilotriacetico) ed i sali,

     — fenoli e fenoli alogenati,

     — paradiclorobenzene,

     — idrocarburi aromatici,

     — idrocarburi alifatici,

     — idrocarburi alogenati,

     — sapone,

     — zeoliti,

     — policarbossilati.

     Le seguenti classi di componenti, qualora aggiunti, devono essere riportate indipendentemente dalla concentrazione:

     — enzimi,

     — disinfettanti,

     — sbiancanti ottici,

     — profumo.

     Gli eventuali agenti conservanti devono essere elencati, indipendentemente dalla concentrazione, utilizzando ove possibile la nomenclatura comune definita in base all'articolo 8 della direttiva n. 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, relativa all’armonizzazione degli Stati membri in materia di prodotti cosmetici.

     Qualora presenti in quanto tali a concentrazioni superiori allo 0,01 % in peso, le fragranze allergizzanti riportate nell'elenco di sostanze contenute nell'allegato III, parte prima, della direttiva 76/768/CEE nella versione risultante dalla modifica in virtù della direttiva n. 2003/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, intesa ad includere gli ingredienti aromatici allergizzanti dell'elenco stabilito inizialmente dal comitato scientifico per i prodotti cosmetici e non alimentari (SCCNFP) con parere SCCNFP/0017/98, vengono elencate utilizzando la nomenclatura di tale direttiva, analogamente ad eventuali altre fragranze allergizzanti successivamente aggiunte all'allegato III, parte prima, della direttiva 76/768/CEE in seguito ad adattamenti di detto allegato ai progressi tecnici.

     Qualora limiti di concentrazione individuali basati sui rischi siano stabiliti successivamente per le fragranze allergizzanti dal comitato scientifico per i prodotti cosmetici e non alimentari, la Commissione ne propone l'adesione, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, in sostituzione del limite dello 0,01 % di cui sopra.

     Sull’imballaggio va riportato l’indirizzo web contenente l'elenco degli ingredienti figuranti nella sezione D dell'allegato VII.

     Per detergenti destinati ad usi industriali ed istituzionali, e non disponibili al pubblico, i requisiti di cui sopra non devono essere soddisfatti purché le informazioni equivalenti vengano fornite mediante schede informative a carattere tecnico, schede di sicurezza o equivalenti.

 

     B. Informazioni sul dosaggio

     Come prescritto dall'articolo 11, paragrafo 4, le seguenti disposizioni di etichettatura si applicano alle confezioni di detergenti vendute al pubblico. L'imballaggio dei detergenti venduti al pubblico per essere utilizzati come detersivi per bucato deve recare le seguenti informazioni:

     — quantità raccomandate di detersivo da utilizzare, e/o istruzioni di dosaggio, espresse in millilitri o grammi per il carico standard delle lavatrici e per le classi di durezza bassa, media ed elevata dell'acqua tenendo conto di processi di lavaggio ad uno o due cicli,

     — per i detersivi normali, il numero dei carichi standard di lavatrice di indumenti “normalmente sporchi” e, per i detersivi per tessuti delicati, il numero dei carichi standard di lavatrice di indumenti leggermente sporchi che possono essere lavati con il contenuto della confezione utilizzando acqua di durezza media, corrispondente a 2,5 millimoli di CaCO3/l,

     — la capacità di ogni misurino fornito deve essere indicata in millilitri o grammi e devono essere previsti segnali per indicare la dose di detersivo adatta ad un carico standard di lavatrice per le classi di durezza bassa, media ed elevata dell'acqua.

     Il carico standard delle lavatrici è di 4,5 kg di indumenti asciutti per i detersivi normali e di 2,5 kg di indumenti asciutti per i detersivi per tessuti delicati, conformemente alle definizioni di cui alla decisione n. 1999/476/CE della Commissione, del 10 giugno 1999, che stabilisce i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai detersivi per bucato. Un detersivo viene considerato normale a meno che non venga principalmente promosso dal fabbricante come detersivo destinato alla protezione dei tessuti, ossia per lavaggi a bassa temperatura, fibre delicate e colori.

 

     C. Scheda degli ingredienti

     Le disposizioni che seguono si applicano all'elenco degli ingredienti riportato nella scheda informativa di cui all'articolo 9, paragrafo 3.

     La scheda deve riportare il nome del detergente e quello del fabbricante.

     Devono essere elencati tutti gli ingredienti; essi devono essere elencati in ordine decrescente di peso e l'elenco deve essere suddiviso nelle seguenti categorie percentuali di peso:

     — uguale o superiore al 10 %,

     — uguale o superiore all'1 % ma inferiore al 10 %,

     — uguale o superiore allo 0,1 % ma inferiore all'1 %,

     — inferiore allo 0,1 %.

     Le eventuali impurità non sono considerate ingredienti.

     La definizione “ingrediente” sta ad indicare ogni sostanza chimica, di origine naturale o sintetica, inclusa intenzionalmente nella composizione di un detergente. Ai fini del presente allegato, un profumo, un olio essenziale o un colorante sarà considerato un singolo ingrediente e non sarà elencata nessuna delle sostanze in esso contenuta, ad eccezione delle fragranze allergizzanti riportate nell’elenco delle sostanze di cui all’allegato III, parte 1, della direttiva 76/768/CEE qualora la concentrazione totale della fragranza allergizzante contenuta nel detergente superi il limite indicato nella sezione A.

     Per ciascun ingrediente devono essere indicati la denominazione chimica comune oppure la denominazione IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) e, se disponibile, la denominazione INCI (International Nomenclature Cosmetic Ingredient), il numero CAS, nonché la denominazione della farmacopea europea.

 

     D. Pubblicazione dell'elenco degli ingredienti

     I fabbricanti devono rendere disponibile su un sito web la succitata scheda degli ingredienti, fatta eccezione per le seguenti informazioni:

     — non sono richieste le percentuali in termini di peso,

     — non sono richiesti i numeri CAS,

     — per gli ingredienti vanno indicate la denominazione secondo la nomenclatura INCI o, ove questo non sia disponibile, il nome secondo Farmacopea europea. In mancanza di entrambi sarà fornita o la denominazione chimica o la denominazione IUPAC. Per la definizione di profumo va usato il termine “parfum” e per l’agente colorante il termine “colorant”. Un profumo, un olio essenziale o un colorante sarà considerato un singolo ingrediente e non sarà elencata nessuna delle sostanze in esso contenuta, ad eccezione delle fragranze allergizzanti riportate nell’elenco delle sostanze di cui all’allegato III, parte 1, della direttiva 76/768/CEE qualora la concentrazione totale della fragranza allergizzante contenuta nel detergente superi il limite indicato nella sezione A.

     L’accesso al sito web non è soggetto ad alcuna restrizione o condizione e il suo contenuto va tenuto aggiornato. Il sito contiene un link con il sito della Commissione sui farmaci o eventuale altro sito web ad hoc che fornisce una tavola di corrispondenza tra le denominazioni INCI, la Farmacopea europea e i numeri CAS.

     Tale obbligo non si applica ai detergenti industriali o istituzionali, o ai tensioattivi destinati all'uso in detergenti industriali o istituzionali, per i quali è disponibile una scheda informativa tecnica o una scheda informativa sulla sicurezza.»