Settore: | Normativa europea |
Materia: | 6. ambiente e tutela della salute |
Capitolo: | 6.4 cooperazione internazionale |
Data: | 20/02/2004 |
Numero: | 224 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 6.4.43 – Decisione 20 febbraio 2004, n. 224. [1]
Decisione n. 2004/224/CE della Commissione che stabilisce le modalità di trasmissione, da parte degli Stati membri, delle informazioni sui piani o programmi previsti a norma della direttiva 96/62/CE del Consiglio relativi ai valori limite per taluni inquinanti dell'aria ambiente. (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.U.E. 6 marzo 2004, n. L 68).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) A norma dell'articolo 8, paragrafo 3, della
(2) L'articolo 11 della direttiva 96/62/CE impone agli Stati membri di trasmettere annualmente alla Commissione i loro piani e programmi.
(3) Se da un lato i piani e i programmi sono elaborati tenendo conto delle specifiche esigenze amministrative di ciascuno Stato membro, dall'altro è opportuno armonizzare le informazioni trasmesse alla Commissione, strutturandole conformemente alle modalità specifiche stabilite dalla presente decisione.
(4) Le disposizioni previste dalla presente decisione sono conformi al parere espresso dal comitato istituito dall'articolo 12 della direttiva 96/62/CE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Ai fini della trasmissione delle informazioni sui piani o programmi di cui all'articolo 8, paragrafo 3, della
Il testo integrale di tali piani e programmi è messo a disposizione della Commissione su richiesta di quest'ultima.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
ALLEGATO
(Omissis)
[1] Abrogata dall'art. 15 della