§ 6.3.22 - Direttiva 12 dicembre 1991, n. 689.
Direttiva n. 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi.


Settore:Normativa europea
Materia:6. ambiente e tutela della salute
Capitolo:6.3 territorio, ambiente e risorse naturali
Data:12/12/1991
Numero:689


Sommario
Art. 1.      1. La presente direttiva, elaborata in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 75/442/CEE, mira a ravvicinare le legislazioni degli Stati membri sulla gestione controllata dei [...]
Art. 2.      1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per esigere che in ogni luogo in cui siano depositati (messi in discarica) rifiuti pericolosi, questi ultimi siano catalogati e identificati
Art. 3.      1. La deroga all'obbligo di autorizzazione per gli stabilimenti o le imprese che provvedono essi stessi allo smaltimento dei propri rifiuti prevista all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a) [...]
Art. 4.      1. L'articolo 13 della direttiva 75/442/CEE è applicabile anche ai produttori dei rifiuti pericolosi
Art. 5.      1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché, nel corso della raccolta, del trasporto e del deposito temporaneo, i rifiuti siano adeguatamente imballati ed etichettati in [...]
Art. 6.      1. Conformemente all'articolo 7 della direttiva 75/442/CEE, le autorità competenti elaborano, separatamente o nell'ambito dei propri piani generali di gestione dei rifiuti, piani di gestione dei [...]
Art. 7.      Nei casi di emergenza o di grave pericolo, gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie, comprese, se del caso, deroghe temporanee alla presente direttiva, al fine di garantire che i [...]
Art. 8.      1. Nell'ambito della relazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 75/442/CEE e in base ad un questionario elaborato conformemente a detto articolo, gli Stati membri trasmettono [...]
Art. 9.      Le modifiche necessarie per adeguare gli allegati della presente direttiva al progresso scientifico e tecnico, nonché per procedere alla revisione dell'elenco dei rifiuti di cui all'articolo 1, [...]
Art. 10.      1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva prima del 27 giugno 1995. Essi ne informano [...]
Art. 11. 
Art. 12.      Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva


§ 6.3.22 - Direttiva 12 dicembre 1991, n. 689.

Direttiva n. 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi.

(G.U.C.E. 31 dicembre 1991, n. L 377).

 

Art. 1.

     1. La presente direttiva, elaborata in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 75/442/CEE, mira a ravvicinare le legislazioni degli Stati membri sulla gestione controllata dei rifiuti pericolosi.

     2. Fatta salva la presente direttiva, la direttiva 75/442/CEE riguarda i rifiuti pericolosi.

     3. Le definizioni di «rifiuto» e degli altri termini utilizzati nella presente direttiva sono quelle della direttiva 75/442/CEE.

     4. Ai fini della presente direttiva, si intende per «rifiuti pericolosi»:

     - i rifiuti precisati in un elenco da stabilirsi conformemente alla procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE e basato sugli allegati I e II della presente direttiva entro i sei mesi che precedono la data di applicazione della presente direttiva. Tali rifiuti devono possedere almeno una delle caratteristiche elencate nell'allegato III. L'elenco precitato tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e eventualmente dei valori limite di concentrazione. L'elenco è riesaminato periodicamente e, se necessario, riveduto secondo la stessa procedura;

     - qualsiasi altro rifiuto che, secondo uno Stato membro, possiede una delle caratteristiche indicate nell'allegato III. Tali casi saranno notificati alla Commissione e riesaminati conformemente alla procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE ai fini dell'adeguamento dell'elenco.

     5. La presente direttiva non riguarda i rifiuti domestici. Su proposta della Commissione, il Consiglio adotta, al massimo entro la fine del 1992, norme specifiche che tengano conto della particolare natura dei rifiuti domestici.

 

     Art. 2.

     1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per esigere che in ogni luogo in cui siano depositati (messi in discarica) rifiuti pericolosi, questi ultimi siano catalogati e identificati.

     2. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per esigere che gli stabilimenti e le imprese che provvedono allo smaltimento, al ricupero, alla raccolta o al trasporto di rifiuti pericolosi non mescolino categorie diverse di rifiuti pericolosi o rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.

     3. In deroga al paragrafo 2, può essere ammesso che siano mescolati rifiuti pericolosi con altri rifiuti pericolosi o con altri rifiuti, sostanze o materie solamente qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 4 della direttiva 75/442/CEE e, in particolare, per rendere più sicuri lo smaltimento o il ricupero dei rifiuti suddetti. Tale operazione è soggetta all'autorizzazione di cui agli articoli 9, 10 e 11 della direttiva 75/442/CEE.

     4. Qualora i rifiuti siano già mescolati con altri rifiuti, sostanze o materiali, occorre effettuarne la separazione, se l'operazione è tecnicamente e economicamente fattibile ed eventualmente per soddisfare l'articolo 4 della direttiva 75/442/CEE.

 

     Art. 3.

     1. La deroga all'obbligo di autorizzazione per gli stabilimenti o le imprese che provvedono essi stessi allo smaltimento dei propri rifiuti prevista all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 75/442/CEE non è applicabile ai rifiuti pericolosi oggetto della presente direttiva.

     2. Conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 75/442/CEE, uno Stato membro può dispensare dall'articolo 10 della presente direttiva gli stabilimenti o le imprese che provvedono al ricupero dei rifiuti oggetto della presente direttiva:

     - qualora detto Stato membro adotti norme generali che fissano i tipi e le quantità di rifiuti in questione e le condizioni specifiche (valori limite di sostanze pericolose contenute nei rifiuti, valori limite di emissione, tipo di attività) e altri requisiti necessari per effettuare forme diverse di ricupero e

     - qualora i tipi o le quantità di rifiuti ed i metodi di ricupero siano tali da rispettare le condizioni imposte all'articolo 4 della direttiva 75/442/CEE.

     3. Gli stabilimenti o le imprese di cui al paragrafo 2 sono registrati presso le autorità competenti.

     4. Se uno Stato membro intende avvalersi delle disposizioni del paragrafo 2, le norme di cui al suddetto paragrafo sono comunicate alla Commissione al più tardi tre mesi prima della loro entrata in vigore. La Commissione consulta gli Stati membri. Alla luce di tali consultazioni la commissione propone che tali norme siano adottate secondo la procedura di cui all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE.

 

     Art. 4.

     1. L'articolo 13 della direttiva 75/442/CEE è applicabile anche ai produttori dei rifiuti pericolosi.

     2. L'articolo 14 delle direttiva 75/442/CEE è applicabile anche ai produttori dei rifiuti pericolosi ed a tutti gli stabilimenti ed imprese che effettuano il trasporto di rifiuti pericolosi.

     3. Il registro di cui all'articolo 14 della direttiva 75/442/CEE deve essere conservato per almeno 3 anni, tranne nel caso di stabilimenti e imprese che effettuano il trasporto di rifiuti pericolosi i quali devono tenere detto registro per almeno 12 mesi. I documenti giustificativi relativi all'esecuzione delle operazioni di gestione devono essere forniti su richiesta delle autorità competenti o di un precedente detentore.

 

     Art. 5.

     1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché, nel corso della raccolta, del trasporto e del deposito temporaneo, i rifiuti siano adeguatamente imballati ed etichettati in conformità delle norme internazionali e comunitarie in vigore.

     2. Per quanto riguarda i rifiuti pericolosi, i controlli concernenti la raccolta ed il trasporto effettuati in base all'articolo 13 della direttiva 75/442/CEE riguardano in particolare l'origine e la destinazione di detti rifiuti.

     3. I rifiuti pericolosi, qualora vengano trasferiti, devono essere accompagnati da un formulario di identificazione contenente le informazioni di cui all'allegato I, sezione A della direttiva 84/631/CEE del Consiglio, del 6 dicembre 1984, relativa alla sorveglianza ed al controllo all'interno della Comunità delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti pericolosi, modificata da ultimo dalla direttiva 86/279/CEE.

 

     Art. 6.

     1. Conformemente all'articolo 7 della direttiva 75/442/CEE, le autorità competenti elaborano, separatamente o nell'ambito dei propri piani generali di gestione dei rifiuti, piani di gestione dei rifiuti pericolosi e li rendono pubblici.

     2. La Commissione procede ad una valutazione comparativa dei piani suddetti, in particolare per quanto riguarda i metodi di smaltimento e di ricupero. La Commissione tiene queste informazioni a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri che ne fanno richiesta.

 

     Art. 7.

     Nei casi di emergenza o di grave pericolo, gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie, comprese, se del caso, deroghe temporanee alla presente direttiva, al fine di garantire che i rifiuti pericolosi non costituiscano una minaccia per la popolazione o per l'ambiente. Gli Stati membri informano la Commissione di tali deroghe.

 

     Art. 8.

     1. Nell'ambito della relazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 75/442/CEE e in base ad un questionario elaborato conformemente a detto articolo, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sull'attuazione delle disposizioni della presente direttiva.

     2. Oltre alla relazione di sintesi di cui all'articolo 16, paragrafo 2 della direttiva 75/442/CEE, la Commissione riferisce ogni tre anni al Parlamento europeo ed al Consiglio in merito all'applicazione della presente direttiva.

     [3. Per ciascuno stabilimento o impresa che provvede allo smaltimento e/o al ricupero di rifiuti pericolosi principalmente per conto di terzi e che è suscettibile di essere parte della rete integrata di cui all'articolo 5 della direttiva 75/442/CEE, gli Stati membri trasmettono inoltre alla Commissione, entro il 12 dicembre 1994, le informazioni seguenti:

     - nome e indirizzo,

     - sistema di trattamento dei rifiuti,

     - tipo e quantità di rifiuti che possono essere trattati. Gli Stati membri comunicano ogni anno alla Commissione i cambiamenti relativi ai dati in questione.

     La Commissione tiene queste informazioni a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri che ne fanno richiesta.

     La forma in cui queste informazioni saranno comunicate alla Commissione è adottata secondo la procedura di cui all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE.] [1]

 

     Art. 9.

     Le modifiche necessarie per adeguare gli allegati della presente direttiva al progresso scientifico e tecnico, nonché per procedere alla revisione dell'elenco dei rifiuti di cui all'articolo 1, paragrafo 4 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE.

 

     Art. 10.

     1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva prima del 27 giugno 1995. Essi ne informano immediatamente la Commissione [2].

     2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

     3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

     Art. 11. [3]

     La direttiva 78/319/CEE è abrogata a decorrere dal 27 giugno 1995.

 

     Art. 12.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

ALLEGATO I

CATEGORIE O TIPI GENERICI DI RIFIUTI PERICOLOSI

ELENCATI IN BASE ALLA LORO NATURA O ALL'ATTIVITA'

CHE LI HA PRODOTTI [*]

(I RIFIUTI POSSONO PRESENTARSI SOTTO

FORMA DI LIQUIDO DI SOLIDO O DI FANGO)

ALLEGATO I.A

     Rifiuti che presentano una qualsiasi delle caratteristiche elencate nell'allegato III e che consistono in:

     1. Sostanze anatomiche: rifiuti di ospedali o provenienti da altre attività mediche

     2. Prodotti farmaceutici, medicinali, prodotti veterinari

     3. Prodotti per la protezione del legno

     4. Biocidi e prodotti fitosanitari

     5. Residui di prodotti utilizzati come solventi

     6. Sostanze organiche alogenate non utilizzate come solventi, escluse le sostanze polimerizzate inerti

     7. Sali per rinvenimento contenenti cianuri

     8. Oli e sostanze oleose minerali (ad esempio fanghi di lavorazione, ecc.)

     9. Miscugli olio/acqua o idrocarburo/acqua, emulsioni

     10. Sostanze contenenti PCB e/o PCT (ad esempio isolanti elettrici, ecc.)

     11. Sostanze bituminose provenienti da operazioni di raffinazione, distillazione o pirolisi (ad esempio residui di distillazione, ecc.)

     12. Inchiostri, coloranti, pigmenti, pitture, lacche, vernici

     13. Resine, lattici, plastificanti, colle/adesivi

     14. Sostanze chimiche non identificate e/o nuove provenienti da attività di ricerca, di sviluppo o di insegnamento, i cui effetti sull'uomo e/o sull'ambiente non sono noti (ad esempio rifiuti di laboratorio, ecc.)

     15. Prodotti pirotecnici e altre sostanze esplosive

     16. Prodotti di laboratori fotografici

     17. Qualunque materiale contaminato da un prodotto della famiglia dei dibenzofurani policlorurati

     18. Qualunque materiale contaminato da un prodotto della famiglia delle dibenzoparadiossine policlorurate

 

ALLEGATO I.B

     Rifiuti contenenti uno qualunque dei costituenti elencati nell'allegato II, aventi una delle caratteristiche elencate nell'allegato III e consistenti in:

     19. Saponi, corpi grassi, cere di origine animale o vegetale

     20. Sostanze organiche non alogenate non utilizzate come solventi

     21. Sostanze inorganiche senza metalli né composti metallici

     22. Scorie e/o ceneri

     23. Terre, argille o sabbie, compresi i fanghi di dragaggio

     24. Sali per rinvenimento non contenenti cianuri

     25. Polveri metalliche 26. Materiali catalitici usati

     27. Liquidi o fanghi contenenti metalli o composti metallici

     28. Rifiuti provenienti da trattamenti disinquinanti (ad esempio: polveri di filtri dell'aria, ecc.) salvo quelli previsti ai punti 29, 30 e 33 29. Fanghi provenienti dal lavaggio di gas

     30. Fanghi provenienti dagli impianti di depurazione dell'acqua

     31. Residui da decarbonazione

     32. Residui di colonne scambiatrici di ioni

     33. Fanghi residuati non trattati o non utilizzabili in agricoltura

     34. Residui della pulitura di cisterne e/o di materiale

     35. Materiale contaminato

     36. Recipienti contaminati (ad esempio: imballaggi, bombole di gas, ecc.) che abbiano contenuto uno o più dei costituenti elencati nell'allegato II

     37. Accumulatori e pile elettriche

     38. Oli vegetali

     39. Oggetti provenienti da una raccolta selettiva di rifiuti domestici e aventi una delle caratteristiche elencate nell'allegato III

     40. Qualunque altro rifiuto contenente uno qualunque dei costituenti elencati nell'allegato II e aventi una delle caratteristiche elencate nell'allegato III

 

 

[*] Alcune ripetizioni rispetto alle voci dell'allegato II sono fatte intenzionalmente.

 

ALLEGATO II

COSTITUENTI CHE RENDONO PERICOLOSI I RIFIUTI

    DELL'ALLEGATO I.B QUANDO TALI RIFIUTI POSSIEDONO LE CARATTERISTICHE

DELL'ALLEGATO III [*]

     Rifiuti aventi come costituenti:

     C1 Berillio, composti del berillio

     C2 Composti del vanadio

     C3 Composti del cromo esavalente

     C4 Composti del cobalto

     C5 Composti del nickel

     C6 Composti del rame

     C7 Composti dello zinco

     C8 Arsenico, composti dell'arsenico

     C9 Selenio, composti del selenio

     C10 Composti dell'argento

     C11 Cadmio, composti del cadmio

     C12 Composti dello stagno

     C13 Antimonio, composti dell'antimonio

     C14 Tellurio, composti del tellurio

     C15 Composti del bario, ad eccezione del solfato di bario

     C16 Mercurio, composti del mercurio

     C17 Tallio, composti del tallio

     C18 Piombo, composti del piombo

     C19 Solfuri inorganici

     C20 Composti inorganici del fluoro, escluso il fluoruro di calcio

     C21 Cianuri inorganici

     C22 I seguenti metalli alcalini o alcalino-terrosi: litio, sodio, potassio, calcio, magnesio sotto forma non combinata

     C23 Soluzioni acide o acidi sotto forma solida

     C24 Soluzioni basiche o basi sotto forma solida

     C25 Amianto (polvere e fibre)

     C26 Fosforo, composti del fosforo esclusi i fosfati minerali

     C27 Metallocarbonili

     C28 Perossidi

     C29 Clorati

     C30 Perclorati

     C31 Azoturi

     C32 PCB e/o PCT

     C33 Composti farmaceutici o veterinari

     C34 Biocidi e sostanze fitosanitarie (ad esempio antiparassitari, ecc.)

     C35 Sostanze infettive

     C36 Oli di creosoto

     C37 Isocianati, tiocianati

     C38 Cianuri organici (ad esempio: nitrilli, ecc.)

     C39 Fenoli, composti fenolati

     C40 Solventi alogenati

     C41 Solventi organici, esclusi i solventi alogenati

     C42 Composti organo-alogenati, escluse le sostanze polimerizzate inerti e le altre sostanze indicate nel presente allegato

     C43 Composti aromatici, composti organici policiclici ed eterociclici

     C44 Ammine alifatiche

     C45 Ammine aromatiche

     C46 Eteri

     C47 Sostanze di carattere esplosivo, escluse le sostanze indicate in altri punti del presente allegato

     C48 Composti organici dello zolfo

     C49 Qualsiasi prodotto della famiglia dei dibenzofurani policlorati

     C50 Qualsiasi prodotto della famiglia delle dibenzo-paradiossine policlorate

     C51 Idrocarburi e loro composti ossigenati azotati e/o solforati non altrimenti indicati nel presente allegato

 

 

[*] Alcune ripetizioni rispetto ai tipi generici di rifiuti pericolosi dell'allegato I sono fatte intenzionalmente.

 

ALLEGATO III

CARATTERISTICHE DI PERICOLO PER I RIFIUTI

     H1 «Esplosivo»: sostanze e preparati che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti più del dinitrobenzene;

     H2 «Comburente»: sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattuto se infiammabili, presentano una forte reazione esotermica;

     H3-A «Facilmente infiammabile»: sostanze e preparati:

     - liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21 °C (compresi i liquidi estremamente infiammabili), o - che a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, o - solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento della sorgente di accensione, o - gassosi che si infiammano a contatto con l'aria a pressione normale, o - che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in quantità pericolose;

     H3-B «Infiammabile»: sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è pari o superiore a 21 °C e inferiore o pari a 55 °C;

     H4 «Irritante»: sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria;

     H5 «Nocivo»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute di gravità limitata;

     H6 «Tossico»: sostanze e preparati (comprese le sostanze e i preparati molto tossici) che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute gravi, acuti o cronici e anche la morte;

     H7 «Cancerogeno»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre il cancro o aumentarne la frequenza;

     H8 «Corrosivo»: sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva;

     H9 «Infettivo»: sostanze contenenti microrganismi vitali o loro tossine, conosciute o ritenute per buoni motivi come cause di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi;

     H10 «Teratogeno»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre malformazioni congenite non ereditarie o aumentarne la frequenza;

     H11 «Mutageno»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne la frequenza;

     H12 Sostanze e preparati che, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico;

     H13 Sostanze e preparati suscettibili, dopo eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio ad un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate;

     H14 «Ecotossico»: sostanze e preparati che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o più settori dell'ambiente.

 

Note

     1. L'attribuzione delle caratteristiche di pericolo «tossico» (e «molto tossico»), «nocivo», «corrosivo» e «irritante» è effettuata secondo i criteri stabiliti nell'allegato VI, parte I.A e parte II.B della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose, nella versione modificata dalla direttiva 79/831/CEE del Consiglio.

     2. Per quanto concerne l'attribuzione delle caratteristiche «cancerogeno», «teratogeno» e «mutageno» e riguardo all'attuale stato delle conoscenze, precisazioni supplementari figurano nella guida per la classificazione e l'etichettatura di cui all'allegato VI (parte II D) della direttiva 67/548/CEE, nella versione modificata dalla direttiva 83/467/CEE della Commissione.

 

Metodi di prova

     I metodi di prova sono intesi a conferire un significato specifico alle definizoni di cui all'allegato III.

I metodi da utilizzare sono quelli descritti nell'allegato V della direttiva 67/548/CEE, nella versione modificata dalla direttiva 84/449/CEE della Commissione o dalle successive direttive della Commissione che adeguano al progresso tecnico la direttiva 67/548/CEE. Questi metodi sono basati sui lavori e sulle raccomandazioni degli organismi internazionali competenti, in particolare su quelli dell'OCSE.

 

 


[1] Paragrafo abrogato dall’art. 21 del regolamento (CE) n. 166/2006.

[2] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 della direttiva n. 94/31/CE.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 1 della direttiva n. 94/31/CE.