§ 6.2.309 - Decisione 3 novembre 2010, n. 670.
Decisione n. 2010/670/UE della Commissione, che definisce i criteri e le misure per il finanziamento di progetti dimostrativi su scala [...]


Settore:Normativa europea
Materia:6. ambiente e tutela della salute
Capitolo:6.2 inquinamento e perturbazioni ambientali
Data:03/11/2010
Numero:670


Sommario
Art. 1.  Oggetto
Art. 2.  Principi
Art. 3.  Costi pertinenti
Art. 4.  Ruolo della BEI
Art. 5.  Procedura di selezione
Art. 6.  Criteri di ammissibilità
Art. 7.  Diligenza finanziaria e tecnica
Art. 8.  Selezione dei progetti
Art. 9.  Decisioni di assegnazione
Art. 10.  Monetizzazione delle quote e gestione delle entrate
Art. 11.  Erogazione delle entrate e uso delle entrate non erogate
Art. 12.  Condivisione delle conoscenze
Art. 13.  Rendicontazione degli Stati membri
Art. 14.  Relazione della Commissione
Art. 15.  Destinatari


§ 6.2.309 - Decisione 3 novembre 2010, n. 670.

Decisione n. 2010/670/UE della Commissione, che definisce i criteri e le misure per il finanziamento di progetti dimostrativi su scala commerciale mirati alla cattura e allo stoccaggio geologico del CO 2 in modo ambientalmente sicuro, nonché di progetti dimostrativi relativi a tecnologie innovative per le energie rinnovabili nell’ambito del sistema di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità istituito dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(G.U.U.E. 6 novembre 2010, n. L 290)

 

[notificata con il numero C(2010) 7499]

 

LA COMMISSIONE EUROPEA,

 

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

 

vista la direttiva n. 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio [1], in particolare l’articolo 10 bis, paragrafo 8, terzo comma,

 

considerando quanto segue:

 

(1) Il Consiglio europeo del giugno 2008 ha invitato la Commissione a presentare quanto prima un meccanismo inteso ad incentivare investimenti degli Stati membri e del settore privato volti ad assicurare la costruzione e la messa in funzione, entro il 2015, di un massimo di 12 impianti di dimostrazione della tecnologia per la cattura e lo stoccaggio di CO2 ("CCS").

 

(2) L’articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE istituisce un meccanismo per il finanziamento di progetti dimostrativi su scala commerciale, mirati alla cattura e allo stoccaggio geologico ambientalmente sicuri di CO2 (in seguito "progetti dimostrativi CCS") e di progetti dimostrativi relativi alle tecnologie innovative per le energie rinnovabili (in seguito "progetti dimostrativi FER"). Al fine di garantire il funzionamento corretto di questo meccanismo, è necessario stabilire norme e criteri di selezione e attuazione per tali progetti, nonché i principi di base che ne derivano per la monetizzazione delle quote e per la gestione delle entrate.

 

(3) Il 7 ottobre 2009 la Commissione ha adottato la comunicazione "Investire nello sviluppo di tecnologie a basse emissioni di carbonio" [2], che sottolinea il ruolo del finanziamento di cui alla presente decisione nell’attuazione del piano strategico europeo per le tecnologie energetiche (piano SET) relativamente ai progetti dimostrativi necessari.

 

(4) Il finanziamento a titolo della presente decisione è soggetto ad approvazione preventiva da parte della Commissione per ogni eventuale componente di aiuto di Stato del contributo finanziario complessivo da parte di risorse pubbliche, conformemente agli articoli 107 e 108 del trattato, al fine di garantire che il finanziamento sia circoscritto a quanto necessario per l’attuazione e l’esercizio del progetto, tenuto conto di eventuali impatti negativi sulla concorrenza. Gli Stati membri sono pertanto tenuti a notificare alla Commissione qualsiasi finanziamento che comporti aiuti di Stato, conformemente all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato, per consentire il coordinamento della procedura di selezione di cui alla presente decisione con la valutazione dell’aiuto di Stato.

 

(5) Il finanziamento stanziato nell’ambito della presente decisione non costituisce parte del bilancio generale dell’Unione europea. Esso può dunque essere abbinato a finanziamenti derivati da altri strumenti, compresi i fondi strutturali e di coesione e il programma energetico europeo per la ripresa (EEPR). Può altresì essere abbinato a finanziamenti nel quadro del meccanismo di finanziamento dei prestiti con condivisione del rischio (RSFF) istituito dall’Unione e dalla Banca europea per gli investimenti (BEI).

 

(6) Al fine di evitare una concorrenza tra Stati membri per le sovvenzioni, il finanziamento nell’ambito della presente decisione deve essere fissato al 50 % dei costi pertinenti, purché l’importo totale del finanziamento nel quadro della presente decisione non superi il limite del 15 % delle quote disponibili complessive, come disposto dalla direttiva 2003/87/CE, nel qual caso il finanziamento è limitato al 15 % delle quote complessive. Tale finanziamento dovrebbe altresì essere complementare a un ingente finanziamento da parte del gestore. Per evitare di applicare un trattamento preferenziale ai progetti finanziati nell’ambito dell’EEPR, si deve dedurre dal finanziamento in virtù della presente decisione l’importo ottenuto dall’EEPR.

 

(7) L’istituzione di un programma dimostrativo UE che promuova i migliori progetti possibili riguardanti un ampio spettro di tecnologie in zone geograficamente equilibrate sul territorio degli Stati membri, comprese le zone economiche esclusive e le piattaforme continentali, non può essere realizzato in maniera soddisfacente se i progetti sono selezionati a livello nazionale. La selezione deve dunque avvenire a livello dell’Unione. Al fine di garantire la coerenza con le procedure nazionali di selezione e finanziamento, gli Stati membri devono essere responsabili della raccolta delle domande di finanziamento dai promotori e della valutazione dei progetti sulla base dei criteri di ammissibilità stabiliti in questa decisione. Poiché i progetti finanziati dalla presente decisione saranno per la maggior parte cofinanziati dagli Stati membri, questi ultimi devono anche avere la possibilità di decidere quali progetti desiderano promuovere e quali domande intendono sottoporre alla procedura di selezione dell’Unione. La presentazione di tali domande non è destinata a sostituire la notifica di aiuto di Stato per i casi in cui il finanziamento contenga una componente di aiuto di Stato. Il ruolo degli Stati membri deve essere ulteriormente rafforzato mediante l’organizzazione di un secondo ciclo di consultazioni per confermare, ove opportuno, valori e strutture del contributo di finanziamento pubblico complessivo e sottoponendo l’elenco provvisorio di progetti selezionati al parere, anche qualitativo, del comitato sui cambiamenti climatici prima dell’adozione delle decisioni di assegnazione.

 

(8) Alla luce dell’esperienza nella selezione e nel finanziamento di progetti, la Commissione ha richiesto la partecipazione della BEI per attuare la presente decisione. La BEI ha accettato di svolgere, su richiesta, a nome e per conto della Commissione, determinate mansioni relative alla selezione dei progetti, alla monetizzazione delle quote e alla gestione delle relative entrate. I termini e le condizioni specifici della cooperazione, compresa la remunerazione della BEI, devono essere disciplinati in un accordo tra la Commissione e la BEI, soggetto all’approvazione degli organi decisionali della BEI. La BEI deve essere rimborsata per l’esecuzione delle suddette mansioni con gli introiti generati dalla gestione delle entrate.

 

(9) I fondi disponibili derivanti dai 300 milioni di quote devono essere assegnati attraverso due cicli di inviti a presentare proposte per consentire, da una parte, che i progetti maturi ricevano i finanziamenti già nel primo ciclo e, dall’altra parte, per garantire la possibilità di correggere eventuali squilibri tecnici o geografici nel secondo ciclo. Qualora vi sia una concorrenza insufficiente in una particolare sottocategoria di progetti nel primo ciclo, le decisioni di assegnazione in tale sottocategoria saranno posticipate al secondo ciclo per massimizzare l’impiego dei fondi disposti dalla presente decisione.

 

(10) Il finanziamento nel quadro della presente decisione deve essere riservato a progetti che si avvalgono di tecnologie innovative rispetto allo stato dell’arte nelle sottocategorie principali di ogni tecnologia. Tali tecnologie non devono essere già disponibili su scala commerciale, ma devono essere sufficientemente avanzate per una dimostrazione su scala precommerciale. Esse devono avere ragionevoli prospettive di riuscita, considerando il fatto che i rischi tecnologici sono inevitabili; la scala di dimostrazione proposta deve essere tale che non si verifichino ulteriori problemi di rilievo in un successivo incremento di scala. Esse devono possedere un elevato potenziale di riproducibilità e offrire quindi prospettive significative per una riduzione economicamente efficace del CO2 sia a livello di Unione, sia globale. Sono pertanto ammissibili al finanziamento solo i progetti che ricadono in specifiche categorie e che soddisfano i requisiti particolari fissati nella presente decisione.

 

(11) Al fine di assicurare la diversità tecnologica, nel primo ciclo di inviti a presentare proposte è opportuno finanziare otto progetti dimostrativi CCS (di cui almeno uno ma non più di tre progetti per ogni categoria di progetto, almeno tre con stoccaggio in giacimenti di idrocarburi e almeno tre con stoccaggio in acquiferi salini), nonché un progetto per ciascuna delle sottocategorie di progetto FER. Qualora vi fossero risorse sufficienti, dovrebbe essere possibile finanziare ulteriori progetti, mantenendo l’equilibrio tra progetti dimostrativi CCS e FER. Inoltre, per assicurare l’equilibrio geografico, devono essere finanziati almeno uno, ma non più di tre progetti per ogni Stato membro. In virtù della loro natura, i progetti destinati a interessare il territorio di diversi Stati membri non devono essere limitati da tale criterio.

 

(12) In linea di principio, devono essere selezionati i progetti che soddisfano i requisiti di numero per categoria nella maniera più redditizia.

 

(13) Per garantire che i progetti selezionati siano operativi come previsto e che i fondi siano impiegati efficacemente, le decisioni di assegnazione devono essere subordinate al rilascio di tutte le autorizzazioni nazionali necessarie, conformemente ai rispettivi requisiti fissati nel diritto dell’Unione europea, e le decisioni finali di investimento devono essere adottate dai promotori, entro un periodo di tempo predefinito dall’adozione delle decisioni di assegnazione.

 

(14) Gli Stati membri devono erogare i fondi ai progetti sulla base di strumenti giuridicamente vincolanti. Come disposto dalla direttiva 2003/87/CE, le erogazioni devono avvenire con cadenza annuale, sulla base della quantità di CO2 stoccata per i progetti dimostrativi CCS e comunicata, controllata e verificata, conformemente alla direttiva 2003/87/CE, e sulla base dell’energia prodotta per i progetti FER. Qualora gli Stati membri garantiscano il rimborso di ogni finanziamento in eccesso, deve essere possibile erogare parzialmente o integralmente l’importo del finanziamento per un progetto prima che questo sia operativo. Alla luce della particolare importanza della condivisione di conoscenze nell’ambito di un programma dimostrativo, i fondi devono essere erogati solo nel caso siano soddisfatti i requisiti di condivisione delle conoscenze.

 

(15) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,

 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

Art. 1. Oggetto

La presente decisione contiene disposizioni e criteri riguardanti:

 

1) la selezione di progetti dimostrativi CCS su scala commerciale destinati alla cattura e allo stoccaggio di CO2 ("progetti dimostrativi CCS") e di progetti dimostrativi di tecnologie innovative nell’ambito delle energie rinnovabili ("progetti dimostrativi FER") di cui alla direttiva 2003/87/CE;

 

2) la monetizzazione delle quote di cui alla direttiva 2003/87/CE per il sostegno di progetti dimostrativi CCS e FER, nonché la gestione delle relative entrate;

 

3) l’erogazione delle entrate e l’attuazione di progetti dimostrativi CCS e FER.

 

La presente decisione, ivi comprese le disposizioni relative alla monetizzazione delle quote, è applicabile fatti salvi altri atti di applicazione adottati ai sensi alla direttiva 2003/87/CE.

 

     Art. 2. Principi

1. Le quote disponibili nella riserva per i nuovi entranti di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 8, sono pari a 300 milioni.

 

2. La selezione di progetti dimostrativi CCS e FER da finanziare nel quadro della presente decisione avviene in due cicli di inviti a presentare proposte organizzati dalla Commissione e destinati agli Stati membri, per l’equivalente di 200 milioni di quote per il primo ciclo di inviti a presentare proposte, e di 100 milioni di quote e della parte restante di quote del primo ciclo, per il secondo ciclo di inviti a presentare proposte.

 

3. Conformemente all’articolo 10 bis, paragrafo 8, quarto comma, quarta frase, della direttiva 2003/87/CE, il finanziamento nel quadro della presente decisione è pari al 50 % dei costi pertinenti. Qualora la domanda complessiva di finanziamento pubblico sia inferiore al 50 % dei costi pertinenti, essa è finanziata integralmente nell’ambito della presente decisione.

 

Qualora il finanziamento nel quadro della presente decisione sia abbinato al finanziamento nell’ambito del programma energetico europeo per la ripresa (EEPR), l’importo ricevuto dall’EEPR sarà dedotto dal finanziamento di cui alla presente decisione.

 

     Art. 3. Costi pertinenti

1. Ai fini dell’articolo 2, paragrafo 3, sono applicabili le disposizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.

 

2. I costi pertinenti dei progetti dimostrativi CCS sono i costi di investimento sostenuti dal progetto per l’applicazione della CCS al netto del valore netto attualizzato della migliore stima dei profitti e dei costi operativi derivati dall’applicazione della CCS nei primi dieci anni di attività.

 

3. I costi pertinenti dei progetti dimostrativi FER sono i costi di investimento supplementari sostenuti dal progetto per l’applicazione di una tecnologia innovativa nell’ambito delle energie rinnovabili al netto del valore netto attualizzato della migliore stima dei profitti e dei costi operativi nei primi cinque anni di attività rispetto a una produzione convenzionale avente la medesima capacità in termini di produzione effettiva di energia.

 

4. I costi di investimento di cui ai paragrafi 2 e 3 devono coprire il costo dell’investimento in terreni, impianti e macchinari.

 

I costi di investimento possono altresì essere afferenti a investimenti in trasferimenti di tecnologia e licenze operative di know-how (in seguito "attività immateriali"), purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

 

a) le attività immateriali possono essere considerate un elemento patrimoniale ammortizzabile;

 

b) l’attività immateriale è acquisita a condizioni di mercato al miglior prezzo possibile;

 

c) l’attività immateriale resta a disposizione del beneficiario per almeno cinque anni.

 

Qualora l’attività immateriale sia ceduta prima del periodo di cinque anni di cui alla lettera c) del secondo comma, gli introiti ottenuti dalla cessione saranno dedotti dai costi pertinenti.

 

5. I costi e i benefici operativi netti di cui ai paragrafi 2 e 3 si fondano sulla migliore stima delle spese operative sostenute dal progetto relativamente ai costi di produzione e prendono in considerazione tutti gli eventuali benefici derivati da strumenti di sostegno anche se essi non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato, nonché i costi evitati e le misure esistenti di incentivo fiscale.

 

     Art. 4. Ruolo della BEI

La Banca europea per gli investimenti (BEI) svolge le mansioni di cui alla presente decisione su richiesta, in nome e per conto della Commissione. La Commissione è responsabile nei confronti dei terzi.

 

La BEI è rimborsata per l’esecuzione delle suddette mansioni con gli introiti generati dalla gestione delle entrate.

 

La Commissione e la BEI concludono un accordo che stabilisce i termini e le condizioni specifici per l’esecuzione delle mansioni da parte della BEI.

 

     Art. 5. Procedura di selezione

1. Gli inviti a presentare proposte sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

2. Gli Stati membri raccolgono le domande di finanziamento per progetti da attuare sul territorio nazionale.

 

Se un progetto interessa invece diversi Stati membri (in seguito "progetto transfrontaliero"), lo Stato membro che riceve la domanda di finanziamento ne informa gli altri Stati membri interessati e coopera con gli altri Stati membri al fine di raggiungere una decisione comune sulla presentazione del progetto da parte dello Stato membro che riceve la domanda di finanziamento.

 

3. Gli Stati membri valutano se un progetto soddisfa i requisiti di ammissibilità di cui all’articolo 6. Qualora sia il caso e se lo Stato membro promuove il progetto, esso presenta la proposta alla BEI e ne informa la Commissione.

 

All’atto della presentazione delle domande di finanziamento, lo Stato membro fornisce, per ogni progetto, le seguenti informazioni:

 

a) i costi pertinenti, in euro, di cui all’articolo 2, paragrafo 3;

 

b) la domanda complessiva di finanziamento pubblico in euro, corrispondente ai costi pertinenti dai quali è dedotto il contributo del gestore a tali costi;

 

c) la migliore stima del valore netto attuale dei benefici supplementari derivati da strumenti di sostegno calcolati conformemente all’articolo 3, paragrafo 5;

 

d) per i progetti dimostrativi CCS, la quantità complessiva prevista di CO2 stoccata nei primi dieci anni di attività o, per i progetti dimostrativi FER, la quantità complessiva prevista di energia prodotta nei primi cinque anni di attività.

 

Gli Stati membri sono inoltre tenuti a notificare alla Commissione qualsiasi finanziamento di progetto che comporti un aiuto di Stato, conformemente all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato, per consentire il coordinamento della procedura di selezione con la valutazione dell’aiuto di Stato.

 

4. Sulla base delle proposte presentate ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo, la BEI esegue una valutazione dell’efficienza finanziaria e della fattibilità tecnica dei progetti (obbligo di diligenza tecnica e finanziaria), conformemente all’articolo 7.

 

Qualora la valutazione abbia esito positivo, la BEI formula alla Commissione raccomandazioni di assegnazione, conformemente all’articolo 8.

 

5. Sulla base delle raccomandazioni di cui al paragrafo 4 e previa consultazione supplementare degli Stati membri interessati per confermare, ove opportuno, il valore e la struttura del finanziamento pubblico complessivo, nonché del comitato sui cambiamenti climatici ai sensi dell’articolo 3 della decisione 1999/468/CE del Consiglio [3], la Commissione adotta le decisioni di assegnazione destinate agli Stati membri interessati menzionando l’importo in euro del finanziamento concesso ai progetti.

 

     Art. 6. Criteri di ammissibilità

1. Un progetto è ammissibile al finanziamento se soddisfa i seguenti criteri:

 

a) il progetto deve rientrare in una delle categorie elencate nella parte A dell’allegato I;

 

b) il progetto deve soddisfare i requisiti fissati nella parte B dell’allegato I;

 

c) i progetti elencati nella parte A.II dell’allegato I devono essere di natura innovativa. Le tecnologie esistenti e sperimentate non sono ammissibili.

 

2. Qualora uno Stato membro non sia in grado di presentare proposte di progetti che rientrano in una delle sottocategorie elencate nella parte A.II dell’allegato I e che soddisfano le relative soglie BEI conformemente all’articolo 5, paragrafo 3, lo Stato membro può presentare progetti inferiori alle soglie pertinenti che sono considerati ammissibili al finanziamento in deroga al paragrafo 1.

 

     Art. 7. Diligenza finanziaria e tecnica

La BEI esegue la valutazione di diligenza di ciascun progetto presentato, conformemente alle specifiche indicate negli inviti a presentare proposte di cui all’articolo 5, paragrafo 1, che ha per oggetto almeno i seguenti aspetti:

 

1) campo di applicazione tecnico;

 

2) costi;

 

3) finanziamento;

 

4) attuazione;

 

5) attività;

 

6) impatto ambientale;

 

7) procedure d’appalto.

 

     Art. 8. Selezione dei progetti

1. Si finanziano otto progetti che rientrano nella parte A.I dell’allegato I e un progetto per ciascuna sottocategoria elencata nella parte A.II dell’allegato I.

 

Se tuttavia le risorse lo consentono, possono essere finanziati ulteriori progetti mantenendo l’equilibrio tra progetti dimostrativi CCS e FER.

 

Qualora siano proposti non oltre due progetti per una data sottocategoria, la Commissione valuta gli eventuali impatti sulla concorrenza del numero limitato ai fini della selezione di cui alla presente decisione e può decidere, ove opportuno, di posticipare al secondo ciclo di inviti a presentare proposte le decisioni di assegnazione della sottocategoria interessata.

 

2. I progetti sono classificati in ordine crescente di costo per prestazione unitaria. I progetti CCS sono elencati in un unico gruppo. I progetti FER sono classificati secondo ciascuna delle sottocategorie specificate nella parte A.II dell’allegato I.

 

Ai fini del primo comma, il costo per prestazione unitaria è calcolato come la somma degli importi di cui all’articolo 5, paragrafo 3, lettere b) e c), divisa per la quantità complessiva prevista di CO2 stoccata nei primi dieci anni di attività per i progetti dimostrativi CCS oppure per la quantità complessiva prevista di energia prodotta nei primi cinque anni di attività per i progetti dimostrativi FER.

 

Qualora gli Stati membri interessati confermino ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 5, che esiste un finanziamento pubblico sufficiente per i progetti dimostrativi CCS, sono selezionati i progetti ai posti più in alto della classifica, purché siano rispettati tutti i criteri seguenti:

 

a) siano selezionati almeno un progetto e al massimo tre per ogni categoria di progetto;

 

b) siano selezionati almeno tre progetti con stoccaggio in giacimenti di idrocarburi; e

 

c) siano selezionati almeno tre progetti con stoccaggio in acquiferi salini.

 

Qualora tali criteri non siano soddisfatti, il progetto in questione non è selezionato ed è preso in considerazione il successivo progetto meglio classificato. La procedura è iterata fino alla selezione degli otto progetti.

 

Qualora gli Stati membri interessati confermino ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 5, che esiste un finanziamento pubblico sufficiente per i progetti dimostrativi FER, è selezionato il progetto primo classificato di ciascuna sottocategoria. Qualora in nessuno dei cicli di inviti a presentare proposte in una o più sottocategorie vi siano progetti fattibili sotto l’aspetto finanziario e tecnico, si finanzia un numero corrispondente di progetti supplementari appartenenti ad altre sottocategorie della medesima categoria di progetto. I dettagli sono specificati negli inviti a presentare proposte di cui all’articolo 5, paragrafo 1.

 

I progetti dimostrativi CCS selezionati costituiscono collettivamente "il gruppo CCS" e i progetti dimostrativi FER selezionati costituiscono collettivamente "il gruppo FER".

 

3. In deroga al paragrafo 1, ove la domanda complessiva di finanziamento nel quadro della presente decisione sia superiore ai fondi disponibili, il numero di progetti selezionati è ridotto, in modo che la domanda di finanziamento sia ridotta proporzionalmente in ciascuno dei gruppi di cui al paragrafo 2, terzo e quinto comma.

 

Per ciascuno dei gruppi, il progetto che rappresenta il costo maggiore per prestazione unitaria è scartato per primo, seguito dal progetto che rappresenta il maggiore costo per prestazione unitaria in un’altra categoria. La procedura è ripetuta fino a quando le domande di finanziamento corrispondono ai fondi disponibili.

 

4. Subordinatamente alla disponibilità di proposte presentate alla BEI ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, e raccomandate dalla BEI alla Commissione ai fini delle decisioni di assegnazione ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, sono selezionati almeno uno e non più di tre progetti per il medesimo Stato membro.

 

Il primo comma non si applica tuttavia ai progetti transfrontalieri.

 

     Art. 9. Decisioni di assegnazione

Le decisioni di assegnazione sono subordinate all’ottenimento di tutte le autorizzazioni nazionali necessarie, conformemente alle relative norme del diritto dell’Unione, all’approvazione di qualsiasi aiuto di Stato da parte della Commissione relativamente a un progetto che sta per essere selezionato e all’adozione delle decisioni finali di investimento da parte dei promotori, entro 24 mesi dall’adozione delle decisioni di assegnazione.

 

Per quanto riguarda i progetti dimostrativi CCS con stoccaggio in acquiferi salini, le decisioni di assegnazione sono subordinate all’ottenimento di tutte le autorizzazioni nazionali necessarie, conformemente alle relative norme del diritto dell’Unione, all’approvazione di qualsiasi aiuto di Stato da parte della Commissione relativamente a un progetto che sta per essere selezionato e all’adozione delle decisioni finali di investimento da parte dei promotori, entro 36 mesi dall’adozione delle decisioni di assegnazione.

 

Le decisioni di assegnazione cessano di avere effetti giuridici se le condizioni di cui al primo o secondo comma non sono soddisfatte.

 

     Art. 10. Monetizzazione delle quote e gestione delle entrate

1. Ai fini della monetizzazione delle quote e della gestione delle entrate che ne derivano, la Commissione agisce per conto degli Stati membri.

 

2. Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché i 300 milioni di quote di cui all’articolo 2, paragrafo 1, siano trasferiti alla BEI per la monetizzazione e la gestione delle entrate.

 

3. La BEI vende le quote corrispondenti a tale ciclo di inviti a presentare proposte prima che siano adottate le decisioni di assegnazione per ogni ciclo di inviti a presentare proposte di cui all’articolo 5, paragrafo 1.

 

La BEI gestisce le entrate e le trasferisce agli Stati membri, ai fini dell’erogazione di cui all’articolo 11.

 

     Art. 11. Erogazione delle entrate e uso delle entrate non erogate

1. Gli Stati membri versano le entrate ai promotori del progetto sulla base di strumenti giuridicamente vincolanti che stabiliscano almeno i seguenti punti:

 

a) il progetto e il finanziamento concesso in euro;

 

b) la data di entrata in esercizio;

 

c) i requisiti per la condivisione delle conoscenze ai sensi dell’articolo 12;

 

d) i requisiti relativi all’erogazione delle entrate ai sensi dei paragrafi da 2 a 6 del presente articolo;

 

e) i requisiti per la relazione di cui all’articolo 13;

 

f) l’informazione relativa alle condizioni di applicabilità della decisione di cui all’articolo 9.

 

Per il primo ciclo di inviti a presentare proposte di cui all’articolo 5, paragrafo 1, l’ultima data utile di entrata in esercizio di cui alla lettera b), primo comma, del presente paragrafo è il 31 dicembre 2015, salvo che la rispettiva decisione di assegnazione sia adottata dopo il 31 dicembre 2011, nel qual caso la data di entrata in esercizio non oltrepassa quattro anni dalla data della decisione di assegnazione.

 

2. L’erogazione avviene con cadenza annuale. Per i progetti dimostrativi CCS, gli importi erogati corrispondono alla quantità di CO2 stoccata nell’anno di riferimento, controllata, comunicata e verificata, ai sensi degli articoli 14 e 15 della direttiva 2003/87/CE, moltiplicata per il tasso di finanziamento, e per i progetti dimostrativi FER, corrispondono alla quantità di energia prodotta moltiplicata per il tasso di finanziamento.

 

Il tasso di finanziamento è calcolato dividendo il finanziamento concesso per il 75 % della quantità complessiva prevista di CO2 stoccata nei primi dieci anni di attività nel caso dei progetti dimostrativi CCS, oppure per il 75 % della quantità complessiva prevista di energia prodotta nei primi cinque anni di attività nel caso dei progetti dimostrativi FER.

 

3. L’erogazione per un dato anno avviene solamente nel caso in cui si soddisfino i requisiti di condivisione delle conoscenze per il medesimo anno.

 

4. Le erogazioni sono limitate al periodo di dieci anni a decorrere dalla data di cui al paragrafo 1, lettera b), nel caso di progetti dimostrativi CCS e al periodo di cinque anni a decorrere dalla stessa data nel caso di progetti dimostrativi FER. I fondi complessivi erogati non possono in nessun caso superare il finanziamento assegnato di cui al paragrafo 1, lettera a).

 

5. Qualora lo Stato membro in questione garantisca che il finanziamento in eccesso rispetto a quello giustificato ai sensi dei paragrafi 2, 3 e 4 è restituito alla BEI, il finanziamento parziale o integrale di un progetto può essere erogato precedentemente all’entrata in esercizio di tale progetto, conformemente alle specifiche fissate nella decisione di assegnazione.

 

6. Fatto salvo l’articolo 4, paragrafo 2, le entrate non erogate a progetti e gli introiti generati dalla gestione delle entrate sono impiegati per cofinanziare ulteriori progetti dimostrativi nel quadro della presente decisione fino al 31 dicembre 2015.

 

Gli Stati membri restituiscono alla BEI tutte le entrate non erogate.

 

Successivamente al 31 dicembre 2015, i fondi rimanenti vanno a beneficio degli Stati membri. Al termine dell’erogazione, tali fondi sono ceduti agli Stati membri, conformemente ai principi fissati dall’articolo 10 bis, paragrafo 7, della direttiva 2003/87/CE.

 

     Art. 12. Condivisione delle conoscenze

Gli Stati membri garantiscono che tutti i gestori di progetto, i membri del consorzio, i fornitori e i subappaltatori che traggono un sostanziale beneficio dal finanziamento pubblico per lo sviluppo del loro prodotto o servizio condividano le informazioni relative agli elementi dell’allegato II con altri gestori di progetto, amministrazioni pubbliche, istituti di ricerca, organizzazioni non governative e il pubblico, conformemente alle specifiche supplementari stabilite negli inviti a presentare proposte di cui all’articolo 5, paragrafo 1.

 

Le informazioni sono condivise con cadenza annuale e riguardano tutta l’informazione generata ed elaborata in un dato anno.

 

     Art. 13. Rendicontazione degli Stati membri

Durante i periodi di cui all’articolo 11, paragrafo 4, gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione, entro il 31 dicembre di ogni anno, relazioni sull’attuazione dei progetti.

 

Tali relazioni devono comprendere almeno le seguenti informazioni relative a ciascun progetto:

 

1) la quantità di CO2 stoccata o di energia pulita prodotta;

 

2) i fondi erogati;

 

3) eventuali problemi di rilievo nell’attuazione del progetto.

 

     Art. 14. Relazione della Commissione

Successivamente al primo ciclo di inviti a presentare proposte, la Commissione trasmette al comitato sui cambiamenti climatici una relazione sull’attuazione di tale ciclo di inviti a presentare proposte, indicando se sia necessario modificare la presente decisione al fine di garantire l’equilibrio geografico e tecnico per il secondo ciclo di inviti a presentare proposte.

 

     Art. 15. Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

[1] GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

 

[2] COM(2009) 519 definitivo.

 

[3] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

 

 

ALLEGATO I

 

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

 

A. CATEGORIE DI PROGETTI

 

I. Categorie di progetti dimostrativi CCS [con soglie di capacità minima [1]]

 

- Produzione di energia elettrica: precombustione 250 MW,

 

- produzione di energia elettrica: postcombustione 250 MW,

 

- produzione di energia elettrica: ossicombustibile 250 MW,

 

- applicazioni industriali che impiegano a) la tecnologia CCS in raffinerie in grado di stoccare 500 chilotonnellate/anno (kt/a) di CO2 da una o più fonti interne alla raffineria; b) la tecnologia CCS nei forni da cemento in grado di stoccare 500 kt/a di CO2; c) la tecnologia CCS per i modi di produzione primaria di ferro e acciaio in grado di stoccare 500 kt/a di CO2; oppure d) la tecnologia CCS per i modi di produzione primaria di alluminio in grado di stoccare 500 kt/a di CO2.

 

II. Categorie di progetti dimostrativi FER (con soglie di capacità minima)

 

- Bioenergie — sottocategorie di progetti:

 

- conversione per pirolisi di lignocellulosa in vettori bioenergetici intermedi, solidi, liquidi o semiliquidi, con una capacità di 40 kt/a, di prodotto finale,

 

- conversione per torrefazione di lignocellulosa in vettori bioenergetici intermedi, solidi, liquidi o semiliquidi, con una capacità di 40 kt/a, di prodotto finale,

 

- conversione per gassificazione di lignocellulosa in gas naturale di sintesi o gas di sintesi e/o in energia elettrica con una capacità di 40 milioni di metri cubi normali per anno (M Nm3/a) di prodotto finale o 100 GWh/a di elettricità,

 

- conversione per gassificazione, anche a riscaldamento diretto, di lignocellulosa in biocarburanti o bioliquidi e/o in energia con una capacità di 15 milioni di litri per anno (Ml/a) di prodotto finale o 100 GWh/a di elettricità. La produzione di gas naturale di sintesi è esclusa da questa sottocategoria,

 

- conversione di materie prime lignocellulosiche, per esempio liscivio nero e/o prodotti da pirolisi o torrefazione, per gassificazione in corrente fluida, in biocarburanti generici con una capacità di 40 Ml/a di prodotto finale,

 

- conversione di lignocellulosa in elettricità con efficienza pari al 48 % con valore calorico inferiore (umidità pari a 50 %) con una capacità uguale o superiore a 40 MWe,

 

- conversione di lignocellulosa in etanolo e alcoli superiori mediante processi chimici e biologici con una capacità di 40 Ml/a di prodotto finale,

 

- conversione di lignocellulosa e/o rifiuti domestici in biogas, biocarburanti o bioliquidi mediante processi chimici e biologici con una capacità di 6 milioni Nm3/a di metano o 10 Ml/a di prodotto finale,

 

- conversione di alghe e/o microrganismi in biocarburanti o bioliquidi mediante processi biologici e/o chimici con una capacità di 40 Ml/a (milioni di litri per anno) di prodotto finale.

 

Nota: per i biocarburanti e i bioliquidi ai sensi della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [2] devono essere soddisfatti i criteri di sostenibilità di cui a detta direttiva sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili.

 

- Energia solare concentrata — sottocategorie di progetti:

 

- concentratore parabolico o sistema Fresnel che impiega sali fusi o altri fluidi di scambio del calore rispettosi dell’ambiente con una capacità nominale di 30 MW,

 

- concentratore parabolico o sistema Fresnel a generazione diretta di vapore con una capacità nominale di 30 MW. La temperatura del vapore diretto deve essere superiore a 500 °C,

 

- sistema a torre che impiega un ciclo di vapore surriscaldato (a torri multiple o combinazione di collettori lineari e una torre) con una capacità nominale di 50 MW,

 

- sistema a torre che impiega aria pressurizzata con una temperatura superiore a 750 °C e una turbina ibrida solare e gas con una capacità nominale di 30 MW,

 

- impianti a concentratori parabolici con motore Stirling su larga scala con efficienza di conversione solare-elettrica superiore a 20 % e una capacità nominale di almeno 25 MW.

 

Nota: gli impianti dimostrativi possono comprendere raffreddamento a secco, ibridazione e soluzioni (avanzate) di immagazzinamento del calore.

 

- Energia fotovoltaica — sottocategorie di progetti:

 

- centrali elettriche fotovoltaiche su larga scala a concentratori con una capacità di 20 MW,

 

- centrali elettriche fotovoltaiche su larga scala a cellule multigiunzione con film di silicio sottile con una capacità di 40 MW,

 

- centrali elettriche fotovoltaiche su larga scala a CIGS con una capacità di 40 MW.

 

- Energia geotermica — sottocategorie di progetti:

 

- sistemi geotermici avanzati in campi a sollecitazione di tensione con una capacità nominale di 5 MWe,

 

- sistemi geotermici avanzati in campi a sollecitazione di compressione con una capacità nominale di 5 MWe,

 

- sistemi geotermici avanzati in zone di rocce sedimentarie e granitiche profonde e altre strutture cristalline con una capacità nominale di 5 MWe,

 

- sistemi geotermici avanzati in zone di calcare in profondità con una capacità nominale di 5 MWe.

 

Nota: sono ammissibili anche le applicazioni di cogenerazione aventi la medesima soglia di produzione elettrica.

 

- Energia eolica — sottocategorie di progetti:

 

- impianti eolici al largo (potenza minima delle turbine 6 MW) con una capacità nominale di 40 MW,

 

- impianti eolici al largo (potenza minima delle turbine 8 MW) con una capacità nominale di 40 MW,

 

- impianti eolici al largo (potenza minima delle turbine 10 MW) con una capacità nominale di 40 MW,

 

- sistemi eolici galleggianti al largo con una capacità nominale di 25 MW,

 

- turbine eoliche a terra ottimizzate per terreni complessi (per esempio terreni ricoperti di foreste, aree montagnose) con una capacità nominale di 25 MW,

 

- turbine eoliche a terra ottimizzate per climi freddi (compatibili con temperature inferiori a - 30 °C e importanti formazioni di ghiaccio) con una capacità nominale di 25 MW.

 

- Energia marina — sottocategorie di progetti:

 

- dispositivi che sfruttano il moto ondoso con una capacità nominale di 5 MW,

 

- dispositivi che sfruttano il moto ondoso con una capacità nominale di 5 MW,

 

- conversione dell’energia talassotermica (OTEC) con una capacità nominale di 10 MW.

 

- Energia idroelettrica — sottocategorie di progetti:

 

- generazione di elettricità mediante generatori superconduttori ad alta temperatura con una capacità nominale di 20 MW.

 

- Gestione delle energie rinnovabili decentralizzate (reti intelligenti) — sottocategorie di progetti:

 

- gestione e ottimizzazione delle energie rinnovabili per i generatori decentrati su piccola e media scala in ambiente rurale con generazione solare predominante: da 20 MW su rete a basso voltaggio + 50 MW su rete a medio voltaggio,

 

- gestione e ottimizzazione delle energie rinnovabili per i generatori decentrati su piccola e media scala in ambiente rurale con generazione eolica predominante: da 20 MW su rete a basso voltaggio + 50 MW su rete a medio voltaggio,

 

- gestione e ottimizzazione delle energie rinnovabili per i generatori decentrati su piccola e media scala in ambiente urbano: da 20 MW su rete a basso voltaggio + 50 MW su rete a medio voltaggio.

 

Nota: non si esclude l’impiego di carichi attivi (sistemi di riscaldamento elettrici, pompe di calore, ecc.).

 

B. REQUISITI DEL PROGETTO

 

I. Requisiti comuni

 

- Devono essere soddisfatte le soglie di capacità di cui alla parte A,

 

- nel primo ciclo di inviti a presentare proposte i progetti devono dimostrare di poter entrare in esercizio con ragionevoli probabilità entro il 31 dicembre 2015 sempre che la decisione di assegnazione sia adottata entro il 31 dicembre 2011,

 

- tutte le autorizzazioni nazionali afferenti al progetto devono essere disponibili e in linea con la relativa regolamentazione UE o le procedure di autorizzazione già avviate e sufficientemente avanzate da garantire che l’inizio dell’attività commerciale possa avvenire entro il 31 dicembre 2015 per la prima fase, sempre che la decisione di assegnazione sia adottata entro il 31 dicembre 2011,

 

- il gestore del progetto deve impegnarsi in maniera vincolante a condividere le conoscenze, conformemente a quanto stabilito nell’articolo 12,

 

- i progetti devono essere situati sul territorio degli Stati membri, nelle loro zone economiche esclusive e sulle loro piattaforme continentali.

 

II. Progetti dimostrativi CCS

 

- Ciascun progetto deve attuare l’intera filiera (cattura, trasporto, stoccaggio),

 

- ciascun progetto dimostrativo deve attuare l’integrazione del calore per la componente di cattura del processo,

 

- il tasso di cattura non deve essere inferiore all’85 % del CO2 da gas di scarico cui si applica la cattura,

 

- ogni progetto deve contenere un capitolo di ricerca indipendente relativo alla sicurezza dei siti di stoccaggio e al miglioramento delle tecnologie di controllo, in particolare nell’ambito della migrazione della salamoia e dei relativi percorsi e impatti possibili.

 

[1] Le soglie di potenza CCS sono espresse come produzione lorda di elettricità prima della cattura.

 

[2] GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16.

 

 

ALLEGATO II

 

REQUISITI PER LA CONDIVISIONE DELLE CONOSCENZE

 

A. Impostazioni e prestazioni tecniche

 

- Affidabilità,

 

- CO2 catturato,

 

- prestazioni a diversi livelli, comprese differenze tra prestazioni attese ed effettive,

 

- incremento della domanda di combustibili; domanda di elettricità, calore e raffreddamento,

 

- elementi in entrata (input) e uscita (output) chiave e progettazione,

 

- future tematiche di ricerca e sviluppo identificate.

 

B. Livello dei costi

 

- Costi di capitale e costi operativi,

 

- totali e costi per prestazione unitaria (tonnellate di CO2 stoccato, MWh puliti prodotti).

 

C. Gestione del progetto

 

- Legislazione/autorizzazioni,

 

- gestione dei soggetti coinvolti, compresa l’interazione con i governi,

 

- pianificazione,

 

- organizzazione del progetto.

 

D. Impatto ambientale

 

- Efficacia: riduzione delle emissioni di CO2 per unità di energia,

 

- altri impatti ambientali a operazioni indisturbate.

 

E. Salute e sicurezza

 

- Incidenti e quasi-incidenti sopravvenuti (attività disturbate),

 

- controllo e risoluzione dei problemi relativi alla sicurezza,

 

- questioni inerenti alla salute in attività indisturbate.

 

F. Prestazione del sito di stoccaggio CCS

 

- Modelli e simulazioni (sviluppo di colonna di CO2 — fronte d’urto),

 

- precedenti risultati concordanti e adeguamenti (su valutazione: normale entro un campo di deviazione o irregolarità rilevanti che richiedono correttivi),

 

- comportamento della salamoia spostata dall’immissione di CO2.