§ 6.2.277 - Decisione 4 giugno 2009, n. 428.
Decisione n. 2009/428/CE della Commissione, che modifica, adeguandolo al progresso tecnico, l’allegato alla direttiva 2002/95/CE del Parlamento [...]


Settore:Normativa europea
Materia:6. ambiente e tutela della salute
Capitolo:6.2 inquinamento e perturbazioni ambientali
Data:04/06/2009
Numero:428


Sommario
Art. 1. L’allegato della direttiva n. 2002/95/CE è modificato conformemente all’allegato della presente decisione
Art. 2. Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione


§ 6.2.277 - Decisione 4 giugno 2009, n. 428.

Decisione n. 2009/428/CE della Commissione, che modifica, adeguandolo al progresso tecnico, l’allegato alla direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le esenzioni relative alle applicazioni del piombo presente come impurità nei rotatori di Faraday che utilizzano granati di terre rare e ferro impiegati per i sistemi di telecomunicazione in fibre ottiche

(G.U.U.E. 5 giugno 2009, n. L 139)

 

[notificata con il numero C(2009) 4165]

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

 

vista la direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche [1], in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, lettera c),

 

considerando quanto segue:

 

(1) La direttiva 2002/95/CE prevede che la Commissione riesamini l’esenzione di determinati materiali e componenti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della stessa direttiva.

 

(2) Dopo aver effettuato la valutazione tecnico-scientifica prevista, la Commissione ritiene che siano attualmente disponibili rotatori di Faraday che utilizzano granati di terre rare e ferro conformi ai valori massimi di concentrazione istituiti dalla direttiva 2002/95/CE e considera pertanto necessario procedere a un riesame dell’esenzione accordata.

 

(3) Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2002/95/CE.

 

(4) In conformità all’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2002/95/CE, la Commissione ha consultato le parti interessate. Nel corso della consultazione è emersa la necessità di garantire che i produttori abbiano il tempo sufficiente per acquisire le qualifiche necessarie per i rotatori di Faraday che utilizzano granati di terre rare e ferro e che rispettano i limiti di piombo di cui alla direttiva 2002/95/CE. Occorre quindi garantire che gli impatti sulla salute o sulla sicurezza dei consumatori causati dai prodotti di sostituzione non siano superiori ai relativi benefici per l’ambiente, per la salute o per i consumatori, in particolare per quanto riguarda apparecchiature importanti per la sicurezza come i sistemi di telecomunicazione.

 

(5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 18 della direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [2],

 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

Art. 1.

L’allegato della direttiva n. 2002/95/CE è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.

 

     Art. 2.

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

[1] GU L 37 del 13.2.2003, pag. 19.

 

[2] GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9.

 

 

ALLEGATO

 

Nell’allegato alla direttiva 2002/95/CE, il punto 22 è sostituito dal seguente testo:

 

"22. Piombo presente come impurità nei rotatori di Faraday (che utilizzano granati di terre rare e ferro) utilizzati per i sistemi di telecomunicazione in fibre ottiche. Esenzione accordata fino al 31 dicembre 2009."