Settore: | Normativa europea |
Materia: | 6. ambiente e tutela della salute |
Capitolo: | 6.2 inquinamento e perturbazioni ambientali |
Data: | 03/06/1999 |
Numero: | 412 |
Sommario |
Art. 1. Il questionario allegato alla presente decisione e relativo al regolamento (CEE) n. 259/93 è adottato. |
Art. 2. 1. Gli Stati membri usano il questionario allegato per fornire informazioni alla Commissione, su base annua, oltre all'obbligo vigente ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 1, del regolamento [...] |
Art. 3. La presente decisione è riesaminata nell'anno 2004 alla luce dell'esperienza fatta con l'applicazione del regolamento (CEE) n. 259/93, descritta nelle relazioni trasmesse in virtù della presente [...] |
Art. 4. Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. |
§ 6.2.247 - Decisione 3 giugno 1999, n. 412. [1]
Decisione n. 1999/412/CE della Commissione concernente un questionario sull'obbligo degli Stati membri di inviare relazioni ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio
(G.U.C.E. 23 giugno 1999, n. L 156).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1o febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio, in particolare l'articolo 41, paragrafo 2,
vista la
(1) considerando che l'articolo 41, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 259/93 stabilisce che anteriormente alla fine di ogni anno civile gli Stati membri compilano una relazione in conformità dell'articolo 13, paragrafo 3, della convenzione di Basilea e la trasmettono al segretariato di detta convenzione, con copia alla Commissione;
(2) considerando che l'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 259/93 stabilisce che ogni tre anni la Commissione, basandosi su tali relazioni, stila a sua volta una relazione sull'attuazione di detto regolamento da parte della Comunità e degli Stati membri;
(3) considerando che l'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 259/93 stabilisce che la Commissione può richiedere per elaborare la sua relazione, ulteriori informazioni, conformemente all'articolo 6 della
(4) considerando che la prossima relazione triennale coprirà il periodo dal 2000 a tutto il 2002;
(5) considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere espresso dal comitato istituito ai sensi dell'articolo 6 della
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Il questionario allegato alla presente decisione e relativo al regolamento (CEE) n. 259/93 è adottato.
1. Gli Stati membri usano il questionario allegato per fornire informazioni alla Commissione, su base annua, oltre all'obbligo vigente ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 259/93, di inviare una copia della relazione annua ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, della convenzione di Basilea alla Commissione.
2. L'informazione annua fornita con il presente questionario è trasmessa prima della fine di ogni anno civile per l'anno civile precedente. La prima elaborazione sulla base del presente questionario copre i dati per l'anno 2000 ed è presentata prima della fine dell'anno 2001.
La presente decisione è riesaminata nell'anno 2004 alla luce dell'esperienza fatta con l'applicazione del regolamento (CEE) n. 259/93, descritta nelle relazioni trasmesse in virtù della presente decisione.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
ALLEGATO
(Omissis)
[1] Abrogata dall'art. 61 del