§ 6.2.247 - Decisione 3 giugno 1999, n. 412.
Decisione n. 1999/412/CE della Commissione concernente un questionario sull'obbligo degli Stati membri di inviare relazioni ai sensi [...]


Settore:Normativa europea
Materia:6. ambiente e tutela della salute
Capitolo:6.2 inquinamento e perturbazioni ambientali
Data:03/06/1999
Numero:412


Sommario
Art. 1.      Il questionario allegato alla presente decisione e relativo al regolamento (CEE) n. 259/93 è adottato.
Art. 2.      1. Gli Stati membri usano il questionario allegato per fornire informazioni alla Commissione, su base annua, oltre all'obbligo vigente ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 1, del regolamento [...]
Art. 3.      La presente decisione è riesaminata nell'anno 2004 alla luce dell'esperienza fatta con l'applicazione del regolamento (CEE) n. 259/93, descritta nelle relazioni trasmesse in virtù della presente [...]
Art. 4.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.


§ 6.2.247 - Decisione 3 giugno 1999, n. 412. [1]

Decisione n. 1999/412/CE della Commissione concernente un questionario sull'obbligo degli Stati membri di inviare relazioni ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio

(G.U.C.E. 23 giugno 1999, n. L 156).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1o febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio, in particolare l'articolo 41, paragrafo 2,

     vista la direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente, in particolare l'articolo 6,

     (1) considerando che l'articolo 41, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 259/93 stabilisce che anteriormente alla fine di ogni anno civile gli Stati membri compilano una relazione in conformità dell'articolo 13, paragrafo 3, della convenzione di Basilea e la trasmettono al segretariato di detta convenzione, con copia alla Commissione;

     (2) considerando che l'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 259/93 stabilisce che ogni tre anni la Commissione, basandosi su tali relazioni, stila a sua volta una relazione sull'attuazione di detto regolamento da parte della Comunità e degli Stati membri;

     (3) considerando che l'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 259/93 stabilisce che la Commissione può richiedere per elaborare la sua relazione, ulteriori informazioni, conformemente all'articolo 6 della direttiva 91/692/CEE;

     (4) considerando che la prossima relazione triennale coprirà il periodo dal 2000 a tutto il 2002;

     (5) considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere espresso dal comitato istituito ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 91/692/CEE,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

Art. 1.

     Il questionario allegato alla presente decisione e relativo al regolamento (CEE) n. 259/93 è adottato.

 

     Art. 2.

     1. Gli Stati membri usano il questionario allegato per fornire informazioni alla Commissione, su base annua, oltre all'obbligo vigente ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 259/93, di inviare una copia della relazione annua ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, della convenzione di Basilea alla Commissione.

     2. L'informazione annua fornita con il presente questionario è trasmessa prima della fine di ogni anno civile per l'anno civile precedente. La prima elaborazione sulla base del presente questionario copre i dati per l'anno 2000 ed è presentata prima della fine dell'anno 2001.

 

     Art. 3.

     La presente decisione è riesaminata nell'anno 2004 alla luce dell'esperienza fatta con l'applicazione del regolamento (CEE) n. 259/93, descritta nelle relazioni trasmesse in virtù della presente decisione.

 

     Art. 4.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

     ALLEGATO

     (Omissis)

 


[1] Abrogata dall'art. 61 del regolamento (CE) n. 1013/2006, con effetto al 1° gennaio 2008.