§ 6.2.239 - Direttiva 15 febbraio 2006, n. 11.
Direttiva n. 2006/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate [...]


Settore:Normativa europea
Materia:6. ambiente e tutela della salute
Capitolo:6.2 inquinamento e perturbazioni ambientali
Data:15/02/2006
Numero:11


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     
Art. 5.     
Art. 6.     
Art. 7.     
Art. 8.     
Art. 9.     
Art. 10.     
Art. 11.     
Art. 12.     
Art. 13.     
Art. 14.     
Art. 15.     


§ 6.2.239 - Direttiva 15 febbraio 2006, n. 11.

Direttiva n. 2006/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità (Versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.U.E. 4 marzo 2006, n. L 64).

 

     IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

     previa consultazione del Comitato delle regioni,

     deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

     considerando quanto segue:

      (1) La direttiva n. 76/464/CEE del Consiglio, del 4 maggio 1976, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità, è stata modificata in modo sostanziale a più riprese. A fini di razionalità e chiarezza è opportuno procedere alla codificazione di tale direttiva.

      (2) È necessario che gli Stati membri intraprendano un'azione generale e simultanea diretta a proteggere l'ambiente idrico della Comunità contro l'inquinamento, in particolare quello provocato da certe sostanze persistenti, tossiche e bioaccumulabili.

      (3) Numerose convenzioni hanno lo scopo di proteggere dall'inquinamento i corsi d'acqua internazionali e l'ambiente marino. Occorre garantire l'applicazione coordinata di queste convenzioni.

      (4) Una disparità tra le disposizioni applicabili nei vari Stati membri per quanto riguarda lo scarico di talune sostanze pericolose nell'ambiente idrico può creare condizioni di concorrenza diseguali e influire perciò direttamente sul funzionamento del mercato interno.

      (5) La decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente, prevede un certo numero di misure per la protezione delle acque dolci e delle acque marine da talune sostanze inquinanti.

      (6) Per garantire una protezione efficace dell'ambiente idrico della Comunità, è necessario stabilire un primo elenco, detto elenco I, contenente un certo numero di sostanze singole, scelte soprattutto in base alla loro tossicità, alla loro persistenza e alla loro capacità di bioaccumulo, escluse le sostanze che sono biologicamente innocue o che si trasformano rapidamente in sostanze biologicamente innocue, nonché un secondo elenco, detto elenco II, contenente sostanze che hanno sull'ambiente idrico un effetto nocivo che può essere tuttavia limitato ad una determinata zona e che dipende dalle caratteristiche delle acque di ricevimento e dalla loro localizzazione. Qualsiasi scarico di tali sostanze dovrebbe essere soggetto ad una autorizzazione preliminare che ne fissi le norme di emissione.

      (7) Occorre eliminare l'inquinamento causato dallo scarico delle varie sostanze pericolose dell'elenco I. Taluni valori limite sono stati stabiliti dalle direttive di cui all’allegato IX della direttiva n. 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque. L’articolo 16 della direttiva n. 2000/60/CE prevede le procedure secondo le quali sono stabilite le misure di controllo e gli standard di qualità ambientale applicabili alle sostanze prioritarie.

      (8) È necessario ridurre l'inquinamento delle acque provocato dalle sostanze dell'elenco II. A tale scopo, gli Stati membri dovrebbero adottare programmi comprendenti standard di qualità ambientale per le acque, stabiliti nel rispetto delle direttive del Consiglio quando esse esistono. Le norme di emissione applicabili a dette sostanze dovrebbero essere calcolate in funzione di tali standard di qualità ambientale.

      (9) Occorre permettere ad uno o più Stati membri di fissare, individualmente o congiuntamente, disposizioni più severe di quelle previste dalla presente direttiva.

      (10) Si impone la compilazione di un inventario degli scarichi di talune sostanze particolarmente pericolose effettuati nell'ambiente idrico della Comunità, per conoscerne l'origine.

      (11) In base all'esperienza acquisita, potrà emergere la necessità di riesaminare e, se necessario, completare gli elenchi I e II dell'allegato I, trasferendo eventualmente talune sostanze dall'elenco II all'elenco I.

      (12) La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione delle direttive nel diritto nazionale indicati nell'allegato II, parte B,

     HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

     Art. 1.

     Fatto salvo l'articolo 7, la presente direttiva si applica:

     a) alle acque interne superficiali;

     b) alle acque marine territoriali;

     c) alle acque interne del litorale.

 

          Art. 2.

     Ai sensi della presente direttiva si intendono per:

     a) “acque interne superficiali”, tutte le acque dolci superficiali correnti o stagnanti situate sul territorio di uno o più Stati membri;

     b) “acque interne del litorale”, le acque che sono situate all'interno della linea di base che serve da riferimento per definire il limite delle acque marine territoriali e che si estendono, nel caso dei corsi d'acqua, fino al limite delle acque dolci;

     c) “limite delle acque dolci”, il punto del corso d'acqua in cui, con bassa marea e in periodo di magra, si riscontra un sensibile aumento del grado di salinità dovuto alla presenza di acqua marina;

     d) “scarico”, l'immissione, nelle acque di cui all’articolo 1, delle sostanze enumerate nell'elenco I o nell'elenco II dell'allegato I, ad eccezione:

     i) degli scarichi di fanghi di dragaggio;

     ii) degli scarichi operativi effettuati da navi nelle acque marine territoriali;

     iii) dell'immersione di rifiuti effettuata da navi nelle acque marine territoriali;

     e) “inquinamento”, lo scarico effettuato direttamente o indirettamente dall'uomo nell'ambiente idrico di sostanze o di energia le cui conseguenze siano tali da mettere in pericolo la salute umana, nuocere alle risorse biologiche e recare danno agli ecosistemi acquatici, compromettere le attività ricreative od ostacolare altri usi legittimi delle acque.

 

          Art. 3.

     Gli Stati membri prendono i provvedimenti atti a eliminare l'inquinamento delle acque di cui all'articolo 1 provocato dalle sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze contenuti nell'elenco I dell’allegato I (di seguito “sostanze dell'elenco I”), nonché a ridurre l'inquinamento di tali acque provocato dalle sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze contenuti nell'elenco II dell'allegato I (di seguito “sostanze dell'elenco II”), a norma della presente direttiva.

 

          Art. 4.

     Per quanto riguarda le sostanze dell'elenco I:

     a) qualsiasi scarico nelle acque di cui all'articolo 1 che potrebbe contenere una di tali sostanze è soggetto ad un'autorizzazione preventiva rilasciata dall'autorità competente dello Stato membro interessato;

     b) per gli scarichi di tali sostanze nelle acque di cui all'articolo 1 e, qualora ciò sia necessario per l'applicazione della presente direttiva, per gli scarichi di tali sostanze effettuati nelle fognature, l'autorizzazione fissa norme di emissione;

     c) l'autorizzazione può essere concessa soltanto per un periodo limitato. Essa può essere rinnovata tenendo conto delle eventuali modifiche dei valori limite di emissione fissati dalle direttive di cui all’allegato IX della direttiva n. 2000/60/CE.

 

          Art. 5.

     1. Le norme di emissione fissate dalle autorizzazioni rilasciate in applicazione dell'articolo 4, stabiliscono:

     a) la concentrazione massima di una sostanza ammissibile negli scarichi. In caso di diluizione, il valore limite di emissione fissato dalle direttive di cui all’allegato IX della direttiva n. 2000/60/CE va diviso per il fattore di diluizione;

     b) la quantità massima di una sostanza ammissibile nello scarico durante uno o più periodi di tempo determinati, espressa, se necessario, in unità di peso della sostanza inquinante per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante (per esempio: unità di peso per materia prima o per unità di prodotto).

     2. Per ciascuna autorizzazione, l'autorità competente dello Stato membro interessato, soprattutto tenendo conto della tossicità, della persistenza e della capacità di bioaccumulo della sostanza considerata nell'ambiente in cui è effettuato lo scarico, può fissare, se necessario, norme di emissione più severe di quelle risultanti dall'applicazione dei valori limite di emissione fissati dalle direttive di cui all’allegato IX della direttiva n. 2000/60/CE.

     3. Qualora l'autore dello scarico dichiari la propria incapacità di osservare le norme di emissione impostegli, ovvero qualora l'autorità competente dello Stato membro interessato constati la suddetta incapacità, l'autorizzazione è rifiutata.

     4. Qualora le norme di emissione non siano osservate, l'autorità competente dello Stato membro interessato adotta tutti i provvedimenti atti a far sì che le condizioni per l'autorizzazione vengano soddisfatte e, se necessario, a far sì che lo scarico venga vietato.

 

          Art. 6.

     1. Per ridurre l'inquinamento delle acque di cui all'articolo 1 provocato dalle sostanze dell'elenco II, gli Stati membri stabiliscono programmi per la cui attuazione ricorrono in particolare ai mezzi previsti dai paragrafi 2 e 3.

     2. Qualsiasi scarico nelle acque di cui all'articolo 1 che potrebbe contenere una delle sostanze dell'elenco II è soggetto ad autorizzazione preventiva, rilasciata dall'autorità competente dello Stato membro interessato, che ne fissi le norme di emissione. Tali norme vanno fissate in funzione degli standard di qualità ambientale stabiliti a norma del paragrafo 3.

     3. I programmi di cui al paragrafo 1 contengono standard di qualità ambientale per le acque, stabiliti nel rispetto delle direttive del Consiglio quando esse esistono.

     4. I programmi possono anche contenere particolari disposizioni per la composizione e l'uso di sostanze o gruppi di sostanze e di prodotti e tengono conto dei più recenti progressi tecnici economicamente realizzabili.

     5. I programmi fissano le scadenze per la propria attuazione.

     6. I programmi e i risultati della loro attuazione sono comunicati alla Commissione in forma sintetica.

     7. La Commissione organizza regolarmente con gli Stati membri un confronto fra i programmi per assicurarsi che la loro realizzazione sia sufficientemente coordinata. Qualora lo ritenga necessario, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio a tal fine proposte in materia.

 

          Art. 7.

     Gli Stati membri prendono tutti i provvedimenti idonei all'attuazione delle misure che essi avranno adottato, in base alla presente direttiva, per non aumentare l'inquinamento delle acque che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 1. Essi vietano inoltre qualsiasi atto volto a eludere, con o senza intenzione, le disposizioni della presente direttiva.

 

          Art. 8.

     In nessun caso l'applicazione delle misure adottate in virtù della presente direttiva può aggravare, direttamente o indirettamente, l'inquinamento delle acque di cui all'articolo 1.

 

          Art. 9.

     Uno o più Stati membri possono, ove occorra, stabilire individualmente o congiuntamente disposizioni più severe di quelle previste dalla presente direttiva.

 

          Art. 10.

     L'autorità competente procede a un inventario degli scarichi effettuati nelle acque di cui all'articolo 1 che possono contenere sostanze dell'elenco I alle quali sono applicabili norme di emissione.

 

          Art. 11.

     1. Ogni tre anni e, per la prima volta, per il periodo dal 1993 al 1995 compreso, gli Stati membri comunicano alla Commissione informazioni sull'applicazione della presente direttiva nel contesto di una relazione settoriale concernente anche le altre direttive comunitarie pertinenti. Tale relazione è elaborata sulla base di un questionario o di uno schema elaborato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 6 della direttiva n. 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente. Il questionario o lo schema sono inviati agli Stati membri sei mesi prima dell'inizio del periodo contemplato dalla relazione. La relazione è trasmessa alla Commissione entro nove mesi dalla fine del periodo di tre anni da essa contemplato.

     La Commissione pubblica una relazione comunitaria sull'applicazione della direttiva entro nove mesi dalla ricezione delle relazioni degli Stati membri.

     2. Le informazioni raccolte in applicazione del paragrafo 1 possono essere utilizzate soltanto per lo scopo per il quale sono state richieste.

     3. La Commissione e le autorità competenti degli Stati membri, nonché i loro funzionari ed altri agenti, sono tenuti a non divulgare le informazioni raccolte in applicazione della presente direttiva le quali, per la loro natura, sono protette dal segreto professionale.

     4. Le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 non ostano alla pubblicazione di informazioni di carattere generale o di studi in cui non compaiano indicazioni su singole imprese o associazioni di imprese.

 

          Art. 12.

     Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione presentata di sua iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, riesaminano e, se necessario, completano gli elenchi I e II dell’allegato I, alla luce dell'esperienza acquisita, trasferendo eventualmente talune sostanze dall'elenco II all'elenco I.

 

          Art. 13.

     La direttiva n. 76/464/CEE è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione delle direttive nel diritto nazionale indicati all'allegato II, parte B.

     I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III.

 

          Art. 14.

     La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

          Art. 15.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

ALLEGATO I

 

Elenco I di famiglie e gruppi di sostanze

 

     L'elenco I comprende alcune sostanze singole appartenenti alle famiglie o ai gruppi di sostanze seguenti, scelte principalmente in base alla loro tossicità, alla loro persistenza e alla loro capacità di bioaccumulo, escluse le sostanze che sono biologicamente innocue o che si trasformano rapidamente in sostanze biologicamente innocue:

     1. composti organoalogenati e sostanze che possono dar loro origine nell'ambiente idrico;

     2. composti organofosforici;

     3. composti organostannici;

     4. sostanze di cui è provato il potere cancerogeno in ambiente idrico o col concorso dello stesso (1);

     5. mercurio e composti del mercurio;

     6. cadmio e composti del cadmio;

     7. oli minerali persistenti ed idrocarburi di origine petrolifera persistenti;

     e, per quando riguarda l'applicazione degli articoli 3, 7, 8 e 12:

     8. materie sintetiche persistenti che possono galleggiare, restare in sospensione o andare a fondo e che possono disturbare ogni tipo di utilizzazione delle acque.

 

(1) Le sostanze dell’elenco II, qualora abbiano potere cancerogeno, sono incluse nella categoria 4 del presente elenco.

 

Elenco II di famiglie e gruppi di sostanze

 

     L'elenco II comprende:

     — le sostanze appartenenti alle famiglie ed ai gruppi di sostanze dell'elenco I per le quali valori limite di emissione fissati dalle direttive di cui all’allegato IX della direttiva n. 2000/60/CE non sono stati determinati dalle suddette direttive,

     — alcune sostanze singole e alcune categorie di sostanze appartenenti alle famiglie e ai gruppi di sostanze elencati di seguito,

     che hanno sull'ambiente idrico un effetto nocivo che può tuttavia essere limitato ad una certa zona e che dipende dalle caratteristiche delle acque di ricevimento e dalla loro localizzazione.

 

Famiglie e gruppi di sostanze di cui al secondo trattino

 

     1. I seguenti metalloidi e metalli nonché i loro composti:

     1. zinco 6. selenio 11. stagno 16. vanadio

     2. rame 7. arsenico 12. bario 17. cobalto

     3. nichel 8. antimonio 13. berillio 18. tallio

     4. cromo 9. molibdeno 14. boro 19. tellurio

     5. piombo 10. titanio 15. uranio 20. argento

     2. Biocidi

     e loro derivati non compresi nell'elenco I.

     3. Sostanze che hanno un effetto nocivo sul sapore e/o sull'odore dei prodotti consumati dall'uomo derivati dall'ambiente idrico, nonché i composti che possono dare origine a tali sostanze nelle acque.

     4. Composti organosilicati tossici o persistenti e sostanze che possono dare origine a tali composti nelle acque, esclusi quelli che sono biologicamente innocui o che si trasformano rapidamente nell'acqua in sostanze innocue.

     5. Composti inorganici del fosforo e fosforo elementare.

     6. Oli minerali non persistenti ed idrocarburi di origine petrolifera non persistenti.

     7. Cianuri,

     floruri.

     8. Sostanze che influiscono sfavorevolmente sull'equilibrio dell'ossigeno, in particolare:

     ammoniaca,

     nitriti.

 

Dichiarazione relativa all'articolo 7

 

     Per le acque di scolo scaricate in alto mare da canalizzazioni di lunga gittata gli Stati membri si impegnano ad imporre prescrizioni non meno severe di quelle previste dalla presente direttiva.

 

 

ALLEGATO II

 

PARTE A

DIRETTIVA ABROGATA E SUE MODIFICHE SUCCESSIVE

(di cui all'articolo 13)

 

     Direttiva n. 76/464/CEE del Consiglio (GU L 129 del 18.5.1976, pag. 23)

 

     Direttiva n. 91/692/CEE del Consiglio (GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48)

     limitatamente all’allegato I, lettera a)

 

     Direttiva n. 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1)

     limitatamente al riferimento, di cui all'articolo 22, paragrafo 2, quarto trattino, all'articolo 6 della direttiva n. 76/464/CEE

 

PARTE B

ELENCO DEI TERMINI DI ATTUAZIONE IN DIRITTO NAZIONALE

(di cui all'articolo 13)

 

Direttiva

Termine di attuazione

76/464/CEE

-

91/692/CEE

gennaio 1993

2000/60/CE

22 dicembre 2003

 

 

ALLEGATO III

TAVOLA DI CONCORDANZA

 

Direttiva n. 76/464/CEE

Presente direttiva

Articolo 1, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 1, frase introduttiva

Articolo 1, paragrafo 1, primo trattino

Articolo 1, lettera a)

Articolo 1, paragrafo 1, secondo trattino

Articolo 1, lettera b)

Articolo 1, paragrafo 1, terzo trattino

Articolo 1, lettera c)

Articolo 1, paragrafo 1, quarto trattino

Articolo 1, paragrafo 2, frase introduttiva

Articolo 2, frase introduttiva

Articolo 1, paragrafo 2, lettere a), b) e c)

Articolo 2, lettere a), b) e c)

Articolo 1, paragrafo 2, lettera d), primo trattino

Articolo 2, lettera d), punto i)

Articolo 1, paragrafo 2, lettera d), secondo trattino

Articolo 2, lettera d), punto ii)

Articolo 1, paragrafo 2, lettera d), terzo trattino

Articolo 2, lettera d), punto iii)

Articolo 1, paragrafo 2, lettera e)

Articolo 2, lettera e)

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 3, frase introduttiva

Articolo 4, frase introduttiva

Articolo 3, punto 1)

Articolo 4, lettera a)

Articolo 3, punto 2)

Articolo 4, lettera b)

Articolo 3, punto 3)

Articolo 3, punto 4)

Articolo 4, lettera c)

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 5

Articolo 7

Articolo 6

Articolo 8

Articolo 7

Articolo 9

Articolo 8

Articolo 10

Articolo 9

Articolo 11

Articolo 10

Articolo 12

Articolo 13

Articolo 11

Articolo 14

Articolo 12

Articolo 13

Articolo 14

Articolo 15

Articolo 15

Allegato

Allegato I

Allegato II

Allegato III